Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/92) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari.
1. La presente circolare è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l’applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 109/92, come sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, nonché della direttiva n. 99/10, in corso di recepimento, relativi alla dichiarazione della quantità degli ingredienti – in seguito detta QUID – che figurano nella denominazione di vendita o sono posti in rilievo nell’etichettatura.
(omissis)
Dicitura del lotto
La direttiva relativa al lotto è una direttiva a sé stante, che completa la direttiva n. 79/112 ma non è compresa in essa. In Italia detta direttiva è stata inserita, con gli articoli 3 e 13, nel decreto legislativo n. 109/92.
Ciò comporta che, quando viene richiesta in specifiche direttive e nelle relative norme di attuazione nazionali l’indicazione del lotto oltre alle altre indicazioni previste dalla direttiva n. 79/112, il lotto va riportato con le modalità prescritte dal citato art. 13, ivi compresi i casi di esenzione.
(omissis)
Controllo della quantità nominale
1. Sono stati posti numerosi quesiti circa la relazione tra l’applicazione del marchio Cee rappresentato dalla lettera «e» ed il sistema di gamme previsto per talune categorie di prodotti a livello comunitario.
Al riguardo si ritiene utile precisare anzitutto che non sussiste alcuna relazione tra marchio Cee e gamme disciplinate dal Dpr n. 871/1982 e dal decreto legislativo n. 106/92 nonché gamme nazionali obbligatorie previste da norme specifiche relative a singoli prodotti quali oli e birra.
Infatti il marchio Cee altro non è che la dichiarazione di conformità delle modalità di confezionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalla legge n. 690/78 nonché dei controlli effettuati, per cui può essere riportato accanto all’indicazione della quantità di un prodotto rispondente ad un valore obbligatorio nazionale (es. 0,66 l per la birra) o di un prodotto rispondente ad un valore di libera scelta (es. 1000 g per il panettone).
Il sistema di gamme previsto a livello comunitario è opzionale (eccetto per i vini, l’alcool, le acqueviti, i liquori, gli amari e le altre bevande spiritose), nel senso che, oltre ai valori previsti, è possibile servirsi anche di altri. Pertanto, qualora manchi, come ad esempio per i gelati o i formaggi freschi, la gamma nazionale obbligatoria, l’indicazione del marchio Cee non comporta l’obbligo di indicare la quantità secondo la gamma opzionale comunitaria.
Le gamme obbligatorie di cui al Dpr n. 391/80, diverse da quelle opzionali comunitarie, non possono essere accompagnate dal marchio Cee, anche se il controllo risulta effettuato ai sensi della legge n. 690/78.
2. Circa il controllo della quantità nominale e l’applicazione delle prescritte tolleranze (scarti in meno), in relazione ad accertamenti di infrazioni da parte degli organi di vigilanza igienico-sanitaria, si precisa che:
a) il controllo sui prodotti confezionati a gamme unitarie costanti (decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, legge 25 ottobre 1978, n. 690, e Dpr 26 maggio 1980, n. 391) nonché quello sui prodotti confezionati a peso variabile (unità di vendita che sono per loro natura differenti l’una dall’altra) non attengono alla vigilanza igienico-sanitaria. Essi comportano in particolare verifiche all’origine che possono essere effettuate solo dagli ispettori metrici, in relazione alla specificità della materia. A tal fine si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 14 del decreto legislativo n. 123/93 (controllo ufficiale dei prodotti alimentari) che esclude espressamente dal campo di applicazione il controllo metrologico sull’indicazione delle quantità;
b) la quantità indicata in etichetta è quella determinata all’origine ed è un valore medio per i prodotti confezionati a gamme unitarie costanti; il controllo, pertanto, va normalmente effettuato al l’origine. Quando nelle fasi commerciali viene rilevato uno scarto in meno sul singolo preimballaggio, il prodotto è da ritenersi conforme se tale scarto è nei limiti previsti dall’art. 5 del citato Dpr n. 391/80. Se lo scarto è superiore a quello tollerato, l’organo di vigilanza allerta l’ufficio metrico competente per territorio perché provveda alle necessarie verifiche presso il confezionatore, per accertare che abbia superato il controllo statistico al riguardo. Il prodotto va sequestrato quando lo scarto rilevato è superiore al doppio di quello previsto (art. 6 del Dpr n. 391/80);
c) gli scarti in meno (tolleranze) sui contenuti degli imballaggi preconfezionati, previsti all’art. 5, comma 1, lettera b), del Dpr n. 391/80 e all’allegato 1 della legge n. 690/78 si applicano non solo sul contenuto totale dei preimballaggi ma anche sulla quantità di prodotto sgocciolato per i prodotti alimentari immessi in un liquido di governo: dette tolleranze non tengono ovviamente conto delle disposizioni più specifiche di cui alle metodiche analitiche riconosciute. La tolleranza del 10% sulla quantità di prodotto sgocciolato, inoltre, prevista all’art. 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035, per le conserve alimentari di origine vegetale, è da considerarsi valida solo per tali prodotti, tenuto conto della loro specificità;
d) ai prodotti, che sono stati confezionati a gamme di peso variabili, si applicano le tolleranze tuttora valide previste all’allegato D del Dpr n. 327/80, in quanto sono compatibili con le norme successivamente emanate. Tali tolleranze, infatti, possono applicarsi solo ai prodotti confezionati a gamme unitarie variabili;
e) l’art. 7 del citato decreto n. 391/82 che prevede la sigla di identificazione del lotto è da ritenersi abrogato dall’art. 29, comma 2, del decreto n. 109/92 nella parte in cui prevede la determinazione delle modalità di indicazione. Poiché non è possibile indicare tanti lotti quante sono le esigenze (merceologiche, sanitarie o metrologiche), ogni dicitura di lotto deve essere tale da soddisfarle tutte. Vale il principio, pertanto, previsto all’art. 13 del decreto n. 109/92, che esclude qualsiasi tipo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche delle modalità di identificazione: il lotto è apposto, infatti, sotto la diretta responsabilità del confezionatore;
(omissis)
Ingredienti
1. Gli ingredienti vanno determinati al momento della loro utilizzazione e vanno menzionati col loro nome specifico, anche se nel prodotto finito residuano in forma modificata. Viene spesso segnalato che in talune analisi effettuate da laboratori pubblici sono rilevati ingredienti non consentiti. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che taluni laboratori continuano ad applicare il principio dell’elenco degli ingredienti verificato nel prodotto finito, mentre la normativa vigente fa riferimento al momento della loro utilizzazione. È evidente che nel prodotto finito possono essere rilevate delle modifiche anche sostanziali di cui va tenuto conto; anche l’ordine ponderale decrescente può subire col processo di produzione una sostanziale modifica.
Il corretto esame dell’elenco degli ingredienti e del suo ordine ponderale decrescente può essere effettuato solo verificando all’origine la loro utilizzazione.
2. Nel prodotto finito, inoltre, possono essere rilevate sostanze non utilizzate: la loro presenza è dovuta al fatto che sono componenti naturali di altri ingredienti utilizzati, per cui, non essendo considerate ingredienti, non vengono indicate. La presenza del colorante E 100 negli gnocchi, ad esempio, può non essere dovuta all’impiego di curcumina ma alla curcuma, di cui la curcumina è componente naturale.
3. La rilevazione, poi, di un tasso di umidità superiore al 5% in un prodotto finito, nel cui elenco degli ingredienti non figura l’indicazione del l’acqua, può significare che siano stati utilizzati solo ingredienti dall’alto contenuto di umidità (latte, uova, ecc.) e per niente acqua. Per tale motivo l’acqua, non essendo ingrediente, può non figurare nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito.
4. Il termine «zucchero», nella lista ingredienti, senza qualificazione, identifica il saccarosio e le soluzioni acquose di saccarosio, di cui alla legge n. 139/80, mentre nel caso di messaggi che pongono in rilievo l’assenza o il ridotto contenuto di zucchero, fermo restando l’obbligo di realizzare l’etichetta nutrizionale, per zucchero (i) si intende il complesso degli zuccheri (saccarosio, lattosio, fruttosio, maltosio, destrosio, sciroppo di glucosio, ecc.).
Lingua
Le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109/92 devono essere realizzate in lingua italiana, ai sensi del successivo comma 2. È stato chiesto se tale regola debba applicarsi anche ai prodotti destinati all’industria, agli artigiani, agli utilizzatori industriali.
Al riguardo si precisa che la direttiva n. 79/112 e, quindi, anche il decreto legislativo 109/92 si applicano ai prodotti alimentari destinati al consumatore.
Il fatto che nel decreto legislativo siano prescritti alcuni oneri di etichettatura a carico dei prodotti destinati all’industria (art. 17) non significa che tutto il provvedimento si applica anche all’industria: il campo di applicazione rimane pur sempre delimitato dai prodotti alimentari destinati come tali al consumatore.
Le esigenze prescritte all’art. 17 non hanno mai presentato problemi in quanto risultano rispondenti alle esigenze dei mercati internazionali. Gli addetti alla vigilanza, pertanto, non possono sostituirsi alle aziende e pretendere che le informazioni in parola vadano fornite in lingua italiana, se le aziende sono in condizione di riceverle in qualsiasi lingua. Se un’azienda acquista un prodotto in un altro Paese con la documentazione redatta nella lingua originaria o in lingua inglese, vuol dire che nel proprio ambito la lingua in parola è conosciuta e, quindi, le informazioni sono assicurate.
Grappa
L’art. 18 del Dpr 297/97 vieta l’uso dei termini DOC, DOT, DOP e simili nei casi previsti al comma 2, lettere a) e b). Il divieto in parola non è stato espressamente previsto anche per la lettera c), in quanto già insito nel principio enunciato in tale lettera. Infatti la norma consente il riferimento al vino DOC ma non l’uso di tale parola.
In altri termini è consentita la denominazione di «Grappa dei Colli Orientali del Friuli» ma non quella di «Grappa dei Colli Orientali del Friuli DOC», di «Grappa di Barbera» ma non «Grappa di Chianti DOCG».