Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 05-11-2010
Numero provvedimento: 11899
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 607/09, art. 56, comma 2, lett. b) – D.m. 23 dicembre 2009, art. 3 – etichettatura vini: termini che possono completare il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore

Si fa riferimento alla nota prot. n. 8958 del 28 giugno u.s. di codesto Ufficio periferico, concernente un quesito riguardante le condizioni di utilizzo dell’espressione “imbottigliato all’origine da tenute ... “, in relazione a quanto già rappresentato dalla Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ IX con nota prot. n. 7226 del 10 maggio c.a. (già trasmessa agli Uffici periferici con nota prot. n. 4626 del 10 maggio u.s.) in merito all’espressione “imbottigliato all’origine dal viticoltore”.

In particolare, codesto Ufficio periferico ha evidenziato il caso di un imbottigliatore, con produzione aziendale prevalente di vini provenienti da uve aziendali (specificatamente Montepulciano d’Abruzzo DOC), che ha acquistato e imbottigliato due tipologie di vino (IGP Bianco Colli Aprutini e IGP Bianco Terre di Chieti) utilizzando in etichetta l’espressione “IMBOTTIGLIATO ALL’ORIGINE DA TENUTE...”. E’ stato fatto presente, altresì, che la ditta in questione possiede terreni e stabilimento nella zona di produzione della IGP Colli Aprutini, non rivendica alcuna produzione ad IGP, ma solamente a DOC Montepulciano d’Abruzzo.

Per quanto sopra, codesto Ufficio periferico ha chiesto di conoscere l’avviso di questa Amministrazione centrale in merito alla liceità dell’uso dell’espressione “IMBOTTIGLIATO ALL’ORIGINE” nel caso sopra esposto, ovverosia di due vini fermi acquistati totalmente da terzi e, in un caso (IGP Bianco Terre di Chieti), proveniente da una zona di produzione diversa da quella della sede aziendale, quando si effettui in azienda la sola operazione di imbottigliamento.

Al riguardo, si fa presente che la competente Direzione generale del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, sopra menzionata, interessata della questione, nel ribadire quanto già precedentemente espresso nella richiamata nota del 10 maggio u.s. ha comunicato che l’indicazione della citata espressione risulta conforme all’articolo 3, comma 1, del D.m. 23 dicembre 2009, purché sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione globale dell’azienda agricola in questione sia prevalente rispetto a quella delle citate partite di vino acquistate da terzi