Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini e bevande aromatizzate
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-02-1993
Numero provvedimento: 5
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 1601/91. Regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Chiarimenti e disposizioni applicative.

Com’è noto, con il regolamento n. 1601 del Consiglio del 10 giugno 1991 sono state dettate nuove norme in materia di elaborazione, commercializzazione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino nonché dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Al riguardo, si rammenta che tale regolamento è stato emanato allo scopo di definire in maniera organica le diverse bevande sopra citate già presenti in ambito comunitario, nonché di stabilirne uniformi criteri di produzione e di commercializzazione.

In tale ambito si fa presente che lo stesso regolamento n. 1601/91 e i successivi regolamenti applicativi hanno superato, nel nostro Paese:

a) il sistema delle licenze di produzione ed imbottigliamento del vermut e degli altri vini aromatizzati di cui all’articolo 10 del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, rilasciate da questo ministero, di concerto con il ministero delle Finanze e con il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;

b) il sistema delle autorizzazioni per la produzione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto di cui all’articolo 7 del D.m. 19 giugno 1990, n. 305, rilasciate da questo ministero.

Sono altresì da ritenersi superate tutte le disposizioni di cui ai citati D.l. 3/56 e D.m. n. 305/90 che risultano in contrasto con il citato regolamento n. 1601/91, così come specificato nella circolare di questo ministero - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli, n. 21, del 7 febbraio 1992.

Rimangono, invece, in vigore tutte le disposizioni di cui alla normativa nazionale che ancora non sono state superate e armonizzate da una specifica regolamentazione comunitaria, con particolare riguardo alla disciplina in materia di controlli per la repressione delle frodi.

Tutto ciò premesso e ritenuto di dover adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1601/91, nonché ai fini di garantire il rispetto della citata normativa nazionale tuttora in vigore, si evidenziano di seguito i principali criteri e adempimenti ai quali le ditte elaboratrici si devono attenere:

1) poiché nella preparazione delle bevande aromatizzate in questione possono essere utilizzate sostanze o prodotti la cui detenzione non è consentita in cantina (articolo 17 del Dpr n. 162/65), le stesse bevande aromatizzate dovranno essere elaborate e/o imbottigliate in stabilimenti nettamente separati da quelli vinicoli;

2) le ditte elaboratrici devono presentare, una tantum, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, una dichiarazione di inizio di attività di produzione e/o di imbottigliamento dei prodotti cui trattasi.

La documentazione dovrà essere composta dai seguenti atti:

a) dichiarazione di inizio attività produttiva nella quale dovrà essere indicato:

- il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa;

- l’ubicazione dei locali in cui avverranno le lavorazioni;

- se l’attività è destinata alla produzione e/o imbottigliamento; — il presunto quantitativo che si elaborerà annualmente; b) il certificato di iscrizione alla Cciaa;

c) certificato di idoneità sanitaria, rilasciato dalla Usl nel cui territorio è ubicato lo stabilimento di produzione e/o imbottigliamento dei prodotti in questione;

d) carta planimetrica dello stabilimento;

e) nulla osta dell’Utf competente per territorio, per coloro che intendono produrre vini aromatizzati o altre bevande ricadenti nel campo di applicazione del regolamento n. 1601/91 ottenute con aggiunta di alcol;

3)  qualora una ditta sia titolare di più stabilimenti per la produzione e/o imbottigliamento dei prodotti in questione, la stessa dovrà presentare per ognuno di essi singole dichiarazioni di inizio attività lavorativa;

4) qualsiasi variazione tecnico-amministrativa (nome o ragione sociale, sede della ditta o dello stabilimento nonché modifiche strutturali di quest’ultimo) relativa a quanto dichiarato, dovrà essere immediatamente comunicata dalla ditta interessata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, allegando alla stessa la documentazione che giustifica l’avvenuta variazione;

5)  le ditte che a tutt’oggi sono in possesso di licenza o di autorizzazione per la produzione e/o imbottigliamento dei prodotti in questione o che hanno presentato domanda tendente ad ottenere il rilascio o la variazione delle stesse (per le quali non verrà emanato alcun decreto) sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione in argomento, salvo comunicare le eventuali variazioni attenendosi alle modalità sopra descritte;

6)  qualora la ditta elaboratrice dei prodotti in questione intendesse cessare l’attività produttiva, dovrà darne comunicazione al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il tutto al fine di consentire una conoscenza aggiornata delle ditte operanti nel settore. Resta inteso, però, che nel caso in cui la stessa ditta intenda riprendere l’attività dovrà presentare nuovamente tutta la documentazione sopra descritta;

7)  le ditte già autorizzate a produrre le bevande aromatizzate negli stabilimenti vinicoli, ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del D.m. n. 305/90, possono continuare nella loro attività di elaborazione e imbottigliamento delle bevande di cui trattasi sotto il controllo dell’Ispettorato centrale repressione frodi. A tal fine le stesse ditte devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

a)  utilizzare come edulcorante soltanto le sostanze provenienti dall’uva (mosti, mosti concentrati, mosto concentrato rettificato);

b)  tenere gli appositi registri per l’introduzione delle sostanze coloranti e/o aromatizzanti nei termini stabiliti dall’articolo 7 del citato D.m. n. 305/90;

8) qualora gli operatori abbiano interesse ad esportare verso Paesi terzi bevande ricadenti nel campo di applicazione del regolamento n. 1601/91 ma non rispondenti alle disposizioni del regolamento stesso, debbono presentare, ai sensi dell’articolo 11 dello stesso regolamento, apposita istanza a questo ministero — Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli — il quale provvederà a inoltrare formale richiesta alla Commissione Ce, ai fini della concessione della deroga in questione mediante regolamento della Commissione, così come specificato nella citata circolare n. 21/92.