Decreto Legislativo n. 61/10. Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
L’11 maggio u.s è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 61/10 (pubblicato in G.u.. n. 96, del 26 aprile 2010), concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 delle legge n. 88/09 (Legge Comunitaria 2008).
In particolare, nel decreto legislativo in esame, che ha abrogato la legge n. 164/92, sono state adeguate le disposizioni nazionali alle profonde innovazioni apportate con la nuova OCM, la quale, salvaguardando le specificità del settore vitivinicolo, ha armonizzato il sistema di protezione delle DOP e delle IGP dei vini con quello degli altri prodotti agro-alimentari (vedasi Reg. n. 510/06), sia per le definizioni che per la relativa protezione internazionale e comunitaria. In particolare, è stato introdotto un sistema di controllo per la verifica del rispetto del disciplinare, in aderenza a quanto previsto all’art.118 septdecies del reg. n. 1234/07, finalizzato alla certificazione di idoneità dei prodotti, affidato ad Organismi privati o Autorità pubbliche designate, autorizzati dal MIPAAF per ogni singola DO o IGT.
Si fa presente, tuttavia, che sono in corso di predisposizione i numerosi decreti di attuazione previsti dalla norma in esame.
A tal proposito, si segnala da subito che fino alla emanazione dei nuovi decreti ministeriali di attuazione, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 61/10, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti di attuazione della Legge 164/92 ove compatibili con la vigente normativa. I principali aspetti innovativi riguardano:
• la classificazione dei prodotti vinicoli;
• le specificazioni, le menzioni e le indicazioni da riportare in etichetta;
• la procedura a livello comunitario di riconoscimento dei vini DOP e IGP;
• gli elementi presenti nei disciplinari di produzione;
• l’introduzione dello Schedario vinicolo unico regionale;
• la revisione del sistema dei controlli per la certificazione delle produzioni;
• le modalità di rivendicazione delle produzioni, le riclassificazioni e i declassamenti;
• le competenze dei Consorzi di Tutela;
• le analisi chimico-fisiche ed organolettiche ed i nuovi termini di durata della certificazione;• la modifica della composizione e dei compiti del Comitato nazionale vini;
• la revisione del sistema sanzionatorio.
Di seguito nella presente verranno esaminati in dettaglio gli argomenti di maggiore interesse per il controllo e per l’attività ispettiva di codesti Uffici periferici.
La nuova classificazione
La nuova classificazione dei vini di qualità si riconduce a quella già contenuta nella nuova OCM. Le definizioni di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Tipica (IGP) si distinguono per il loro maggiore o minore legame con il territorio, la cultura e le tradizioni del territorio stesso da cui provengono, allineando il sistema alle disposizioni comunitarie. Tuttavia, sono salvaguardate le preesistenti menzioni tradizionali nazionali e le menzioni DOCG, DOC, e IGT confluiscono, rispettivamente, nella categoria generale delle DOP (le prime due) e delle IGP.
Le nuove denominazioni che verranno registrate in ambito comunitario ed iscritte nel registro delle DOP e IGP potranno continuare a utilizzare anche la relativa menzione tradizionale specifica. La norma precisa, infatti, che le menzioni specifiche tradizionali italiane, individuate anche con i relativi acronimi possono essere riportate in etichetta da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. Pertanto, qualora gli operatori lo ritengano, possono indicare in etichetta la sola espressione europea “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di etichettatura.
Specificazioni e indicazioni
Sono state disciplinate alcune specificazioni e menzioni, quali: Storico, Superiore e Passito o Vino Passito (queste ultime due menzioni già contenute nell’abrogato articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge 82/06). È stata introdotta anche la menzione di Vino Passito liquoroso da utilizzare per la categoria dei vini IGT.
La disciplina della menzione vigna è stata resa maggiormente restrittiva, prevedendo che tra le condizioni che ne consentano l’utilizzo vi sia anche un apposito elenco positivo predisposto a livello regionale entro l’inizio campagna vendemmiale 2011/2012; inoltre, è stato introdotto l’obbligo per tutte le DOCG/DOC (eccetto 1iquorosi, spumanti e frizzanti) di indicare in etichetta l’annata.
l disciplinari di produzione
Sono stati previsti gli elementi obbligatori e facoltativi che devono essere inseriti nei disciplinari di produzione dei vini DOP ed IGP.
In particolare, tra gli elementi obbligatori si interviene sulle rese, precisando che l’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti viene considerata aumentativa della resa avente diritto alla denominazione di origine. Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni dei disciplinari, le regioni possono definire condizioni di resa differenti avvalendosi della facoltà della norma. Per quanto concerne i superi, fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, l’esubero fino al 20% può essere destinato alla produzione di vini di classificazione inferiore (da DOCG a DOC e IGT e da DOC a IGT). Inoltre, le regioni, in annate favorevoli, possono aumentare la resa fino ad un massimo del 20%. Tale esubero può essere destinato, secondo una specifica procedura, a riserva vendemmiale per le campagne successive (possibilità nota con il nome “blocage - de blocage”).
Ai fini dell’indicazione della varietà, si evidenzia che la purezza varietale è stabilita dai singoli disciplinari, ma la norma in esame ammette una tolleranza massima del 1% da calcolarsi su ogni singolo vitigno.
Si fa presente, inoltre, che tra gli elementi obbligatori da inserire nei disciplinari di produzione, trova conferma la delimitazione della zona di vinificazione per i vini ad IGT.
Lo Schedario viticolo
La parte relativa alle superfici vitate contiene rilevanti novità della nuova disciplina nazionale, avendo previsto la soppressione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.
Lo Schedario viticolo, previsto dalla OCM unica, implementato delle informazioni utili alla rivendicazione delle uve a DO e IGT, sostituirà l’attuale sistema di censimento delle superfici costituito dagli albi dei vigneti e dall’ elenco delle vigne. Lo schedario viticolo sarà gestito dalle Regioni secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale, che potranno disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario anche per conseguire l’equilibrio di mercato.
Infatti, è in corso di predisposizione il relativo decreto applicativo che disciplinerà la gestione dello schedario medesimo, unitamente al potenziale produttivo, prevedendo i criteri di idoneità dei vigneti atti a produrre vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica e la relativa modulistica al fine di uniformare tutte le informazioni riguardanti il vigneto.
Il sistema dei controlli
Come per le altre produzioni DOP ed IGP, anche per i vini di qualità viene implementato un sistema di controlli in cui l’attività in questione è svolta da Autorità di controllo pubbliche designate o da Organismi privati autorizzati con decreto dell ‘Ispettorato. Le autorizzazioni predette sono rilasciate previa valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, al fine di garantire la qualità e la terzietà nell’effettuazione dei controlli e, in determinati casi, possono essere sospese o revocate.
Le strutture di controllo autorizzate sono inserite in un apposito Elenco delle strutture di controllo per le DOP e le lGP del settore vitivinicolo tenuto dal MIPAAF.
La struttura di controllo viene individuata tra quelle iscritte nel precitato elenco, per le nuove DOP e IGP, dai soggetti proponenti nell’ambito dell’istanza di riconoscimento della medesima DOP e IGP, mentre per quelle già riconosciute dai Consorzi di Tutela incaricati dal Mipaaf o in loro assenza dai produttori, singoli o associati, che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata.
Ogni produzione riconosciuta è soggetta ad una sola struttura di controllo, sebbene ognuna di esse possa svolgere la sua attività per una o più produzioni riconosciute di qualità.
La vigilanza sulle strutture di controllo è effettuata dall’Ispettorato e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
La rivendicazione delle produzioni
Le disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni di uve e vini a DO e IG sono finalizzate anch’esse alla semplificazione documentale. In particolare, è previsto che la rivendicazione sia effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione previste dal Reg. n. 436/09, mediante i servizi SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.
I produttori, pertanto, al fine di operare la rivendicazione di una DO o IG, effettueranno una sola dichiarazione, in luogo del duplice adempimento (dichiarazione di produzione e denuncia delle uve) prescritto dalle precedenti disposizioni. I dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, mediante i servizi SIAN, a tutti gli Enti ed Organismi autorizzati preposti al controllo delle rispettive DO e IG, nonché agli Organi di controllo e ai Consorzi di Tutela.
Con decreto ministeriale, in corso di predisposizione, saranno stabiliti i criteri per l’attuazione di tale semplificazione.
Per ciò che riguarda le riclassificazioni, queste si suddividono in:
• “verticali “, ovvero il passaggio per i mosti ed i vini atti a divenire DOCG e DOC dal livello di classificazione più elevato a quello inferiore;
• “orizzontali” ovvero il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola, il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta, la resa massima di produzione di quest’ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
Per ciò che concerne il declassamento di un prodotto già certificato come DO e IG, è stato previsto che esso possa effettuarsi oltre che in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, anche per scelta dell’avente diritto che è obbligato ad annotare, per ciascuna partita, tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all’Organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con l’individuazione del lotto. In caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici deve essere inviato all’Organismo di controllo predetto un certificato di analisi chimica e/o organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell’intera partita.
Le analisi
Le disposizioni sugli esami analitici sono state opportunamente adeguate alle disposizioni previste dalla nuova OCM. In particolare, è previsto l’espletamento dell’esame analitico per i vini ad IGT, mediante controlli a campione e deve riguardare almeno gli elementi analitici previsti nell’art. 26 del Reg. n. 607/09, ovvero il titolo alcolometrico totale ed effettivo, gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti); l’acidità totale; l’acidità volatile; l’anidride solforosa totale, oltre quelli specifici previsti dai singoli disciplinari.
I vini a DOCG e DOC, prima di essere designati come tali, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica che ne certifichi la corrispondenza alle caratteristiche del disciplinare.
La certificazione così ottenuta è condizione necessaria per l’utilizzazione della DOCG o DOC ed ha la seguente validità: 180 giorni per la DOCG, 2 anni per la DOC, 3 anni per i vini DOC liquorosi.
L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione che vengono individuate dal competente Organismo di Controllo per ogni DO e IG, anche tra quelle istituite presso le CCIAA.
Anche per l’applicazione di queste disposizioni è in corso di predisposizione un decreto ministeriale che prevederà procedure e modalità per le operazioni di prelievo dei campioni, per l’espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici e per le attività delle Commissioni di degustazione e di appello.
I Consorzi di tutela
Il decreto legislativo in esame prevede anche un nuovo ruolo per i Consorzi di Tutela, che potranno svolgere, nei confronti dei soli associati e, se autorizzati, nei confronti di tutti i soggetti, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
L’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione dei Consorzi è effettuata in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. Tale collaborazione sarà disciplinata da un decreto ministeriale applicativo in corso di predisposizione. In particolare, con il decreto citato verranno definite le modalità con cui i consorzi effettueranno la cosiddetta attività “di vigilanza di mercato”. Gli Uffici periferici dell’Ispettorato competenti ed i consorzi elaboreranno un programma annuale dei controlli che conterrà, tra l’altro, il numero delle visite ispettive da effettuare, il numero di campioni da prelevare i laboratori accreditati ove effettuare le analisi, le modalità di rendicontazione dell’attività di controllo all’Ispettorato ed alle Regioni, secondo specifiche Linee guida che saranno successivamente adottate dall’Ispettorato.
Le disposizioni sanzionatorie
Per quanto concerne le disposizioni sanzionatorie la nuova disciplina prevede un sistema di sanzioni che interviene su tutte le fasi e su tutti gli aspetti del processo produttivo e si applica, oltre che nei confronti dei produttori, anche nei riguardi degli Organismi di controllo e dei Consorzi di Tutela.
La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Ispettorato, fatta salva la competenza delle Regioni e delle Province Autonome relativamente alle disposizioni inerenti la gestione del potenziale produttivo.
La norma si pone per esplicita previsione dell’art. 30 come disciplina speciale rispetto alle disposizioni sanzionatorie contenute nel D. Lgs. 260/00 e nella L. 82/06 e, pertanto, in caso di concorrenza di norme si applica esclusivamente la prima. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 61/10, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nei commi 4 e 5 del medesimo articolo, qualora si accertino irregolarità riguardanti la stessa dichiarazione di produzione o di vendemmia e concernenti sia prodotti vitivinicoli a DOP che non a DOP.
Il D. Lgs. 61/10, inoltre, prevede che le disposizioni sanzionatorie di cui al Capo IX si applicano anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di pubblicazione del medesimo decreto legislativo: le violazioni accertate ai sensi della legge 164/92 e non ancora definite andranno sanzionate con le nuove disposizioni.
Tale deroga espressa deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti avviati a seguito di accertamento successivo all’entrata in vigore della nuova norma, ancorché i fatti siano stati commessi in epoca antecedente.
Pertanto, per quanto concerne l’attività di accertamento e contestazione degli illeciti da parte di codesti Uffici periferici, particolare attenzione dovrà essere rivolta all’individuazione delle disposizioni violate e all’indicazione della norma sanzionatoria. Quest’ultima, infatti, non potrà più essere individuata nella citata legge n. 164/92 anche qualora i fatti illeciti siano stati commessi in data antecedente alla sua abrogazione. Per l’esatta individuazione delle disposizioni violate, bisogna altresì tener conto che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del decreto legislativo in parola sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge n. 164/92, sempre che non siano in contrasto con il medesimo decreto legislativo e con la vigente normativa comunitaria.
Ciò detto, risulta evidente che, dalla data di entrata in vigore della presente normativa (11 maggio c.a.), tutte le violazioni riscontrate in materia di vini a DOP ed IGP troveranno la corrispondente sanzione negli articoli del Capo IX. A tale regola generale, per il momento si sottraggono le disposizioni previste nell’articolo 24, comma 1, in quanto non sono state ancora emanate le disposizioni del decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 13, comma 17.
Si evidenzia, inoltre, che diversamente dal precedente regime sanzionatorio, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione e tale facoltà, pertanto, dovrà essere richiamata nell’atto di contestazione. Si riporta in allegato il quadro sinottico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Tra le norme transitorie si evidenzia quella con cui si è previsto che le disposizioni di cui all’art. 10,comma 1, lettera d), concernente le rese ed i superi di resa, è applicabile anche alle produzioni ottenute nella corrente campagna vendemmiaIe, fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari di produzione.
Con l’abrogazione delle 164/92, è soppresso l’albo degli imbottigliatori, istituito ai sensi dell’articolo Il, della medesima legge.
Inoltre, si evidenzia l’abrogazione dell’art. 14, comma della legge 20 aprile 2006 n. 82, concernente l’obbligo di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato e, quindi, di segnalame l’eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell’Ispettorato.