Organo: Governo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 25-01-2010
Numero provvedimento: 12
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 37
Data aggiornamento: 01-01-1970

Attuazione della direttiva 45/07 che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 106/75 e 232/80 e modifica la direttiva 211/76.

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all’articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all’articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell’Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell’Unione europea.

 

Articolo 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.

2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all’11 ottobre 2012.

 

Articolo 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

1.  I prodotti elencati nel numero 2 dell’Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell’Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantitànominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I.

 

Articolo 4

Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol, come definiti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 324/75 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l’indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.

2. In deroga all’articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l’indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

 

Articolo 5

 Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1. Ai fini dell’articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.

2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell’Allegato I si applicano all’imballaggio preconfezionato.

 

Articolo 6

Modifiche

(omissis)

 

Articolo 7

Abrogazioni

 

(omissis)

2.  Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

 

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 9

Applicazione

1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

 

Articolo 10

 Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia

1.  Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

ALLEGATO I

(previsto dall’articolo 1, comma 2)

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITà NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

 

1. Prodotti venduti a volume (valore in ml)

 

Vino tranquillo Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo gli 8 valori seguenti: ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500
Vino giallo Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante Nell’intervallo tra 125 ml e 1.500 ml, solo i 5 valori seguenti: ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1.500
Vino liquoroso Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500
Vino aromatizzato Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1.000 – 1.500
Bevande spiritose Nell’intervallo tra 100 ml e 2.000 ml, solo i 9 valori seguenti: ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1.000 – 1.500 – 1.750 – 2.000

2. Definizioni dei prodotti

Vino tranquillo Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (codice NC ex 2204).
Vino giallo Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1493/99 (codice NC ex 2204) con denominazione d’origine «Côtes du Jura», «Arbois», «L’Etoile» e «Château-Chalon», in bottiglie di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento n. 753/02 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
Vino spumante Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato I, punti 15, 16, 17 e 18, del regolamento n. 1493/99 (codice NC 2204 10).
Vino liquoroso Vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato I, punto 14, del regolamento n. 1493/99 (codici NC 2204 21 — 2204 29).
Vino aromatizzato Vino aromatizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205).
Bevande spiritose Bevande spiritose di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208).