Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-11-2003
Numero provvedimento: 168
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 4
Data aggiornamento: 01-01-1970

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

(omissis)

P) Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.

L’art. 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone, al comma 5, che «tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura».

L’ultimo periodo della suddetta disposizione è stato abrogato in forza dell’art. 9 della legge n. 14/03.

Nella sostanza ciò significa che non dovrà essere più applicato il decreto del ministro dell’Ambiente di concerto con quello dell’Industria del commercio e dell’artigianato 28 giugno 1989 relativo all’apposizione su imballaggi e contenitori per liquidi dell’invito a non disperderli nell’ambiente e dei contrassegni recanti l’abbreviazione del materiale per essi utilizzato.

Le aziende interessate possono, tuttavia, continuare ad applicare le disposizioni del citato decreto in via facoltativa e, per quanto riguarda i contrassegni, questi possono essere riportati anche nelle forme esistenti negli altri Stati membri. (omissis)