Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 07-09-2010
Numero provvedimento: 13354
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Reg. n. 607/09. art. 62 - D.m. 23 dicembre 2009, art. 15 – Quesito riguardante l’indicazione di tre vitigni nell’etichettatura di vini IGT Sicilia. Richiesta parere.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato, al fine di corrispondere ad analogo quesito, ha chiesto il parere dello scrivente in merito all’indicazione in etichettatura del nome di tre vitigni per il vino IGT “Sicilia”, proveniente da uve appartenenti alte rispettive varietà.

Al riguardo, nel concordare con l’avviso espresso da codesto Ufficio ed a seguito di apposito chiarimento chiesto alla CommissIone UE, si comunica che l’indicazione complementare del vitigno in etichetta rientra tra quelle specificatamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, in particolare dall’articolo 62 del Reg. n. 607/09 e pertanto, qualora il nome del vitigno o il nome dei vitigni figurino in etichetta, sono da rispettare le condizioni di cui al predetto articolo, nonché le ulteriori condizioni di cui all’articolo 63 per vini senza DOP o IGP.

Per i vini IGT. dunque, valgono sul piano della generalità le disposizioni di cui all’articolo 62 del citato regolamento 607/09 e ciò indipendentemente dal fatto che il nome del/i vitigno/i sia utilizzato come tipologia di prodotto (prevista espressamente dal disciplinare) e come tale figuri in maniera rilevante in etichetta, ovvero figuri nell’ambito delle indicazioni (comunque veritiere e documentabili) relative alla descrizione del prodotto, in conformità alle disposizioni applicative di cui al D.m. 23 dicembre 2009.

Detta ultima possibilità è comunque subordinata, sul piano della generalità, oltre che al rispetto delle condizioni stabilite dalla citata normativa comunitaria, alle disposizioni degli specifici disciplinari di produzione.

In tale contesto, per la fattispecie in oggetto, visto l’articolato della lGT “Sicilia”, è possibile indicare nell’ambito delle indicazioni descrittive delle tipologie di vini Sicilia “bianco”, “rosso” o “rosato” il nome di 2 o più varietà di viti, purché, in aggiunta alle altre condizioni previste dalla citata normativa comunitaria, si verifichi la condizione fondamentale che il vino i derivi al 100% da uve delle varietà menzionate.

Si precisa altresì che è improprio l’uso della dicitura “retro etichetta”, peraltro di uso comune, richiamato nel quesito di riferimento, in quanto le indicazioni complementari descrittive possono comunque figurare su un’unica etichetta, fatto salvo che le indicazioni obbligatorie devono figurare su un unico campo visivo.