Modalità operative per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale – Reg. n. 491/09 – Art.103 tervicies – Campagna 2010/2011
DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA) - ART. art. 103 tervicies REG.CE 491/09 -
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA
Reg. (CE) n. 491/2009 – art. 103 tervicies - che modifica il Regolamento (CE) n° 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Reg. CE 555/08 del 27.06.08
Recante modalità di applicazione del Reg. 479/08, sostituito dal Reg. (CE) 491/09 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
Reg.CE n. 42 del 20/1/2009 di modifica del Reg. 555/08 recante modalità di applicazione del Reg. CE 479/08. Reg. CE 606/09 del 10/7/09 recante talune modalità d’applicazione degli abrogati Reg. 1493/99 e Reg. 423/08 del Consiglio, e che è relativo alle categorie di prodotti vitivinicoli, e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
Reg. CE n. 436/09 del 26/5/2009
Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
RReg. CE 2220/85 e Reg. CE 1620/00 relativi alla gestione delle garanzie ed al loro incameramento.
NORMATIVA NAZIONALE
Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2009, alla Commissione UE e da questa approvato.
D.M. n. 5396 del 27.11.2008 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 sostituito dal Reg. (CE) 491/09 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
2. PREMESSA
Possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del D.M. 23 aprile 2001 e successive modificazioni.
I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, in conformità all’allegato XV ter, lettera D punto 1 - del Reg. CE 491/09 (divieto di sovrappressione delle uve) sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce- ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all’art. 2 del D.M. 5396 del 27.11.08.
Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all’art. 103 tervicies – par. 3- del Reg. CE 491/09.
Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Reg. (CE) n. 555/08 sono i seguenti:
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EURO |
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alcool greggio di vinaccia |
1,1 |
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alcole greggio di vino e fecce |
0,5 |
L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti ; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.
L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad € 0,016/ Kg.
Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese in conformità a quanto disposto dall’ art. 14 comma 3 della Legge 82/2006, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di € 0,016/Kg.
L’aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto su base nazionale, ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcool contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcool contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole.
3. TERMINI
3.1. CONSEGNA DEI SOTTOPRODOTTI
La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:
Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale
Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31.07 della campagna di riferimento
3.2. DISTILLAZIONE
Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo, deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20/6/2011 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31/7/2011.
4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
4.1. SOTTOPRODOTTI
I sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del D.M. 5396 del 27.11.08, debbono avere le seguenti caratteristiche:
Per le vinacce : 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg.;
Per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg., a 45% di umidità, previa denaturazione.
4.2. ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE
Ai fini del pagamento della misura, l’alcool grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol.
5. CONTROLLI SUI PRODOTTI
5.1. OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE
Sui prodotti consegnati, l’Agenzia delle Dogane certificherà la congruità delle caratteristiche dei sottoprodotti conferiti e l’eventuale quantità di vino per il completamento dell’obbligo, nonché la quantità del conferimento con quanto riportato nei registri di carico tenuti dalla distilleria.
Per detti controlli, l’Agenzia delle Dogane provvederà a prelevare un campione ogni 500 tonnellate dei prodotti introdotti.
Sull’alcool prodotto, l’Agenzia delle Dogane verificherà le caratteristiche qualiquantitative, nonché la data dell’avvenuta distillazione.
5.2. DESTINAZIONE DELL’ALCOOL
Il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcool, provvederà a comunicare all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcool, il suo utilizzatore nonché la destinazione.
Tale piano dovrà essere notificato all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.
In particolare:
In caso di denaturazione, l’Agenzia delle Dogane verifica il quantitativo di alcool grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.
Il verbale di attestazione dell’avvenuta denaturazione sarà, a cura dell’Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all’O.P. Agea e copia di esso sarà fornita al distillatore.
La prova dell’avvenuta denaturazione sostituisce l’accertamento dell’effettivo utilizzo dell’alcool.
qualora l’alcool non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all’art. 10 par. 5 del D.M. 5396 del 27.11.08.
In entrambi i casi, l’O.P. Agea riceverà dall’Agenzia delle Dogane i dati relativi all’utilizzatore, al quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e al prodotto ottenuto. In caso di trasformazione in bioetanolo, l’utilizzatore dovrà essere tra quelli riconosciuti dal Mipaaf con provvedimento direttoriale ai sensi del D.M. 06.06.05 .
Le risultanze dei controlli relativi alla produzione e alla destinazione dell’alcool, redatte in conformità all’Allegato A, per i controlli relativi alle operazioni di distillazione, e in conformità all’Allegato B o all’Allegato C per i controlli relativi alla destinazione dell’alcool in caso di mancata denaturazione, vengono comunicate dall’Agenzia delle Dogane all’O.P. Agea all’indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
6. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO
Il distillatore deve presentare la domanda di aiuto,esclusivamente mediante resentazione telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN.
6.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA
Per la campagna 2010/2011 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione di alcool usi industriali in argomento dovrà essere presentata in via telematica utilizzando l’apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it .
Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei “distillatori riconosciuti“ attraverso una autorizzazione all’accesso al portale rilasciata dall’Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea – Ufficio Certificazione FEP – Sistemi Informativi e Tecnologici – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell’ambito del portale SIAN.
Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto di campagne precedenti, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l’abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2010/2011.
Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato 5) da inviare all’Ufficio Certificazione FEP – Sistemi Informativi e Tecnologici.
Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato di firma digitale iscritto all’Elenco Pubblico dei Certificatori tenuto presso DigitPA, per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita, nonché muniti di un proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC).
La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificare la completezza della domanda stessa, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.
Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e a rendere definitiva la domanda, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica) ed è di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.
Dopo il rilascio delle domande in modalità informatica, il distillatore dovrà inviare all’O.P. AGEA mediante il proprio servizio di posta elettronica certificata (PEC), tutta la documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro 10 giorni dal rilascio informatico della domanda.
Negli stessi termini su indicati, la garanzia dovrà essere trasmessa all’AGEA in originale, al seguente indirizzo:
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AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti Domanda di aiuto alla distillazione per alcool usi industriali - Campagna 2010/2011 VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA |
I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
| INDIRIZZO |
CAP – COMUNE (PROV) Domanda di aiuto alla distillazione per alcool usi industriali –
Campagna 2010/2011
L’AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E’ disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.
6.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
Il distillatore deve presentare all’Agea – OP, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è richiesto. In merito si precisa che il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.
Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.
Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20/6/2011, nonché i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31/7/2011.
Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre il 10 agosto 2011.
Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.
6.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AIUTO
La presentazione della domanda di aiuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione :
6.3.1. riepilogo delle consegne
Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati:
• il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti;
• gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all’art. 4 par. 6 del D.M. n. 5396 del 27.11.08;
• l’indicazione se la fornitura dei sottoprodotti è avvenuta franco partenza o franco arrivo.
6.3.2. elenco delle fatture relative alle consegne dei sottoprodotti (ove effettuate “franco arrivo”), nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato a cura e spese del produttore.
L’elenco dovrà riportare l’indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, codice fiscale del produttore, quantità e importo della fattura.
6.3.3. copia certificato di produzione rilasciato dall’Agenzia delle Dogane ; Qualora detta dichiarazione non fosse ancora disponibile potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data ultima di distillazione.
6.3.4. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell’Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società recante, inoltre, la dicitura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia);
6.3.5. copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, dovuta per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06 o comunque nel caso di erogazioni il cui ammontare complessivo superi detto importo.
6.3.6. copia certificato di destinazione finale rilasciato dall’Agenzia delle Dogane ovvero:
o verbale di denaturazione, se l’alcool è stato denaturato; o nel caso in cui l’alcool non sia stato denaturato, dichiarazione dell’autorità competente al controllo che attesti l’avvenuta presa in carico dell’alcool da parte dell’utilizzatore.
Qualora i tempi di accertamento da parte dell’autorità di controllo si dilazionassero significativamente, al fine di accelerare i tempi di istruttoria delle domande, l’O.P. Agea accetterà copia/e del/i documento/i di accompagnamento accise (DIAA) appurato/i dalla competente autorità di controllo presso l’utilizzatore finale.
In quest’ultimo caso sarà necessario allegare a detti documenti una autocertificazione dell’utilizzatore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6.3.7. Elenco degli utilizzatori per la trasformazione dell’alcool per usi industriali o per produzione di bietanolo.
L’elenco dovrà riportare l’indicazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore, il quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e il prodotto ottenuto.
E’ prevista la possibilità di un invio preventivo dei dati da allegare alla domanda di aiuto, relativi all’elenco delle consegne, alle fatture e agli utilizzatori, tramite le funzioni disponibili nel portale Sian, nell’ambito dell’applicazione di compilazione della domanda di aiuto. Le specifiche tecniche di fornitura di tali dati sono riportate nell’allegato 4 alla presente circolare.
6.4. PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO
Nel caso in cui la certificazione della produzione, o quella della destinazione o quella relativa alla denaturazione rilasciate dall’Agenzia delle Dogane non siano disponibili, ai sensi dell’articolo 24 del Reg. CE n. 555/2008, il distillatore può richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto previa costituzione di una cauzione a favore dell’Organismo Pagatore pari al 120% dell’aiuto richiesto.
Il distillatore pertanto può produrre la domanda di aiuto subito dopo l’avvenuta distillazione, anche in assenza, come detto, della certificazione dell’Agenzia delle Dogane, purché contestualmente produca la citata fideiussione.
Detta fideiussione a garanzia dell’aiuto richiesto, dovrà essere redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 2 della presente circolare.
La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Ammassi, distillazione vino ed altri aiuti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 13 par.4 del D.M. 5396 del 27.11.2008 l’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un’intera campagna, abbia fornito la prova dell’effettiva destinazione dell’alcool prodotto.
Documentazione incompleta e/o irregolare
La domanda di aiuto presentata in modalità telematica dal distillatore entro il termine ultimo previsto, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta che dovrà pervenire in Agea entro 10 giorni solari dalla sottoscrizione della domanda.
La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l’avvio del procedimento di ammissibilità all’aiuto comunitario.
Tuttavia la mancanza o l’irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 7gg. lavorativi decorrenti dall’invio di specifica richiesta da parte dell’Agea.
La liquidazione dell’aiuto sarà corrisposta dall’O.P. Agea sulla base delle disposizioni del MIPAAF in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto e avverrà secondo le modalità ed i termini previsti all’art. 16 del D.M. n. 5396 del 27.11. 2008.
7. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.
Il distillatore che riceve ed acquista i sottoprodotti della vinificazione deve accertarsi che il conferente abbia assolto l’obbligo dell’osservanza dei requisiti minimi dei sottoprodotti conferiti.
8. CONTROLLI SULLE DOMANDE E SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE.
8.1. CONTROLLI
I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione di alcool per usi industriali tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.
8.1.1 Controllo sulla titolarità del diritto
In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto di richiesta d'aiuto verificando l'iscrizione del richiedente all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero.
Le domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato, non saranno ammesse.
8.1.2 Controlli formali
Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda; in particolare :
1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla disciplina normativa;
2. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
3. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (Iban);
4. Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l’aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;
5. Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all’ammontare complessivo percepito dalla distilleria;
6. Verifica della presenza del certificato della Camera di Commercio.
8.1.3 Controlli sulle garanzie
Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato dell’aiuto, viene verificata :
La presenza dell’originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa ;
La presenza della conferma di validità della polizza ;
La verifica della titolarità dell’Ente garante all’emissione della polizza; La corrispondenza dell’importo della polizza al 120% dell’aiuto richiesto.
8.1.4 Controlli sulla documentazione
Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare :
• Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso il controllo di congruenza tra i dati indicati in domanda e quelli risultanti dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;
• Verifica sulle fatture emesse dal produttore della corretta contabilizzazione e quantificazione del prezzo del trasporto qualora il costo sia stato sostenuto dal produttore stesso;
• Verifica delle informazioni presenti sul certificato delle Agenzie delle dogane relativamente a:
• quantità consegnata distillata e relativo montegradi della materia prima;
• periodo di introduzione;
• prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime; • periodo di distillazione.
• Verifica delle informazioni presenti sul certificato di destinazione dell’alcool di cui agli allegati B e C redatto dall’Agenzia delle dogane relativamente a:
• Eventuale denaturazione;
• Anagrafica completa dell’utilizzatore tra quelli riconosciuti dal Mipaaf in caso di trasformazione dell’alcool in bioetanolo;
• Anagrafica completa dell’utilizzatore nel caso di trasformazione dell’alcool in prodotti di uso industriale previsti dall’art. 10 par. 5 del D.M. n. 5396 del 27.11.08 e la destinazione in prodotto industriale.
8.2. SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE
Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all’aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.
Nel caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall’art. 11 del D.M. 5396 del 27/11/2008, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall’art. 4 del D.M. menzionato, l’aiuto comunitario è ridotto in relazione alla quantità oggetto di campionamento.
Se il quantitativo di sottoprodotti rivelatosi irregolare è identificabile e quindi circoscritto ad una determinata consegna, la riduzione di cui sopra colpirà solo il quantitativo di alcool che si è ottenuto (calcolato in via teorica) da detta consegna.
Qualora, viceversa, il campione non conforme non sia correlabile ad una specifica consegna, AGEA procederà a ridurre il beneficio richiesto in domanda per un importo pari alla rappresentatività del campione determinata secondo l’art. 11 punto 1 lettera b del DM 5396 del 27 11 2008.
9. SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE
L’O.P. Agea procederà allo svincolo delle polizze di cui al punto 6.4 entro 30 gg. dal momento in cui l’autorità addetta al controllo (Agenzia delle Dogane se in territorio nazionale ovvero i Ministeri dei vari Paesi, in caso di trasferimento dell’alcool fuori dai confini nazionali), rilascerà la certificazione sulla corretta destinazione o sulla avvenuta denaturazione dell’alcool stesso e, comunque, dopo l’avvenuto rilascio della certificazione prefettizia nei casi richiesti.
10. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l’AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato.
Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.
Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.
L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la trasformazione in alcool con destinazione industriale - per la campagna 2010/2011 -, è l’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti.
11. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna 2010/2011, si conclude entro il 15/10/2011, termine ultimo dell’esercizio finanziario FEAGA 2011.
12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196 DEL 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
13. RECUPERI
Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell’OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell’INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.
Allegato A – Certificato di produzione dell’alcole
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Ufficio delle Dogane di
____________________
Prot. N.. _____________
_________________,_________
CERTIFICAZIONE PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n. 491/2009 - CAMPAGNA 2010/2011
Vista l'istanza del ___________________________________________________ con la quale la Ditta__________________________________________________ esercente una distilleria ubicata
nel Comune di _________________________Via ________________________________ codice accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. _________ dell' elenco MIPAAF rappresentata dal (qualifica) ___________________________________________________ Sig. ______________________________________chiede il rilascio di un certificato in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 aprile 2009, relativo alla produzione di alcole grezzo dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione, e del D.M. 5396 del 27/11/2008 del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali relativo alla campagna viticola 2010/2011;
Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, di cui all'art. 7 - comma 1 -lettera a) del D.M. n. 153 del 27/01/2001, risulta che nel periodo dal
_________ al ___________ sono stati introdotti nella distilleria di cui sopra:
• ________quintali di vinacce, composti da partite di gradazione compresa tra ____________ e ______________ ;
• ________quinta1ilh1 di fecce, composti da partite di gradazione compresa tra ___________ e ______________ ;
• _________hl di vino, a completamento d'obbligo, composti da partite di gradazione
compresa
tra ____________ e ___________ ;
provenienti dai produttori indicati nel citato registro di carico e scarico delle materie prime, il cui estratto, limitatamente alla prima pagina ed all'ultima, si allega in copia autenticata al presente certificato;
Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro di carico e scarico risulta passato in lavorazione, nel periodo dal ________________al ___________________ , il quantitativo della materia prima suddetta avente un monte gradi complessivo di ________________; Visti gli atti dell'Ufficio;
SI CERTIFICA
che durante la lavorazione nel periodo (1) dal _______________ al _______________ presso la
distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:
Alcole greggio
- ______________hl a grado alcolico reale medio di ________________________pari a
_______________ettanidri
• una copia alla ditta richiedente;
• una copia all'O.P. AGEA;
• una copia agli atti dell'Ufficio delle dogane;
• una copia al Referente per l'attività AGEA presso centrale Verifiche e Controlli di Roma.
I
L CAPO DELL'UFFICIO
(1) : si ripete quello indicato al punto precedente
Allegato B – Certificato di destinazione a usi industriali
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Ufficio delle Dogane di
____________________
Prot. N.. _____________
_________________,_________
CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE AD USI INDUSTRIALI DELL'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n.491/2009 - CAMPAGNA 2010/2011
Vista l'istanza del ___________________________________________________ con la quale la Ditta__________________________________________________ esercente una distilleria ubicata
nel Comune di _________________________Via ________________________________ codice accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. _________ dell'elenco MIPAAF rappresentata dal (qualifica) ___________________________________________________ Sig. ______________________________________chiede il rilascio di un certificato in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 aprile 2009, relativo alla destinazione ad usi industriali di alcole grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e del D.M. 5396 del 27/11/2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali relativo alla campagna viticola 2010/2011;
SI CERTIFICA
Che dal deposito fiscale in premessa sono state spedite, alla ditta utilizzatrice___________________
Con sede in ___________________ Via _______________________ C.F./P.IVA
_______________
le seguenti partite di alcole grezzo:
- - - - - (in elenco, riportare la distinta delle partite con il seguente dettaglio) - - - - -
DAA n. _____________, data __________, quantità ___________ hl, grado reale _________,
___________ ettanidri;
- - - - - (a chiusura della distinta riportate) - - - - -
Quantità totale ______________ hl, grado reale medio __________, ___________ ettanidri
Come da autocertificazione rilasciata dalla citata Ditta utilizzatrice, ai sensi e per gli effetti della legge 59 del 15/03/1997 e successive modifiche, ed allegata al presente atto, le suddette partite sono state regolarmente riportate e contabilizzate sul registro di carico e scarico vidimato da questo Ufficio delle Dogane.
Alla presente certificazione si allega altresì dichiarazione della medesima Ditta utilizzatrice, nella quale, ai sensi e per gli effetti della legge 59 del 15/03/1997 e successive modifiche, si attesta che il menzionato quantitativo totale di alcole grezzo sarà utilizzato esclusivamente in uso industriale.
Il presente certificato viene redatto in n. 4 originali così distribuiti:
• una copia alla ditta richiedente;
• una copia all'O.P. AGEA;
• una copia agli atti dell'Ufficio delle dogane;
• una copia al Referente per l'attività AGEA presso centrale Verifiche e Controlli di Roma.
IL CAPO DELL'UFFICIO
Allegato C – Certificato di destinazione a produzione di bioetanolo
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Ufficio delle Dogane di
____________________
Prot. N.. _____________
_________________,_________
CERTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE A PRODUZIONE DI BIOETANOLO PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO n.491/2009 - CAMPAGNA 2010/2011
Vista l'istanza del ___________________________________________________ con la quale la Ditta__________________________________________________ esercente una distilleria ubicata
nel Comune di _________________________Via ________________________________ codice accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. _________ dell'elenco MIPAAF rappresentata dal (qualifica) ___________________________________________________ Sig. ______________________________________chiede il rilascio di un certificato in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 aprile 2009, relativo alla destinazione ad usi industriali di alcole grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, e del D.M. 5396 del 27/11/2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie Forestali relativo alla campagna viticola 2010/2011;
SI CERTIFICA
Che le seguenti partite di alcole grezzo:
- - - - - (in elenco, riportare la distinta delle partite con il seguente dettaglio) - - - - DAA n. _____________, data __________, quantità ___________ hl, grado reale _________,
___________ ettanidri;
- - - - - (a chiusura della distinta riportate) - - - - -
Quantità totale ______________ hl, grado reale medio __________, ___________ ettanidri
Sono state riportate e contabilizzate sul registro di carico delle materie prime, di cui all‟art. 7 – comma 1 – lettera a) del D.M. 153 del 27/01/2001, scritturato ad opera della Ditta in premessa e sono stati, da quest‟ultima, debitamente trasformati in alcool assoluto.
Alla presente certificazione si allega altresì dichiarazione della medesima Ditta utilizzatrice, nella quale, ai sensi e per gli effetti della legge 59 del 15/03/1997 e successive modifiche, si attesta che il menzionato quantitativo totale di alcole assoluto sarà utilizzato esclusivamente ad uso energetico.
Il presente certificato viene redatto in n. 4 originali così distribuiti:
• una copia alla ditta richiedente;
• una copia all' AGEA;
• una copia agli atti dell'Ufficio delle dogane;
• una copia al Referente per l'attività AGEA presso centrale Verifiche e Controlli di Roma.
IL CAPO DELL'UFFICIO
Allegato 2 – Modello garanzia
CAUZIONE ( BANCARIA OD ASSICURATIVA ) PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO PER LA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI PER LA PRODUZIONE DI ALCOOL AD USI INDISTRIALI.
(CARTA INTESTATA)
CAUZIONE N………………………………….. DEL………………………………
PREMESSO
A) Che la Distilleria………………………………………………………………………………………… con sede in……………………………………………………………………………………………….. codice fiscale n……………………….
( in seguito denominata “contraente” ), ha presentato all‟Agea una domanda per la produzione di alcool ad usi industriali per un quantitativo pari ad ettanidri …………………. di cui all‟art. 16 del Reg. (CE) 479/08;
B) Che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell‟aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare cauzione pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;
C) Che la ditta ha chiesto, con la domanda in data……………………… …il pagamento dell‟anticipo dello aiuto totale ammontante ad EURO……………… ……….………….., da garantirsi con una cauzione di
EURO………….………( EURO………………………………..……………………………………..….)
pari al 120% dell‟aiuto richiesto;
D) Che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell‟aiuto comunitario sopraindicato;
E) Che qualora risulti accertata l‟insussistenza totale o parziale del diritto all‟aiuto, l‟AGEA deve procedere all‟incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal Reg. CE n. 2220/85, ed in particolare dall‟art. 16 e dall‟art. 29, ultimo comma;
CIO’ PREMESSO
La BANCA……………………………………………Cod. Fiscale… ………………..………………... con sede in…………………………………………..iscritta nel Registro delle Imprese di…………………… al numero…………………… …………( di seguito indicata come “fideiussore”) in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale Sig………………………………………………………...… nato a ……………………………..……………………il……………..…………………dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore ( oppure, nel caso di impresa ASSICURATRICE, con sede in…………………………………………………..via…………………………………………………… in persona del Sig…………………………………………nella sua qualità di Agente………………………...
autorizzata dal Ministero dell‟Industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell‟elenco di cui all‟art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n………………. del…………………………a cura dell‟ISVAP ) nell‟interesse della ditta …………………………………….
ed a favore dell‟AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l‟adempimento dell‟obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell‟importo di EURO…………………………..( 120 % della somma richiesta );
__________________________________________________________________________________________________
AGEA – Ente pubblico non economico
C.F. 97181460581 P.I. 06234661004
SEGUE CAUZIONE N: ………………………………………. DEL…………………………….
CONDIZIONI DELLA CAUZIONE:
1) L‟avviso di pagamento della somma richiesta dall‟Agea sarà comunicato dall‟Agea medesima all‟Ente garante e, contestualmente, al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L‟Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.
2) Il pagamento dell‟importo richiesto da AGEA sarà effettuato dalla Società a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre il termine notificato nella richiesta stessa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all‟AGEA alcuna eccezione, anche nell‟eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all‟art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli art. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all‟estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
4) La presente garanzia avrà durata di 36 mesi dalla data di emissione con automatica rinnovazione di 6 periodi semestrali. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilità per l‟AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre, la garanzia verrà a cessare su comunicazione scritta da parte dell‟AGEA.
5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
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IL CONTRAENTE ______________________ |
IL FIDEIUSSORE ______________________ |
Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3 4 e 5.
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IL CONTRAENTE ______________________ |
IL FIDEIUSSORE ______________________ |

Allegato 4
Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti (feccia e vinaccia) –
Reg. CE 491/2009 - art. 103 tervicies
Campagna 2010/2011
Presentazione domanda di aiuto in via telematica
Specifica tecnica per il trasferimento telematico dei dati relativi agli allegati della domanda (consegne, fatture, utilizzatori)
__________________________________________________________________________________________________ AGEA – Ente pubblico non economico
C.F. 97181460581 P.I. 06234661004
1 . Invio dati
La funzione di upload consente di inviare le informazioni relative alle informazioni riportate negli allegati alla domanda nell‟ambito della distillazione dei sottoprodotti per alcool usi industriali per la campagna 2010/2011.
Oltre al file da inviare, selezionabile premendo il pulsante “Sfoglia…” accanto al campo File da acquisire, nella schermata è possibile indicare nel campo Mail Delivering una lista di eventuali indirizzi di posta elettronica (separati da virgole o punti e virgola) ai quali inviare la conferma di ricezione del file trasferito (vedi oltre).
Il campo Note può essere impostato con una descrizione dell‟operazione mentre il campo Data validità, indicare la data di invio del file.
2 . Ricevuta
A fronte del trasferimento viene presentata una schermata riepilogativa delle caratteristiche dell‟invio. Se nella maschera di acquisizione dei dati del trasferimento è stato indicato uno o più indirizzi di posta elettronica, la stessa informazione viene inviata alle caselle specificate.
3 . Caratteristiche della fornitura
3 1 Ordinamento dei dati
I dati devono essere ordinati per tipo record. La fornitura deve avere quindi la seguente struttura
o Un tipo record „zero‟ record di testa con informazioni generali o Uno o più tipi record „uno‟ relativi ai dati delle consegne
o Uno o più tipi record „due‟ relativi agli estremi delle fatture (nel caso di consegne franco arrivo) o Uno o più tipi record „tre‟ relativi agli utilizzatori per la trasformazione
I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a spazio.
I campi numerici vanno allineati a destra e riempiti a zero nella parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a zero.
3.2 Descrizione del tracciato record
Di seguito viene descritto il tracciato record dei vari tipi previsti :
TRACCIATO DEL TIPO RECORD 0 (RECORD DI TESTA)

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 1 (DATI DELLE CONSEGNE)
TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI DELLE FATTURE)
TRACCIATO DEL TIPO RECORD 3 (DATI RELATIVI AGLI UTILIZZATORI)
Tabella codifica prodotti lavorati
| Codice varietà | Descrizione |
| 151 | Vinaccia |
| 152 | Feccia |
| 153 | Vinqaccia/Feccia |
| 101 | Vino |
Allegato 5 – Mod. per la richiesta di accesso delle distillerie al Sian


