Modalità per la presentazione dei contratti e delle domande per la distillazione dell’alcool per usi commestibili regolamento 491/09 - Campagna 2009/2010.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento 491/09 del 25 maggio 2009 articolo 103-quatervicies
Regolamento 555/08 del 27 giugno 08
Regolamento 49/09
Regolamento n. 436/09 del 26 maggio 2009
Regolamento n. 2220/85 e Regolamento n. 1620/00
NORMATIVA NAZIONALE
Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giungo 2008, alla Commissione UE e da questa approvato.
D.m. n. 1 del 7 gennaio 2009
D.m. n. 1598 del 19 febbraio 2009
1. PREMESSE ED ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE
Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.m. del MIPAAF 7 gennaio 2009 possono accedere al beneficio i produttori, persone fisiche e giuridiche, o loro Associazioni, che abbiano prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di loro produzione o conferite dai soci.
I produttori interessati alla misura in oggetto devono in primo luogo costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza dell’agricoltore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
Si rammenta che la predisposizione del fascicolo aziendale del beneficiario è propedeutica alla presentazione di qualunque istanza finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario.
2. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI
2.1. MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI
I contratti di distillazione sono presentati all’Organismo Pagatore. I contratti possono essere presentati, in modalità telematica
1. tramite presentazione il distillatore 2. tramite il produttore,
3. tramite il CAA.
La presentazione tramite il distillatore prevede
• Il distillatore, in accordo con il produttore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
• Il distillatore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il produttore e per AGEA) che verrà sottoscritto olograficamente (di propria mano) dalle parti;
• Il distillatore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;
• Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.
La presentazione tramite il produttore prevede:
• Il produttore, in accordo con il distillatore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
• Il produttore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il distillatore e per AGEA) e le fa sottoscrivere olograficamente (di propria mano) al distillatore;
• Il produttore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;
• Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.
La presentazione tramite il CAA prevede:
• Il produttore, in accordo con il distillatore, si reca presso un CAA cui conferisce un incarico di assistenza, e compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;
• Il CAA stampa tre copie del contratto (per il produttore, per il distillatore e per AGEA) e le fa sottoscrivere olograficamente (di propria mano) alle due parti;
• Il CAA, verificata l’apposizione delle firme delle parti, trasmette telematicamente i dati del contratto.
• Il produttore si fa carico di spedire ad AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.
I documenti allegati ai contratti, di seguito meglio specificati nell’apposito paragrafo, dovranno pervenire ad AGEA entro il 25/1/2010.
L’indirizzo per la trasmissione dei documenti è il seguente: AGEA – via Palestro, 81 – 00185 ROMA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti.
I contratti devono essere presentati entro il 15 gennaio 2010.
Come termine di presentazione sarà considerata valida la data di rilascio a sistema del contratto.
Si ribadisce che AGEA riterrà validi esclusivamente i contratti presentati con modalità telematica.
2.2. MODALITà PER L’ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI SIAN
Per quanto sopra indicato, si specificano le modalità con cui i produttori e i distillatori possono accedere al SIAN per poter compilare i contratti di distillazione e per ogni altra funzione che AGEA riterrà opportuno abilitare.
Tali modalità sono:
1. per i produttori è possibile presentare il contratto di cui alla presente circolare direttamente tramite portale SIAN, purchè siano utenti qualificati, ossia operatori vitivinicoli che hanno presentato una dichiarazione vitivinicola nella precedente campagna e siano in possesso della CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Infatti, per accedere ai servizi presenti nell’area riservata del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi di detta possibilità, devono munirsi preventivamente di un certificato digitale, rilasciato dai soggetti nell’elenco pubblico dei certificatori abilitati, di cui al seguente indirizzo internet:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/
Dopo l’avvenuta acquisizione del certificato digitale è necessario che l’operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all’accesso ai servizi a lui destinati nell’area riservata del portale SIAN.
Le ulteriori azioni sono connesse all’inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validità del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati.
2. per i distillatori, essi debbono avere l’accesso al SIAN tramite autenticazione rilasciata dal Servizio tecnico di AGEA. Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato A) da inviare al Servizio tecnico di AGEA.
2.3. DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO
Al contratto è allegato
• l’originale di una garanzia uguale a 2 euro per ettolitro secondo il testo unito alla presente circolare (vedi Allegato B). Detta fideiussione a garanzia del conferimento del vino deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione.
• la copia dei registri di cantina, aggiornati alla data del contratto e contenente le indicazioni ivi riportate dall’inizio della campagna alla data di presentazione del contratto e tenuti ai sensi del regolamento 884/01 e delle relative disposizioni nazionali applicative, dalla quale risulti lo giacenza del vino di propria produzione oggetto del contratto presentato. E’ data la possibilità ai produttori di vino di inviare la prima e l’ultima pagina dei registri di cantina, accompagnati da autocertificazione attestante la giacenza di vino di propria produzione, così come indicato e registrato nei documenti sopra menzionati.
2.4. CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI
Ogni produttore può presentare al massimo tre contratti in relazione alla dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna in cui è presentato il contratto. Sono ammessi più contratti solo se stipulati con più distillatori.
Può presentare il contratto ogni produttore che ha ottenuto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o, nel caso di Cantine cooperative o associazioni, uve conferite dai soci ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento 1282/01.
Il contratto contiene l’indicazione degli ettari coltivati ad uva da vino che figurano nella dichiarazione vitivinicola; sono presi a riferimento gli ettari che figurano nella dichiarazione di raccolta nei limiti del volume di vino e di vino IGP prodotto dichiarato nella campagna, in conformità al Decreto ministeriale del 26 luglio 2000. Per le cantine cooperative o le associazioni, gli ettari da prendere a riferimento sono quelli dichiarati nel modello di dichiarazione previsto per i soci che rientrano nella deroga prevista dal Regolamento n. 436/09.
Si specifica che nell’ambito della dichiarazione vitivinicola del produttore (di cui alla circolare AGEA AClU.2009.1106 del 03 agosto 2009) i dati presi a riferimento sono i seguenti: A) - Per la superficie di origine del vino da distillare:
• Quadro C, campi Cl-4 e C2-4 C3-4 (mod. base della dichiarazione);
• Quadro F, campi Fl-2, Fl-5, F2-2, F2-5 F3-2, F3-5 (allegato F1) - attestato di consegna uve o altri prodotti a monte del vino; • Quadro C, campi C 1-4 e C2-4 C3-4 (allegato F2) - attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta uve. B) - Per il volume di vino da distillare:
• Quadro G, sezione V campi G 14- colonne 1, 4 e 5 R/B e G 15- colonne 1, 4 e 5 R/B G 16- colonne 1, 4 e 5 R/B (mod. base della dichiarazione). A tale volume deve essere defalcato il volume del mosto concentrato e/o del mosto concentrato rettificato utilizzato per arricchire il vino ottenuto (quadro G - sez. IV - campi G 12-1 e G 12-2);
Non si possono sottoscrivere contratti per una superficie inferiore ad un ettaro. Non è consentito prendere a riferimento:
• gli ettari dai quali sono stati ottenuti vini da uve o mosti acquistati;
• gli ettari dai quali sono ottenute le uve destinate a dare vini a denominazione di origine DOP.
Il produttore sottoscrive uno o più contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto coltivato per uve da vino, calcolato come indicato in precedenza. Tali vini devono possedere un titolo alcolometrico volumico effettivo di almeno 10% vol. e rispondere alla definizione prevista all’allegato III, punto 1, del Regolamento 491/09.
2.5. CONTROLLI RELATIVI AI CONTRATTI
Controlli formali
Ogni contratto sarà sottoposto a controlli tendenti a verificare :
• la titolarità del diritto all’accesso alla misura :
– per i distillatori, attraverso la propria iscrizione all’albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero, con esclusione dei contratti presentati da soggetti che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato;
– per i produttori conferenti, attraverso la presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna corrente;
• la data di presentazione del contratto nei termini prescritti dalla regolamentazione;
• la presenza della firma dei contraenti, che debbono identificarsi con i titolari o rappresentanti legali delle parti;
• la corretta indicazione dei dati anagrafici dei contraenti e dei rappresentanti legali, se presenti, e in particolare alla presenza e correttezza dei codici fiscali.
Controlli sulle garanzie
Per la fideiussione o polizza fideiussoria presentata dal produttore a garanzia della consegna del vino, di cui al punto 2.3 della presente circolare, viene verificata:
• la presenza dell’originale e la conformità al modello stabilito dalla circolare;
• l’esistenza della conferma di validità della polizza ;
• la verifica della titolarità dell’Ente garante all’emissione della polizza;
• La corrispondenza dell’importo della polizza pari a 2 euro per ettolitro di vino da consegnare.
Controlli tra i dati della consistenza aziendale contenuta nel SIGC e le dichiarazioni vitivinicole (superficie propria e superfici dei soci conferenti per le Cantine)
• Verifica che il produttore abbia aggiornato i dati della consistenza della sua azienda, contenuta al SIGC ; • Verifica della presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta il contratto.
• Verifica della superficie indicata nel/nei contratto/i e della quantità da conferire con quella risultante dalla consistenza aziendale contenuta al SIGC e dalla dichiarazione vitivinicola di riferimento. In particolare, nell’ambito della dichiarazione vitivinicola, verranno escluse le superfici dei prodotti acquisitati e quelle che hanno dato origine ad uve destinate a dare vini DOP.
• Verifica delle quantità, con riferimento al rispetto del limite stabilito dal DM del volume di vino da conferire che dovrà essere non inferiore a 25 ettolitri e non superiore a 30 ettolitri per ettaro di vigneto
• Verifica della rispondenza del grado alcolico del vino da conferire, che non deve essere inferiore al 10% grado vol.
2.6. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI
L’elenco dei contratti pervenuti entro i termini prescritti e ritenuti ammissibili, sarà comunicato al MIPAAF, entro il 20 gennaio 2009 per le eventuali correzioni finanziarie dei fondi assegnati alla misura.
La eventuale riduzione, determinata e comunicata dal MIPAAF, sarà applicata a ciascuno dei contratti con l’abbattimento del numero degli ettari ammessi e del relativo volume di vino. Tuttavia , il produttore può essere soggetto ad una minore decurtazione del volume di vino qualora abbia indicato nel contratto l’intenzione, in caso di riduzione, di avvalersi della possibilità di consegnare al distillatore fino a 30 ettolitri di vino per ciascun ettaro dichiarato.
A seguito dei controlli, indicati in precedenza, l’O.P. AGEA comunicherà entro il termine di 15 giorni solari dall’avvenuta comunicazione da parte del MIPAAF, l’approvazione o meno del contratto con l’indicazione dell’eventuale abbattimento applicato dal MIPAAF
La comunicazione ai beneficiari dell’avvenuta approvazione dei contratti, avverrà con una pubblicazione sul sito www.
Agea.gov.it e sul portale SIAN, mediante un elenco di tutti i contratti individuabili attraverso il codice a barre.
Solo dopo la notifica dell’approvazione, il produttore potrà consegnare il vino, debitamente denaturato ai sensi e per gli effetti del D.m. MIPAAF 11 aprile 2001, al distillatore; tale operazione dovrà avvenire entro il 15 aprile. Tuttavia, qualora il produttore richieda il pagamento anticipato della misura, la consegna del vino potrà aver luogo entro il 31 luglio.
2.7. SVINCOLI FIDEIUSSIONI CONTRATTUALI
La cauzione prestata dal produttore unitamente alla presentazione del contratto, a garanzia dell’effettiva consegna del vino in distilleria, è svincolata subito dopo la presentazione della prova dell’avvenuta consegna in distilleria del prodotto oggetto di contratto.
3. PRESENTAZIONE DOMANDA DI AIUTO
Ciascun produttore può presentare ad AGEA una ed una sola domanda di aiuto per ciascun contratto approvato, entro l’1 giugno 2010 in modalità telematica.
Ai sensi dell’articolo 103 quatervicies paragrafo 2 del regolamento 491/09, il produttore presenta la domanda dopo aver consegnato il vino in distilleria, e cioè dopo il 15 aprile 2010 in caso di pagamento ordinario.
è consentito tuttavia presentare una domanda di pagamento anticipato successivamente all’approvazione dei contratti da parte dell’OP AGEA, con produzione di apposita garanzia, resa ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 555/08. Nel caso di riduzione della superficie stabilita dal MIPAAF il quantitativo di vino da consegnare e da indicare in domanda, deve essere proporzionalmente ridotto, salvo l’indicazione riportata in contratto di avvalersi dell’opzione di aumentare il quantitativo fino a 30 hl/ha in caso di abbattimento.
In quest’ultima ipotesi dovrà essere indicata in domanda la nuova resa per la determinazione del quantitativo da consegnare.
3.1. DOMANDA CON PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO
Il produttore che intende richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto dovrà costituire una cauzione a favore dell’Organismo Pagatore pari al 120% dell’aiuto richiesto. L’aiuto richiesto sarà determinato sulla base della superficie indicata nel contratto approvato, al netto dell’eventuale riduzione stabilita dal Mipaaf. Detta superficie dovrà essere moltiplicata per l’importo dell’aiuto previsto dal D.m. MIPAAF n. 1 del 7 gennaio 2009, articolo 4, pari ad € 450,00/ha. La fideiussione a garanzia dell’aiuto richiesto dovrà essere redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 della presente circolare.
La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbaraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed Altri Aiuti.
Alla domanda di anticipo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell’Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società recante, inoltre, la dicitura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 03 giugno 1998 n. 252 (nulla osta antimafia);
– copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del Dpr 3 giugno 1998 n. 252, dovuta per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06 o comunque nel caso di erogazioni ad ogni titolo acquisite, il cui ammontare complessivo che, nell’esercizio di riferimento, superi detto importo;
– cauzione del 120% dell’aiuto richiesto. Detta fideiussione sarà svincolata da AGEA secondo quanto previsto dall’articolo 7 punto 2 del D.m. MIPAAF n. 1 del 7 gennaio 2009.
3.2. DOMANDA CON PAGAMENTO ORDINARIO
Il produttore che presenta domanda di aiuto con pagamento ordinario effettua la richiesta dopo aver conferito alla distillazione il vino oggetto del contratto di riferimento.
In caso di riduzione della superficie stabilita dal MIPAAF, il quantitativo di vino da consegnare deve essere proporzionalmente ridotto, salvo l’indicazione riportata in contratto di avvalersi dell’opzione di aumentare il quantitativo fino a 30 hl/ ha in caso di abbattimento.
Nella fase di compilazione della domanda dovrà inoltre essere riportato l’elenco delle consegne di vino effettuate, con l’indicazione di
– Numero e data del DOCO
– Tipologia e colore del vino
– Quantità
– Grado alcolometrico
– Fattura di riferimento
Alla domanda di aiuto con procedura ordinaria dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– Certificati di denaturazione redatti a cura dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) qualora la partita sia stata oggetto di verifica. Se invece la partita non è stata sottoposta a verifica, ovvero la certificazione di denaturazione non è nella disponibilità del conferente, occorre allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avvenuta denaturazione unitamente a copia della dichiarazione preventiva di cui al D.m. 11 aprile 2001 con la prova dell’invio, effettuato mediante telegramma, telefax o indirizzo di posta elettronica, così come specificato all’articolo 5 del D.m. MIPAAF n.1 del 7 gennaio 2009;
– Certificati di analisi in originale del vino rilasciati dai laboratori autorizzati; detti certificati qualora non in possesso del produttore all’atto della presentazione della domanda, potranno essere prodotti anche in tempi successivi. Qualora l’ICQRF territorialmente competente abbia sottoposto la partita oggetto di domanda a verifica fisico-chimica con prelievo dei campioni da analizzare, gli accertamenti ed i conseguenti esiti di laboratorio saranno resi noti all’O.P. AGEA secondo le collaudate metodiche istituzionali. (Allegato 3 alla presente circolare).
– Certificati delle Agenzie delle Dogane relativi ai volumi di vino presi in carico sui registri del distillatore, nonché le produzioni di alcol per uso commestibile conformemente all’allegato 2 della presente circolare;
– Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell’Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società recante, inoltre, la dicitura di cui all’articolo 9 del Dpr 3 giugno 1998 n. 252 (nulla osta antimafia);
– Copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del Dpr 3 giugno 1998 n. 252, dovuta per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06 o comunque nel caso di erogazioni, ad ogni titolo acquisite, il cui ammontare complessivo che, nell’esercizio di riferimento, superi detto importo.
3.3. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO
Le domande di aiuto, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con le seguenti modalità:
– Presentazione tramite assistenza del CAA;
– Presentazione in proprio tramite accesso al portale SIAN.
Presentazione tramite assistenza del caa
La presentazione della domanda o della richiesta di svincolo può essere fatta presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), al quale sia stato conferito il mandato.
L’operatore del CAA supporterà, quindi, il richiedente nella compilazione della domanda di aiuto, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata del portale SIAN.
Per «compilazione» della domanda di aiuto si intendono tutte le fasi di lavoro necessarie agli utenti abilitati per effettuare le attività di redazione e trascrizione, stampa, sottoscrizione da parte del richiedente e trasmissione telematica della domanda di aiuto stessa all’OP AGEA attraverso il portale SIAN.
Con l’atto della trasmissione telematica la domanda si intende presentata all’OP AGEA già nella fase di «rilascio» a sistema da parte del CAA, in quanto acquisisce la data ed il protocollo della trasmissione stessa.
Per consentire all’OP AGEA di effettuare i controlli di ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate, i CAA devono trasmettere copia della domanda cartacea debitamente sottoscritta dall’interessato, unitamente a tutti i documenti allegati già descritti in precedenza, ad AGEA - U.O. 65 – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri aiuti – Via Palestro, 81 – 00185 Roma .
Il termine ultimo per la trasmissione di detta documentazione è fissato al 10 giugno 2010.
Presentazione in proprio tramite accesso al portale sian
Il produttore può presentare la domanda di cui alla presente circolare, e della eventuale richiesta di svincolo della polizza, in maniera autonoma, direttamente, cioè, tramite portale Sian, purché sia utente qualificato, ossia operatore vinicolo che abbia presentato una dichiarazione vitivinicola nella precedente campagna e che sia in possesso della CNS ( Carta nazionale dei Servizi ).
Per le modalità di accesso e abilitazione vedi quanto detto al paragrafo 2.2.
Il beneficiario dopo aver compilato in ogni sua parte e sottoscritto la domanda, la rilascia a sistema, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo di firma digitale; da questo momento la domanda non è più modificabile ed è di fatto inoltrata ad AGEA che avvia il relativo procedimento amministrativo.
Copia della domanda, sottoscritta e rilasciata, corredata degli allegati, dovranno essere trasmessi dal produttore all’AGEA – U.O. 65 – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri aiuti – Via Palestro,81 – 00185 Roma .
L’AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti
Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi commestibili - Campagna 2009/2010
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA
I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV)
Domanda di aiuto alla distillazione per alcol usi commestibili – Campagna 2009/2010 è disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda di aiuto, un indirizzo di posta elettronica (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare eventuali problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.
Il manuale di compilazione della domanda sarà reso disponibile sul sito www.sian.it nell’area «Utilità - Download – Download Documentazione – Manuali».
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO
Il produttore deve presentare all’AGEA – OP, entro il 1 giugno 2010 una domanda di aiuto per ciascun contratto presentato ed approvato.
Le domande presentate oltre tale data non saranno ritenute ricevibili.
Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall’ OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.
3.5. CONTROLLI E INADEMPIENZE
3.5.1. Controlli
I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione di alcol per usi commestibili tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate ai fini di una corretta erogazione degli aiuti.
Controllo sulla titolarità del diritto
Può presentare domanda ogni «produttore» inteso come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 436/09, e che abbia presentato la dichiarazione di raccolta e/o produzione ai sensi ed in conformità del Regolamento CE n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.
La presentazione della dichiarazione vitivinicola per la campagna in cui si presenta la domanda è condizione indispensabile per accedere all’aiuto in quanto l’intervento è riservato esclusivamente al produttore.
Controlli formali sulla domanda
Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda, in particolare:
1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla disciplina normativa;
2. Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell’azienda;
3. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
4. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (Iban);
5. Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l’aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista, così come riportato in contratto;
6. Verifica della eventuale presenza della richiesta della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all’ammontare complessivo degli aiuti percepiti dalla ditta;
7. Verifica della presenza del certificato della Camera di Commercio o della dichiarazione sostitutiva;
8. Verifica sulla congruità dei quantitativi di vino consegnati in distilleria rispetto ai quantitativi richiesti ed approvati, anche in considerazione degli eventuali abbattimenti subiti, nonché dell’eventuale incremento del prodotto conferito derivante dal diritto di opzione indicato dal produttore nel contratto. è consentita una tolleranza del 5% di scostamento, in più od in meno, tra il volume di vino effettivamente consegnato in distilleria e quanto indicato nel contratto anche in considerazione degli eventuali abbattimenti subiti. Controlli sul vino consegnato Detti controlli sono effettuati:
• franco partenza presso il produttore a cura dell’ICQRF
• franco arrivo presso il distillatore a cura dell’Agenzia delle Dogane.
Controlli franco partenza
L’ICQRF verifica le caratteristiche del vino avviato alla distillazione con particolare riguardo al colore, al titolo alcolometrico e alla presenza del denaturante, effettuata ai sensi del D.m. del Ministero delle politiche agricole, dell’11 aprile 2001 (in G.U. n° 114 del 18 maggio 2001), nonché del quantitativo trasferito espresso in peso ed in ettolitri.
Le risultanze dei controlli dovranno essere trasmesse all’AGEA utilizzando il modello predisposto (Allegato 3 alla presente circolare) unitamente all’elenco delle consegne.
Controlli franco arrivo
L’Agenzia delle Dogane verifica che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti, al netto quindi dei cali di trasporto, nonché delle incongruenze derivanti dalla diversa taratura della bilancia utilizzata per le misurazioni.
Inoltre l’Agenzia delle Dogane certifica la trasformazione dei quantitativi di vino introdotto in alcol, acquavite di vino, distillato di vino, brandy e brandy italiano in conformità alle definizioni previste dal regolamento del Consiglio 110/08. Le risultanze dei controlli dovranno essere trasmesse all’AGEA utilizzando il modello predisposto (Allegato 2 alla presente circolare) unitamente all’elenco delle consegne.
Controlli sulle garanzie
Nel caso sia presente una polizza fideiussoria o una fideiussione presentata dal produttore a garanzia del pagamento dell’aiuto in forma anticipata, i controlli verteranno su:
– La presenza dell’originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa ;
– La presenza della conferma di validità della polizza ;
– La verifica della titolarità dell’Ente garante all’emissione della polizza; – La corrispondenza dell’importo della polizza al 120% dell’aiuto richiesto.
Controlli sulla documentazione
Tali controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto; Essi riguarderanno in particolare :
• Verifica dei quantitativi consegnati dal beneficiario attraverso il controllo di congruenza tra i dati indicati in domanda (Quadro C) e quelli risultanti dalle attestazioni rilasciate dall’ICQRF.
• Verifica delle informazioni presenti sul certificato delle Agenzie delle Dogane relativamente a quanto riportato nel paragrafo relativo ai controlli effettuati franco arrivo.
Controlli con le dichiarazioni vitivinicole
I controlli effettuati con le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino, nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), tendono a verificare che le superfici a vigneto di origine dei prodotti siano presenti nel fascicolo aziendale.
In caso di riscontro di irregolarità emerse dai controlli relativi alla dichiarazione di vendemmia e di produzione, L’Op AGEA procederà come di seguito specificato:
1. in caso di assenza della dichiarazione verrà applicata una riduzione pari al 100% dell’aiuto
2. in caso di superficie di origine del vino o del quantitativo da distillare riscontrata nella dichiarazione di riferimento minore rispetto a quanto richiesto in contratto, il pagamento avverrà sulla base dei dati riscontrati nella dichiarazione;
3.5.2. Inadempienze
Nel caso in cui il controllo effettuato sulle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, caratteristiche disposte dall’articolo 2 paragrafo 6 del D.m. 1 del 7 gennaio 2009, abbia evidenziato irregolarità relative alle caratteristiche richieste, la superficie oggetto di aiuto subirà una riduzione in relazione alla quantità riscontrata irregolare oggetto di campionamento, sulla base della resa dichiarata.
Sospensione aiuto
In presenza di circostanziate notizie relative ad indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, l’OP AGEA applicherà l’articolo 33, 1 e 2 comma del DLGS n. 228 del 18 maggio 2001.
Documentazione incompleta e/o irregolare
La domanda di aiuto presentata dal produttore entro il termine ultimo previsto, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta .
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti impedisce l’avvio del procedimento di liquidazione dell’aiuto comunitario. Tuttavia la mancanza o l’irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 7gg. lavorativi decorrenti dall’invio di specifica richiesta da parte dell’O.P. AGEA.
La liquidazione dell’aiuto sarà corrisposta da O.P. AGEA sulla base delle disposizioni del MIPAAF in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto avvenuta secondo le modalità ed i termini previsti all’articolo 16 del D.m. n. 5396 del 27 novembre 2008, e resa nota attraverso la pubblicazione sui portali AGEA e Sian dell’elenco dei contratti approvati.
4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’articolo 10/bis della legge 241/90. l’OP AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato.
Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica. Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.
5. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DI DATI
I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’AGEA per sole finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it .
I regolamenti n. 1290/05 e n. 259/08 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo idi garanzia (FEAGA) con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN www.sian.it per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento 259/08 del 18 marzo 2008.
ATTENZIONE:
IL BENEFICIARIO, CON LA SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA DELLA DOMANDA, È CONSAPEVOLE CHE:
1. le informazioni relative ai pagamenti della domanda verranno pubblicati nei registri dei beneficiari di fondi comunitari;
2. le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, devono essere restituite; pertanto l’AGEA recupererà le somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere sub altri pagamenti a lui spettanti.
ALLEGATI (omissis)