Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-11-2009
Numero provvedimento: 51
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità procedurali per l’accesso alla misura della distillazione di crisi. Regolamento n. 491/09 – articolo 103-quinvicies; regolamento 555/08 – articolo 28; D.m. n. 1991 del 29 luglio 2009 – campagna 2009/2010.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti comunitari Regolamento n. 491/2009 – articolo 103 quinvicies - che modifica il regolamento n. 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Regolamento n. 555/08 recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/09 – meccanismi di mercato. Regolamento n. 49/09 recante modifiche di applicazione del Regolamento 555/2008.

Regolamento n. 436/09 del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento n. 491/2009 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

Regolamento 2220/85 e regolamento 1620/00 relativi alla gestione delle garanzie ed al loro incameramento.

Disposizioni nazionali

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2009, alla Commissione UE e da questa approvato.

D.m. n. 1991 del 29 luglio 2009 recante le modalità attuative relative all’intervento della distillazione di crisi 2008/2009 e 2009/2010.

D.m. 5396 del 27 novembre 2008 relativo alla indicazione e determinazioni degli usi industriali dell’alcol.

D.m. 8238 del 13 novembre 2009 recante la proroga della presentazione dei contratti all’O.P. AGEA .

 

PREMESSE

La presente circolare definisce le modalità procedurali per la presentazione all’O.P. AGEA dei contratti e delle domande per accedere alla misura della distillazione di crisi.

La distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine protetta come definito dal punto 1) dell’all. III del Regolamento 491/09 è disciplinata dall’articolo 103 quinvicies dello stesso regolamento e dagli artt. 28,29 e 30 del Regolamento 555/08.

Detta distillazione aperta nella campagna 2008/2009, incide sui fondi 2010 per un montegradi di 6.793.494 il cui importo globale, riportato in euro, è di €. 13.247.313,00.

L’accesso alla misura è consentito ai produttori dell’intero territorio nazionale, limitatamente all’ammontare dei fondi previsti per l’anno 2010 maggiorato degli eventuali fondi residui dell’anno 2009.

Il vino oggetto dei contratti deve avere una gradazione minima di 10° vol. ed il suo prezzo minimo è stabilito in E. 1,75 per %vol./hl.. L’aiuto al distillatore è fissato in E. 1,95 %vol./hl..

2. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Ogni produttore di vino può stipulare con uno stesso, ovvero due diversi distillatori, non più di due contratti di distillazione per il vino giacente in cantina al 31 luglio 2009, data della dichiarazione di giacenza per la campagna 2008/2009.

Si intende per produttore ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da egli stesso ottenuto od acquistato, che detiene, nella piena disponibilità, il vino alla data della presentazione del contratto e che abbia già presentato la dichiarazione di produzione e dichiarazione di raccolta per la corrente campagna o che si impegni a presentarla entro i termini previsti dalla normativa comunitaria.

In applicazione dell’articolo 103 quinvicies, par. 3, del Regolamento 491/09 l’alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

2.1. MODALITà DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

La stipula e la presentazione all’OP AGEA dei contratti per la distillazione di crisi, dovranno essere presentati in modalità telematica, attraverso le applicazioni disponibili nell’ambito del Sistema Informativo SIAN.

L’O.P. AGEA mette a disposizione ai distillatori le diverse funzioni all’interno del portale SIAN che consentono la compilazione, sottoscrizione e presentazione dei contratti .

Ogni distillatore, deve essere quindi in possesso dell’accesso al Sian tramite autenticazione rilasciata dal Servizio Tecnico di AGEA.

Per i distillatori non in possesso di tale autenticazione, la richiesta va effettuata tramite la compilazione del modulo allegato (allegato A) da inviare al Servizio Tecnico di AGEA.

I contratti di distillazione di crisi devono indicare:

– anagrafica completa e sede legale del produttore, -anagrafica completa del distillatore , sede sociale e sede di stabilimento; -quantità e gradazione alcolometria effettiva del vino con relativo montegradi; -luogo di conservazione del vino; -dichiarazione del produttore di impegno ad addizionare il vino con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr/hl ai sensi del DM 11.04.01. -dichiarazione del produttore a consegnare lo stesso volume di vino, espresso in monte gradi, evidenziato nel contratto.

– le dichiarazioni dei conferenti rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 circa il possesso, alla data del 31/7/2009 (dichiarazione di giacenza), del quantitativo di vino da distillare;

– L’impegno del distillatore ad ottenere alcol da utilizzare unicamente per fini industriali od energetici.

Per la presentazione del contratto :

Il distillatore, in accordo con il produttore, compila in ogni sua parte il contratto di distillazione;

Il distillatore stampa tre copie del contratto (per se stesso, per il produttore e per l’O.P. AGEA) che verrà sottoscritto olograficamente (di propria mano) dalle parti;

Il distillatore provvede alla trasmissione informatica del contratto e lo rende definitivo a sistema;

Il distillatore si fa carico di spedire all’O.P. AGEA la copia di spettanza della stessa, unitamente con la documentazione richiesta.

Le modalità di compilazione del contratto di distillazione sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell’area «Utilità – Download -Download documentazione -Manuali».

Si ribadisce che AGEA riterrà validi esclusivamente i contratti presentati con modalità telematica.

2.2. DOCUMENTI DA ALLEGARE AI CONTRATTI Al contratto dovranno essere allegati

– l’originale della fideiussione/polizza fideiussoria, pari a 5 €./hl, posta a garanzia del corretto conferimento del vino oggetto del contratto. Detta fideiussione deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione

Non potranno essere approvati contratti qualora la relativa garanzia allegata agli stessi risulti non conforme al modello di cui all’allegato 3. L’importo della garanzia da unire al contratto deve coprire l’intero quantitativo di vino oggetto del contratto stesso e la ditta che presenta la garanzia deve essere la stessa cui è intestato il contratto. Detta garanzia verrà accettata dall’O.P. AGEA anche nella circostanza che la quantità di vino effettivamente consegnata in distilleria si discosti da quella contrattuale purché la differenza sia contenuta nella tolleranza ammessa del 5%.

– il certificato della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura completo di dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia del conferente il vino;

– richiesta del certificato antimafia, con impresso il timbro di accettazione da parte della Prefettura competente anch’esso fornito da parte del conferente il vino, qualora la controprestazione del prezzo minimo superi €. 154.936,06.

2.3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti devono essere presentati entro il termine del 15 dicembre 2009. I contratti presentati oltre tale data non saranno ritenuti ricevibili.

I contratti devono essere presentati per mezzo delle procedure informatiche messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN le quali consentiranno di attestare la data di presentazione del contratto ed i relativi contraenti.

Dopo il rilascio informatico dei contratti, il distillatore dovrà inviare, anche in modalità cartacea, copia di ciascun contratto sottoscritto unitamente a tutta la documentazione richiesta all’OP AGEA – U.O. 65 Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri Aiuti, Via Palestro, 81 00185 ROMA -, entro la data del 31 dicembre 2009 .

2.4. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Se il volume globale del montegradi dei contratti presentati supera il volume del montegradi fissato alle premesse della presente circolare, l’AGEA Coordinamento stabilirà il tasso di riduzione applicabile in ciascuna Regione.

L’approvazione dei contratti sarà notificata agli aventi titolo entro il giorno 15 gennaio 2010, tramite pubblicazione sul sito AGEA e sul portale Sian.

L’OP AGEA con la citata pubblicazione, rappresenterà a tutti gli aventi titolo, l’entità degli abbattimenti e le nuove quantità approvate per ciascun contratto unitamente alla possibilità di recesso dal contratto nel caso in cui, una volta applicato l’abbattimento in questione, ne residui un volume di vino da consegnare avente un montegradi inferiore a 110;

L’atto di recesso, da presentarsi all’O.P.AGEA ed al distillatore, entro 15 gg. dalla notifica degli abbattimenti, sarà costituito da una nota redatta su carta intestata dell’interessato, recante la volontà di recedere unilateralmente dall’impegno contrattuale da parte del produttore, menzionando gli estremi del contratto e la causale.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.

Ciascun distillatore può presentare una domanda con riferimento ad un solo contratto approvato (non è quindi consentito il frazionamento dei quantitativi di vino oggetto di contratto in più domande o viceversa) e con riferimento alle stesse quantità dichiarate nel contratto, espresse in montegradi.

Se tuttavia il contratto dovesse essere inciso da un abbattimento, le quantità da dichiarare in domanda saranno quelle che residuano dopo il calcolo della decurtazione; dette quantità verranno, tra l’altro, comunicate nel prospetto degli abbattimenti che AGEA diffonderà attraverso la pubblicazione dello stesso nel proprio sito e nel portale SIAN.

3.1. DOMANDA CON PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’AIUTO

Il distillatore che intende richiedere il pagamento anticipato dell’aiuto relativo alla misura, deve presentare per ciascuna domanda, una cauzione pari al 120% dell’importo richiesto sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussorio, conforme all’allegato 4.

La fideiussione inoltre deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell’apposito elenco pubblicato nella G.u. n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell’elenco dell’ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell’AGEA gli enti garanti indicati nell’apposito elenco, agli atti dell’Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed Altri Aiuti.

L’aiuto è determinato sulla base del montegradi del vino indicato in domanda.

Alla domanda di anticipo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

• Garanzia fideiussoria rilasciata secondo quanto già precisato al punto 2.2 (pag. 7) . L’importo richiesto va determinato, moltiplicando il montegradi del vino, che figura in domanda, per l’importo unitario dell’aiuto (pari a €. 1,95 per % vol/hl), maggiorato del 20%;

• Certificato della Camera di Commercio con dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;

• Copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura (con timbro di accettazione da parte di quest’ultima), ai sensi del Dpr 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06 solo nel caso in cui un precedente certificato rilasciato all’OP AGEA sia scaduto nella sua validità.

3.2. DOMANDA CON PAGAMENTO ORDINARIO DELL’AIUTO

Il distillatore che presenta una domanda di pagamento ordinario effettua la richiesta dopo la avvenuta distillazione del vino e la produzione dell’alcol. Alla domanda di aiuto con procedura ordinaria dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– riepilogo delle consegne

Il distillatore dovrà presentare un elenco delle singole consegne effettuate da ciascun produttore nel quale sono indicati:

•  il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti.

•  Gli estremi di riferimento del documento di accompagnamento di cui all’articolo 4 par. 6 del D.M. n. 5396 del 27.11.08 Al fine di consentire un invio preventivo dei dati relativi alle consegne al sistema informativo SIAN, i dati relativi a tali informazioni potranno essere forniti preventivamente secondo la specifica tecnica indicata nell’allegato 1.

– elenco delle fatture relative alle consegne.

L’elenco, dovrà riportare l’indicazione delle informazioni relative al numero e data di emissione della fattura, C.F. del produttore, quantità e importo della fattura. Al fine di consentire un invio preventivo dei dati relativi alle consegne al sistema informativo SIAN, i dati relativi a tali informazioni potranno essere forniti preventivamente secondo la specifica tecnica indicata nell’allegato 1.

– copia dei certificati di produzione redatti in conformità all’allegato modello F predisposto dall’Agenzia delle Dogane su schema dell’O.P. AGEA.

Il certificato di produzione dovrà essere comprensivo della copia della prima pagina e dell’ultima pagina del registro di carico e scarico delle materie prime, -ex modello 41, serie C -. Si rappresenta che il pagamento dell’aiuto avverrà sulla base dei predetti certificati, regolarmente vistati dall’Agenzia delle Dogane, e trasmessi direttamente dalla stessa Agenzia entro il 30 giugno 2010 all’OP AGEA – U.O.65 – Ammassi Distillazione, Vino ed altri Aiuti - via Palestro, 81 – 00185 ROMA, ovvero in assenza di questi, entro i termini del pagamento del 15/10/2010, sulla base delle autocertificazioni di seguito indicate e trasmessi negli stessi termini.

– certificati di destinazione dell’alcol per usi industriali o energetici redatti in conformità agli allegati H e G anch’essi predisposti dall’Agenzia delle Dogane su schema dell’O.P. AGEA.

A tal proposito il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcol, dovrà comunicare all’O.P. AGEA e all’Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcol, il suo utilizzatore nonché la destinazione. Tale piano dovrà essere notificato almeno 5 giorni prima delle operazioni previste. In particolare:

In caso di denaturazione, l’Agenzia delle Dogane dovrà verificare il quantitativo di alcol grezzo denaturato nonché la corrispondenza di detti quantitativi nella contabilità dei registri della distilleria. Il verbale di attestazione dell’avvenuta denaturazione sarà, a cura dell’Agenzia delle Dogane competente, trasmesso all’AGEA e copia di esso sarà fornita al distillatore. La prova dell’avvenuta denaturazione sostituisce l’accertamento dell’effettivo utilizzo dell’alcol

Qualora l’alcol non sia denaturato, esso può essere destinato alla trasformazione in bioetanolo ovvero per usi industriali di cui all’articolo 10 par. 5 del D.M. 5396 del 27.11.08.

L’utilizzatore dell’alcol destinato alla trasformazione in bioetanolo dovrà essere tra quelli riconosciuti dal MIPAAF con provvedimento direttoriale redatto ai sensi del D.m. 6 giugno 2005.

– La documentazione relativa agli esiti dei controlli in loco eseguiti dall’ICQRF circa il grado alcolico di ciascuna partita di vino da conferire alla distillazione e della sua corretta denaturazione. Qualora tale documentazione non fosse disponibile, sarà necessario sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore attestante la regolarità del vino da conferire con allegato il certificato di analisi (grado alcolico e corretta denaturazione) rilasciato da un Laboratorio di analisi riconosciuto.

– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal conferente ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/00 per assolvimento del prezzo minimo pagato dal distillatore entro 2 mesi dalla data di entrata in distilleria del vino conferito.

– Certificato della Camera di Commercio con dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia;

– Copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura (con timbro di accettazione da parte di quest’ultima), ai sensi del Dpr 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06 solo nel caso in cui un precedente certificato rilasciato all’OP AGEA sia scaduto nella sua validità.

3.3. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Per la campagna 2009/2010 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione di crisi in argomento dovrà essere presentata unicamente in via telematica utilizzando l’apposito servizio web pubblicato sul portale www.sian.it .

Tale servizio è disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell’apposito elenco ministeriale dei «distillatori riconosciuti» attraverso la già menzionata autorizzazione all’accesso al portale rilasciata dall’AGEA.

Pertanto, la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad AGEA – Servizio Tecnico – indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell’ambito del portale SIAN.

Per le distillerie che hanno effettuato tale richiesta per la presentazione della domanda di aiuto della campagna precedente, si precisa che l’autorizzazione già rilasciata, consentirà l’abilitazione alla presentazione della domanda di aiuto anche per la campagna 2009/2010.

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentate legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le modalità di compilazione del domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell’area «Utilità – Download – Download manuali – manuali».

è disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica (distillazione@ sin.it) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare problemi legati alla compilazione della domanda e degli allegati.

3.4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto con richiesta di pagamento anticipato devono essere presentate a partire dal 20 gennaio 2010 e fino al 10 giugno 2010.

Le domande di aiuto con richiesta di pagamento ordinario devono essere presentate a partire dal 1 giugno 2010 e fino al 10 giugno 2010.

Le domande presentate oltre le date suddette non saranno ritenute ricevibili.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall’OP AGEA sul portale SIAN.

Anche la domanda, dopo il suo rilascio in modalità telematica, dovrà essere presentata all’O.P. AGEA – U.O. 65 -Ufficio Ammassi Distillazioni, Vino ed altri Aiuti, via Palestro, 81, 00185 Roma, nei 10 giorni successivi all’immissione della stessa a sistema e comunque entro il 20/6/2010 corredata della documentazione richiesta.

4. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

• TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo minimo di acquisto è fissato in €. 1,75 per % vol/hl, ed esso deve essere corrisposto dal distillatore entro due mesi a decorrere dalla consegna in distilleria di ogni singolo quantitativo di materia prima.

Qualora sussistano dubbi fondati circa l’ammissibilità del vino per la distillazione di cui trattasi ed in caso di comprovata controversia con il produttore, l’O.P. AGEA, dietro precisa istanza da parte del distillatore, può prorogare il termine di pagamento del prezzo minimo di ulteriori trenta giorni.

La prova della corretta corresponsione del prezzo minimo nonché dell’osservanza del termine di pagamento, è costituita dalla dichiarazione del conferente.

• TERMINI DI CONSEGNA E DI DISTILLAZIONE

Il termine della consegna del vino in distilleria è fissato al 20 maggio 2010. Il termine di distillazione dei relativi quantitativi di vino consegnati è fissato al 31 maggio 2010.

Si ricorda che in applicazione dell’articolo 103 quinvicies, par. 3, del Regolamento 491/09 l’alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali od energetici.

• DOCUMENTAZIONE  INCOMPLETA O IRREGOLARE

La domanda presentata dal distillatore entro i termini previsti, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta.

La mancanza di uno solo di tali documenti preclude l’avvio del procedimento amministrativo di pagamento dell’aiuto. Si ricorda infine che lo svincolo delle garanzie menzionate potrà eseguirsi solo in presenza di tutti gli atti e documenti richiesti dalla presente circolare.

5. SVINCOLI DELLE GARANZIE .

Le garanzie saranno svincolate da AGEA con formale lettera inviata agli aventi titolo.

5.1. SVINCOLO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL’AIUTO

Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal distillatore a garanzia del pagamento dell’aiuto, viene effettuato a conclusione dell’istruttoria della liquidazione con la produzione della prova dell’uso industriale dell’alcol oggetto di domanda. In particolare lo svincolo verrà effettuato sulla base dei documenti elencati dettagliatamente al precedente paragrafo 3.2 – domanda con pagamento ordinario dell’aiuto.

5.2. SVINCOLO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL CONFERIMENTO DEL VINO

Lo svincolo delle fideiussioni presentate dal produttore a garanzia della corretta consegna del vino, verrà effettuato non appena l’Agenzia delle Dogane certificherà l’avvenuta introduzione del vino in distilleria (Mod. 1/A) al quale il distillatore aggiungerà una distinta di tutti i quantitativi relativi alle partire di vino denaturato, dei rispettivi conferenti completi del loro C.F./P.IVA.

Inoltre dovrà essere trasmessa:

dichiarazione del distillatore, vidimata dall’Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui propri registri;

riepilogo delle consegne di vino denaturato con l’elencazione dei relativi DOCO emessi per il trasporto in distilleria del prodotto conferito.

6. CONTROLLI .

6.1. CONTROLLI SUI CONTRATTI

Per ogni singolo contratto, vengono effettuati i seguenti controlli:

– Verifica della qualifica di produttore accertando la presenza della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino e del fascicolo aziendale,

– Verifica della presenza della dichiarazione di giacenza al 31 luglio 2009, – Verifica che per ogni conferente non siano presentati più di 2 contratti per la distillazione di che trattasi,

– Verifica della qualifica di distillatore, attraverso la propria iscrizione all’albo dei distillatori riconosciuti dal MIPAAF, con esclusione dei contratti presentati da soggetti che non risultassero presenti nel su citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato;

6.2. CONTROLLI SULLE DOMANDE

I controlli effettuati dall’O.P. AGEA sulla domanda relativa alla distillazione di crisi sono espletati al fine di verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate.

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto per l’accesso alla misura, e successivamente vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto delle disposizioni in termini di completezza e ricevibilità della domanda. I controlli verificheranno in particolare:

–  la presentazione delle domande nei termini prescritti;

–  la presenza della firma del richiedente e la corrispondenza di questa al nominativo del titolare e/o rappresentante legale dell’azienda;

– la corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare la presenza e correttezza del codice fiscale;

– la corretta indicazione del quantitativo totale del montegradi (tenuto conto di eventuali abbattimenti intervenuti) del prodotto per il quale viene chiesto l’aiuto e la sua rispondenza alla gradazione minima prevista;

– la presenza della certificazione antimafia ove occorrente;

– la presenza della certificazione della Camera di Commercio completa della dichiarazione di vigenza e nulla osta antimafia.

6.3. CONTROLLI SULLE GARANZIE

La verifica per la garanzia allegata al contratto (All. 3) accerta che:

• sia presente l’originale e che sia conforme al modello stabilito dalla circolare;

• sia presente la conferma di validità della garanzia;

• l’importo della garanzia sia congruente con € 5/Hl previsti per il quantitativo richiesto in contratto .

Analoga metodica di controllo viene effettuata per la verifica della polizza del 120% dell’importo richiesto presentata dal distillatore a garanzia del pagamento e riferibile al monte gradi indicato in domanda (defalcato, se del caso, dell’abbattimento operato).

6.4. CONTROLLI SUI CONFERIMENTI

Vengono inoltre svolti ulteriori controlli tendenti a verificare i conferimenti effettuati dai conferenti.

I controlli di cui sopra sono volti a verificare in particolare:

– la presenza di tutte le informazioni richieste per ogni fattura (identificativi del beneficiario, data di emissione della fattura, data di pagamento, quantità fatturata e distillata, grado, prezzo unitario, data di introduzione per ogni singola consegna relativa ai quantitativi, imponibile, IVA e importo totale corrisposto);

– la congruenza del prezzo unitario applicato che non dovrà essere inferiore al prezzo minimo fissato di €. 1,75/hl. di cui alle premesse della presente circolare;

– la corrispondenza del titolo alcolometrico fatturato con quello indicato in contratto fatta salva la tolleranza del 5% ;– la corrispondenza della quantità da distillare con quella approvata in domanda tenuto conto degli eventuali abbattimenti intervenuti e fatta salva la tolleranza del 5%; Giova ricordare che la tolleranza del 5% può essere riferita sia alla differenza tra il grado alcolometrico riportato nel contratto e quello del vino conferito, e sia alla differenza tra le quantità che si intendono conferire in contratto con quelle in effetti conferite. Ciò consente, in caso di conferimento di vino con gradazione più bassa rispetto a quella riportata in contratto, di implementare la consegna con una quantità di vino fino alla concorrenza del montegradi riportato in contratto ed in domanda. Stesso discorso per il processo inverso: se il conferimento consiste in una quantità di vino con gradazione alcolica maggiore rispetto a quella riportata in contratto, detta quantità deve essere ridotta fino alla concorrenza del montegradi pattuito.

– il certificato di analisi del vino consegnato in distilleria, relativamente a:

•  Quantità;

•  Grado;

•  Denaturazione

– la prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :

•  presenza in originale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal beneficiario ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/00;

•  verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nell’elenco delle fatture;

• verifica della autenticazione della firma apposta dal conferente, anche mediante presentazione della copia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

– le informazioni presenti sul certificato dell’Agenzia delle Dogane relativamente a :

•  periodo di introduzione;

•  quantità distillata;

•  Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

•  L’accertamento della congruità tra le quantità di vino conferito e le quantità elencate dal distillatore nel prospetto, dallo stesso redatto ed unito al Mod. 1/A dell’Agenzia delle Dogane.

7. SEGUITO DATO ALLE INADEMPIENZE

7.1. INADEMPIENZE IN CAPO AL DISTILLATORE

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all’aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

7.2. INADEMPIENZE IN CAPO AL CONFERENTE

Sono applicate, ai sensi del regolamento 436/09, decurtazioni delle erogazioni da corrispondere al conferente, articolate come segue:

• Le persone soggette all’obbligo di presentare le dichiarazioni vitivinicole o di giacenza che non abbiano presentato, nei modi e nei tempi previsti, tali dichiarazioni, sono escluse dal beneficio della misura in questione; per ritardi di oltre 10 giorni oltre il termine ultimo, nulla è dovuto. Per i ritardi entro i 10 giorni lavorativi la penalizzazione comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall’autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.

• Salvo cause di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure previste agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies del Regolamento n. 491/09, l’aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall’autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

7.3. RECUPERI

Posto che nessuna erogazione è dovuta nel caso in cui le condizioni previste dalle disposizioni vigenti non vengano soddisfatte dal distillatore o dal produttore, l’O.P. AGEA disporrà, a seguito di eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell’aiuto, il recupero totale o parziale delle somme erogate.

Conseguentemente, l’O.P. AGEA, ai sensi dei Regolamento 2220/85 e Regolamento 1620/00, procede all’incameramento della garanzia prestata per il pagamento anticipato pari al 120% dell’importo richiesto, solo dopo che la richiesta bonaria di restituzione di indebito inviata al distillatore ed al fideiussore a mezzo di raccomandata con A.R., sia rimasta, da questi, inevasa.

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il pagamento del’aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. Ai sensi dell’articolo 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l’O.P. AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all’interessato.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.

Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti alla distillazione di crisi per la campagna 2009/2010 è l’Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri aiuti.

8.1. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione di crisi per la campagna 2009/2010, nel caso di domande con pagamento anticipato, si conclude entro il 2 agosto 2010, nei sette mesi successivi alla presentazione della domanda, completa e valida,in applicazione dell’articolo 37, punto b) – 1 - del Regolamento 555 del 27 giugno 2008. Invece, Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti alla distillazione di crisi per la campagna 2009/2010, nel caso di domande con pagamento ordinario, si conclude entro il 15 ottobre 2010, termine ultimo dell’esercizio finanziario FEAGA 2010.

8.2. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’AGEA per sole finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Reg. AGEA 29/ Novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it . I regolamenti n. 1290/05 e n. 259/08 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo Europeo Agricolo idi garanzia (FEAGA) con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet del SIAN www.sian.it per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento 259/08 del 18 marzo 2008.