Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-12-2009
Numero provvedimento: 57
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale – Reg. n. 491/09 – Art.103 tervicies – Campagna 2009/2010.

DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA) ARTICOLO 103 tervicies reg. 491/09

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento n. 491/09 – articolo 103 tervicies

Regolamento 555/08 del 27 giugno 2008

Regolamento n. 42 del 20 gennaio 2009

Regolamento 606/09 del 10 luglio 2009

Regolamento n. 436/09 del 26 maggio 2009

Regolamento 1290/05 e Regolamento 259/08

Regolamento 2220/85 e Regolamento 1620/00

NORMATIVA NAZIONALE

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2009, alla Commissione UE e da questa approvato.

D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008

2. PREMESSA

Possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del D.m. 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, in conformità all’allegato XV ter, lettera D punto 1 - del regolamento 491/09 (divieto di sovrappressione delle uve) sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce- ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcol grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all’articolo 2 del D.m. 5396 del 27 novembre 2008.

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcol ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici, secondo quanto stabilito all’articolo 103 tervicies, par. 3, del regolamento 491/09.

Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del regolamento n. 555/08 sono i seguenti:

• alcol greggio di vinaccia: euro 1,1

• alcole greggio di vino e fecce: euro 0,5

L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti ; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg. al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.

L’importo di detta fattura dovrà essere uguale o superiore ad € 0,016/ Kg. .

Nel caso di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese in conformità a quanto disposto dall’ articolo 14 comma 3 della Legge 82/2006, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore l’importo di € 0,016/Kg. . L’aiuto verrà corrisposto nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcol contenuto nel vino prodotto su base nazionale , ovvero, non verrà versato alcun aiuto per il volume di alcol contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% rispetto alla media del volume di alcol contenuto nel vino prodotto in Italia nelle ultime 5 campagne vitivinicole.

3. TERMINI

3.1. CONSEGNA DEI SOTTOPRODOTTI

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

• Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale

• Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31.07 della campagna di riferimento

3.2. DISTILLAZIONE

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcol grezzo, deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20 giugno 2010 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2010.

4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

4.1. SOTTOPRODOTTI

I sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del D.m. 5396 del 27 novembre 2008, debbono avere le seguenti caratteristiche:

• Per le vinacce: 2,8 litri di alcol anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg.;

• Per le fecce di vino: 4 litri di alcol anidro per 100 Kg., a 45% di umidità, previa denaturazione.

4.2. ALCOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE

Ai fini del pagamento della misura, l’alcol grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol..

5. CONTROLLI SUI PRODOTTI

5.1. OPERAZIONI DI DISTILLAZIONE

Sui prodotti consegnati, l’Agenzia delle Dogane certificherà la congruità delle caratteristiche dei sottoprodotti conferiti e l’eventuale quantità di vino per il completamento dell’obbligo, nonché la quantità del conferimento con quanto riportato nei registri di carico tenuti dalla distilleria.

Per detti controlli, l’Agenzia delle Dogane provvederà a prelevare un campione ogni 500 tonnellate dei prodotti introdotti. Sull’alcol prodotto, l’Agenzia delle Dogane verificherà le caratteristiche quali-quantitative, nonché la data dell’avvenuta distillazione.

5.2. DESTINAZIONE DELL’Alcol

Il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcol, provvederà a comunicare all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcol, il suo utilizzatore nonché la destinazione.

Tale piano dovrà essere notificato all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.

In particolare:

• In caso di denaturazione, l’Agenzia delle Dogane verifica il quantitativo di alcol grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria.

Il verbale di attestazione dell’avvenuta denaturazione sarà, a cura dell’Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all’O.P. AGEA e copia di esso sarà fornita al distillatore.

La prova dell’avvenuta denaturazione sostituisce l’accertamento dell’effettivo utilizzo dell’alcol.

• qualora l’alcol non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all’articolo 10 par. 5 del D.m. 5396 del 27.11.08.

In entrambi i casi, l’O.P. AGEA riceverà dall’Agenzia delle Dogane i dati relativi all’utilizzatore, al quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e al prodotto ottenuto. In caso di trasformazione in bioetanolo, l’utilizzatore dovrà essere tra quelli riconosciuti dal Mipaaf con provvedimento direttoriale ai sensi del D.m. 06.06.05 .

Le risultanze dei controlli relativi alla produzione e alla destinazione dell’alcol vengono comunicate dall’Agenzia delle Dogane all’O.P. AGEA tramite la trasmissione del certificato rilasciato dal competente ufficio territoriale, anche tramite posta certificata (indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), redatto in conformità all’Allegato A, per i controlli relativi alle operazioni di distillazione, e in conformità all’Allegato B o all’Allegato C per i controlli relativi alla destinazione dell’alcol in caso di mancata denaturazione.

6. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO

Il distillatore deve presentare la domanda di aiuto,esclusivamente mediante presentazione telematica tramite apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN.

6.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA

Per la campagna 2009/2010 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione di alcol usi industriali in argomento dovrà essere presentata in via telematica utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei «distillatori riconosciuti» attraverso una autorizzazione all’accesso al portale rilasciata dall’AGEA. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad AGEA – Servizio Tecnico – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell’ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto di campagne precedenti, si precisa che la stessa autorizzazione consentirà l’abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto per la campagna 2009/2010.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato 5) da inviare al Servizio tecnico di AGEA.

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita.

La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, tendenti a verificare la completezza della domanda stessa, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e a rendere definitiva la domanda, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica) ed è di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.

Dopo il rilascio delle domande in modalità informatica, le stesse dovranno essere inviate in AGEA anche in modalità cartacea per permettere l’istituzione del fascicolo e la successiva istruttoria della pratica, unitamente agli allegati di cui al successivo paragrafo.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all’O.P. AGEA – U.O. 65 – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri aiuti – via Palestro, 81 – 00185 Roma, dai distillatori inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei «distillatori riconosciuti», corredate dalla documentazione in duplice copia indicata nel successivo paragrafo 6.4.

L’AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti

Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi industriali - Campagna 2009/2010

VIA PALESTRO, 81

00185 – ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP – COMUNE (PROV)

Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi industriali – Campagna 2009/2010 è disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

6.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il distillatore deve presentare all’AGEA – OP, entro il 20 giugno di ciascuna campagna, una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcol per i quali l’aiuto è richiesto. In merito si precisa che il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.

Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcol per i quali l’aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione.

Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20 giugno 2010, nonché i quantitativi di alcol grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31 luglio 2010.

Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre il 10 agosto 2010.

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

6.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AIUTO

La presentazione della domanda di aiuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione :

6.3.1. riepilogo delle consegne

Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati:

• Il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti.

• Gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all’articolo 4 par. 6 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

• L’indicazione se la fornitura dei sottoprodotti è avvenuta franco partenza o franco arrivo

6.3.2. elenco delle fatture relative alle consegne dei sottoprodotti (ove effettuate «franco arrivo»), nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato a cura e spese del produttore. L’elenco dovrà riportare l’indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, codice fiscale del produttore, quantità e importo della fattura.

6.3.3. copia certificato di produzione rilasciato dall’Agenzia delle Dogane; qualora detta dichiarazione non fosse ancora disponibile potrà essere allegata alla domanda anche in un momento successivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data ultima di distillazione.

6.3.4. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell’Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società recante, inoltre, la dicitura di cui all’articolo 9 del Dpr 03 giugno 1998 n. 252 (nulla osta antimafia).

6.3.5. copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del Dpr 3 giugno 1998 n. 252, dovuta per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06 o comunque nel caso di erogazioni il cui ammontare complessivo superi detto importo.

6.3.6. copia certificato di destinazione finale rilasciato dall’Agenzia delle Dogane ovvero:

• verbale di denaturazione, se l’alcol è stato denaturato;

• nel caso in cui l’alcol non sia stato denaturato, dichiarazione dell’autorità competente al controllo che attesti l’avvenuta presa in carico dell’alcol da parte dell’utilizzatore.

Qualora i tempi di accertamento da parte dell’autorità di controllo si dilazionassero significativamente, al fine di accelerare i tempi di istruttoria delle domande, l’O.P. AGEA accetterà copia/e del/i documento/i di accompagnamento accise (DIAA) appurato/i dalla competente autorità di controllo presso l’utilizzatore finale.

In quest’ultimo caso sarà necessario allegare a detti documenti una autocertificazione dell’utilizzatore resa ai sensi del Dpr 445/00.

6.3.7. elenco degli utilizzatori per la trasformazione dell’alcol per usi industriali o per produzione di bietanolo.

L’elenco dovrà riportare l’indicazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore, il quantitativo di prodotto sottoposto a trasformazione e il prodotto ottenuto.

è prevista la possibilità di un invio preventivo dei dati da allegare alla domanda di aiuto, relativi all’elenco delle consegne, alle fatture e agli utilizzatori, tramite le funzioni disponibili nel portale Sian, nell’ambito dell’applicazione di compilazione della domanda di aiuto. Le specifiche tecniche di fornitura di tali dati sono riportate nell’allegato 4 alla presente circolare.

6.4. PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO

Nel caso in cui la certificazione della produzione, o quella della destinazione o quella relativa alla denaturazione rilasciate dall’Agenzia delle Dogane non siano disponibili, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento n. 555/08, il distillatore può richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto previa costituzione di una cauzione a favore dell’Organismo Pagatore pari al 120% dell’aiuto richiesto.

Il distillatore pertanto può produrre la domanda di aiuto subito dopo l’avvenuta distillazione, anche in assenza, come detto, della certificazione dell’Agenzia delle Dogane, purché contestualmente produca la citata fideiussione.

Detta fideiussione a garanzia dell’aiuto richiesto, dovrà essere redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 2 della presente circolare.

La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Promozione, Miglioramento e Aiuti sociali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 paragrafo 4 del D.m. 5396 del 27 novembre 2008 l’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che il distillatore, per le operazioni precedentemente realizzate nel corso di un’intera campagna, abbia fornito la prova dell’effettiva destinazione dell’alcol prodotto.

Documentazione incompleta e/o irregolare .

La domanda di aiuto presentata in modalità telematica dal distillatore entro il termine ultimo previsto, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta che dovrà pervenire in AGEA entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione della domanda.

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l’avvio del procedimento di ammissibilità all’aiuto comunitario. Tuttavia la mancanza o l’irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 7 gg. lavorativi decorrenti dall’invio di specifica richiesta da parte dell’AGEA.

La liquidazione dell’aiuto sarà corrisposta dall’O.P. AGEA sulla base delle disposizioni del MIPAAF in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto e avverrà secondo le modalità ed i termini previsti all’articolo 16 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008.

7. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

Il distillatore che riceve ed acquista i sottoprodotti della vinificazione deve accertarsi che il conferente abbia assolto l’obbligo dell’osservanza dei requisiti minimi dei sottoprodotti conferiti.

8. CONTROLLI SULLE DOMANDE E SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE.

8.1. CONTROLLI

I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione di alcol per usi industriali tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

8.1.1 Controllo sulla titolarità del diritto

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto di richiesta d’aiuto verificando l’iscrizione del richiedente all’albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero.

Le domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato, non saranno ammesse.

8.1.2 Controlli formali

Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda, in particolare:

1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla disciplina normativa;

2. Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell’azienda; 3. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare della presenza e correttezza del codice fiscale;

4. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (Iban);

5. Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l’aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;

6. Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all’ammontare complessivo percepito dalla distilleria;

7.  Verifica della presenza del certificato della Camera di Commercio.

8.1.3 Controlli sulle garanzie

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato dell’aiuto, viene verificata:

− La presenza dell’originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa;

− La presenza della conferma di validità della polizza;

− La verifica della titolarità dell’Ente garante all’emissione della polizza;

− La corrispondenza dell’importo della polizza al 120% dell’aiuto richiesto.

8.1.4 Controlli sulla documentazione

Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare:

• Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso il controllo di congruenza tra i dati indicati in domanda e quelli risultanti dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;

•  Verifica sulle fatture emesse dal produttore della corretta contabilizzazione e quantificazione del prezzo del trasporto qualora il costo sia stato sostenuto dal produttore stesso;

•   Verifica delle informazioni presenti sul certificato delle Agenzie delle dogane relativamente a:

-   quantità consegnata distillata e relativo montegradi della materia prima;

-   periodo di introduzione;

-   Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime. - Periodo di distillazione.

• Verifica delle informazioni presenti sul certificato di destinazione dell’alcol di cui agli allegati B e C redatto dalle Agenzie delle Dogane relativamente a:

-   Eventuale denaturazione;

-  Anagrafica completa dell’utilizzatore tra quelli riconosciuti dal Mipaaf in caso di trasformazione dell’alcol in bioetanolo; - Anagrafica completa dell’utilizzatore nel caso di trasformazione dell’alcol in prodotti di uso industriale previsti dall’articolo 10 paragrafo 5 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 e la destinazione in prodotto industriale.

8.2. SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all’aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall’articolo 11 del D.m. 5396 del 27 novembre 2008, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall’articolo 4 del D.m. menzionato, l’aiuto comunitario è ridotto in relazione alla quantità oggetto di campionamento.

Se il quantitativo di sottoprodotti rivelatosi irregolare è identificabile e quindi circoscritto ad una determinata consegna, la riduzione di cui sopra colpirà solo il quantitativo di alcol che si è ottenuto (calcolato in via teorica) da detta consegna. Qualora, viceversa, il campione non conforme non sia correlabile ad una specifica consegna, AGEA procederà a ridurre il beneficio richiesto in domanda per un importo pari alla rappresentatività del campione determinata secondo l’articolo 11, punto 1, lettera b) del D.m. 5396 del 27 novembre 2008.

9. SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE

L’AGEA procederà allo svincolo delle polizze di cui al punto 6.4 entro 30 gg. dal momento in cui l’autorità addetta al controllo (Agenzia delle Dogane se in territorio nazionale ovvero i Ministeri dei vari Paesi, in caso di trasferimento dell’alcol fuori dai confini nazionali), rilascerà la certificazione sulla corretta destinazione o sulla avvenuta denaturazione dell’alcol stesso.

10. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. Ai sensi dell’articolo 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l’AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica. Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la trasformazione in alcol con destinazione industriale - per la campagna 2009/2010 -, è l’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti.

11. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna 2009/2010, si conclude entro il 15 ottobre 2010, termine ultimo dell’esercizio finanziario FEAGA 2010.

12. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’AGEA per sole finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it

I Regolamenti n. 1290/2005 e n 259/2008 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN www.sian.it per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Regolamento 259/2008 del 18 marzo 2008.

 

ALLEGATI (omissis)