Trattamento dei mosti di uve e mosti di uve concentrati destinati alla produzione di succhi d’uva.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 14939 del 10 ottobre 2001 con la quale codesto ufficio periferico ha chiesto chiarimenti circa la liceità del trattamento con ferrocianuro di potassio dei mosti di uve e mosti di uve concentrati destinati alla produzione di succhi d’uva.
Al riguardo quest’Amministrazione centrale, acquisito anche il competente parere della Direzione generale per le politiche agroalimentari, fa presente quanto segue.
L’articolo 42, par. 1, del reg. n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, non ammette alle pratiche e trattamenti enologici previsti da detta normativa comunitaria i succhi di uve e i succhi di uve concentrati nonché i mosti e i mosti di uve concentrati destinati alla preparazione dei succhi di uve.
Sono vigenti, invece, le disposizioni relative ai succhi di frutta ed, in particolare, la direttiva 77/93 (relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili) (ora reg. 112/01) concernente le norme comuni relative alla composizione e alle caratteristiche di produzione di detti prodotti, che all’articolo 4 riporta i trattamenti esclusivamente autorizzati per la preparazione di succhi di frutta, tra i quali non figura quello con ferrocianuro di potassio.