Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-08-2010
Numero provvedimento: 8826
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.12, di attuazione della Direttiva 45/07. Quesito confezioni multiple.

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza in ordine all’espletamento dell’attività istituzionale di controllo, la risposta fornita dal competente Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 99700 del 29 luglio 2010 allo specifico quesito formulato da questa Amministrazione centrale relativamente all’argomento in oggetto.

Si precisa che il quesito in parola ha riguardato, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 5 del menzionato Decreto, nel caso di confezioni di vino spumante presentato in bottiglie della capacità nominale di 200 ml poste in commercio in confezioni da tre unità tenute insieme da un involucro di cartone, essendo ogni singola bottiglia rispondente alle caratteristiche di imballaggio preconfezionato ed etichettata conformemente alle vigenti disposizioni.

Si evidenzia, in proposito, che il richiamato Ministero ha rappresentato che “...Il fatto di essere racchiuse in un involucro qualsiasi per il trasporto o per comodità commerciale, come ad esempio un cartone, non significa che l’insieme costituisca un preimballaggio unico con il relativo obbligo del rispetto delle gamme. ...”.

Circolare del ministero dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2010 – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Prot. n. 99700

Si fa riferimento alla nota di codesto Ministero del 14 maggio 2010, n. 0004780, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica industriale e la competitività, Divisone XII - Politiche delle industrie alimentari - e pervenuta nelle vie brevi a questa Direzione generale il 28 luglio 2010, con la quale venivano richiesti chiarimenti interpretativi relativamente all’articolo 5 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, di attuazione della direttiva 45/07, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

In particolare l’articolo 5 del citato decreto legislativo prevede le seguenti due situazioni tipiche:

a) il primo comma disciplina il caso di due o più imballaggi preconfezionati singoli che nel loro insieme, pur costituendo un imballaggio multiplo, possono essere venduti anche singolarmente;

b) il secondo comma, invece, disciplina il caso di due o più imballaggi singoli, non destinati ad essere venduti singolarmente, costituenti un imballaggio unico e come tale destinato alla vendita al consumatore.

Premesso quanto sopra si ritiene che imballaggi multipli costituiti da più imballaggi preconfezionati singoli, qualora abbiano i requisiti per poter essere venduti singolarmente, possono essere immessi sul mercato in quanto la quantità cui fare riferimento, per l’applicazione della norma, è quella del singolo imballaggio preconfezionato.

Nella stessa fattispecie rientrano anche singoli imballaggi autonomi posti in imballaggi multipli, come ad esempio le cosiddette confezioni “mignon” delle diverse tipologie di vini e bevande spiritose di capacità inferiore al minimo previsto per la rispettiva gamma che, non rientrando singolarmente nelle gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati, possono comunque essere vendute singolarmente.

II fatto di essere racchiuse in un involucro qualsiasi per il trasporto o per comodità commerciale, come ad esempio un cartone, non significa che l’insieme costituisca un preimballaggio unico con il relativo obbligo del rispetto delle gamme. Riguardo alla situazione di cui alla lettera b) precedente, questa trova applicazione solo nel caso in cui le singole confezioni non abbiano i requisiti per essere vendute singolarmente e non siano destinate ad essere vendute singolarmente, e la destinazione a tale esclusiva modalità di vendita della confezione costituente un imballaggio unico multiplo possa essere in qualsiasi modo dedotta dalle modalità di vendita stesse (indicazioni sull’imballaggio o sullo scaffale di vendita, tipologia dell’imballaggio, ecc.); in tale caso le singole confezioni sono legittimamente non conformi alla gamma, ma l’imballaggio globale deve comunque rispettare, nell’intervallo disciplinato nell’allegato della direttiva comunitaria, i valori previsti.