Circolare n. 5 del 23 febbraio 1993 concernente chiarimenti e disposizioni applicative relativi al regolamento n. 1601/91 (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail di prodotti vitivinicoli). Quesiti.
Codesta federazione con le note in riferimento ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione della circolare in oggetto.
Al riguardo si comunica:
1) le ditte già autorizzate a produrre vini aromatizzati sulla base delle precedenti disposizioni nazionali sono da ritenersi, ai sensi del punto 5) della circolare n. 5/93, autorizzate a continuare a produrre, senza alcuna specifica dichiarazione di attività produttiva, gli stessi vini aromatizzati, nonché le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In detto punto 5) infatti si fa riferimento a tutti i prodotti aromatizzati disciplinati dal regolamento n. 1601/91;
2) i divieti collegati all’articolo 17 del Dpr n. 162/65, sono da inquadrare nel contesto applicativo di questa disposizione e, cioè, anche con riferimento alle deroghe e alle condizioni generali previste agli articoli 14 e 18, richiamate dal citato articolo 17;
3) le ditte nei cui stabilimenti era stata consentita, ai sensi delle disposizioni derogatorie sopra richiamate, la fabbricazione di vini aromatizzati possono continuare, pertanto, ad usufruire di detta possibilità;
4) le disposizioni di cui al punto 7) di pagina 6 della citata circolare n. 5, in quanto richiamano il D.m. 19 giugno 1990, n. 305, che ha disciplinato le «bevande di fantasia a base di vino e/o mosto», sono da intendersi riferite ai prodotti che il regolamento n. 1601/91 definisce come «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli»;
5) le ditte di cui al precedente punto 3), nel quadro del regime derogatorio a loro già concesso in passato, possono preparare nei loro stabilimenti, oltre ai vini aromatizzati, anche le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli a condizione che:
a) le materie prime delle quali è vietata la detenzione in cantina a norma dell’articolo 17 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, siano conservate in locali preventivamente denunciati all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e siano annotate su appositi registri di carico e scarico da sottoporre a preventiva vidimazione da parte del suddetto ufficio;
b) la preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail di prodotti vitivinicoli venga comunicata, al predetto ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, almeno 8 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni con apposita dichiarazione di lavoro, da presentare in duplice esemplare: una copia di detta dichiarazione sarà restituita alla ditta con annotazione in calce da parte del predetto ufficio dell’apposito benestare alla lavorazione.
La dichiarazione di lavoro di che trattasi, che potrebbe anche riferirsi a un ciclo di lavorazioni relativamente lungo (ad esempio fino a un mese), dovrà contenere le seguenti informazioni:
— i prodotti di base che verranno utilizzati;
— il quantitativo che si intende produrre;
— la denominazione del prodotto che si intende ottenere;
— il giorno e l’ora dell’inizio delle lavorazioni;
— le lavorazioni devono essere poi annotate nei prescritti registri al termine dell’effettuazione delle stesse;
6) nell’elaborazione dei «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» possono essere utilizzati tutti i vini e/o mosti di uve definiti dal regolamento n. 822/87 e pertanto anche i vini frizzanti e spumanti gassificati..