Utilizzo in etichetta del nome della varietà di uva “Montepulciano” nel caso di un vino a DO “Rosso Piceno” destinato a Paesi terzi. Utilizzo del marchio “Capestrano” per vini a DO e IG. Richiesta parere.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.
In particolare, codesto Ufficio ha chiesto indicazioni in ordine:
• al comportamento da seguire nel caso in cui pervengano etichette trasmesse in ottemperanza all’art. 2 del D.m. 23 dicembre 2009, che presentino indicazioni difformi rispetto a quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia (e dalla corrispondente normativa nazionale di applicazione) senza che tali indicazioni siano richieste dalla normativa del Paese terzo di destinazione;
• alla conformità alla vigente normativa delle indicazioni indicate in oggetto.
Al riguardo, ad avviso di questa Amministrazione centrale, la deroga alle norme di etichettatura autorizzata ai sensi dell’art. 52, comma 2, del Reg. n. 607/09 e nonché del citato art. 2, concerne esclusivamente le indicazioni che siano conformi alla legislazione del Paese terzo interessato: in altre parole, anche nel caso dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli, deve essere predisposto un sistema di etichettatura conforme alle norme comunitarie e le eventuali difformità sono consentite solo ed esclusivamente in relazione alle indicazioni (ovvero anche alle modalità di apporre tali indicazioni) obbligatoriamente previste dalla legislazione del Paese terzo interessato, senza le quali il prodotto in questione non potrebbe essere ivi commercializzato.
Per quanto riguarda la conformità delle indicazioni in oggetto, si fa presente quanto segue.
Si conviene con codesto Ufficio che, in considerazione di quanto previsto dall’art. 62, paragrafo 4 e dall’ Allegato XV, parte B, del Reg. n. 607/09, nonché dall’art. 6, comma 3, e dall’Allegato 2, parte B, del D.m. 23 dicembre 2009, il nome della varietà “Montepulciano” non può essere impiegato per la designazione in etichetta dei prodotti diversi dalle DOP “Vino Nobile di Montepulciano”, “Montepulciano d’Abruzzo” e “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”: tuttavia, si precisa che, in relazione alla questione sollevata circa l’applicabilità dell’art, 15 del D.m. più volte citato, era già stato interessato, sussistendo precedenti analoghi quesiti, il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, che non ha, a tutt’oggi, formulato il proprio competente avviso.
Si conviene, inoltre, con codesto Ufficio che il nome “Capestrano” (anche – ma non solo – in relazione alle modalità d’indicazione: in stretta connessione con e negli stessi caratteri della DO “Rosso Piceno” o della IG “Marche” nelle etichette recante le indicazioni obbligatorie, con l’iniziale “C” in maiuscolo nella c.d. “etichetta di scaffale”) debba intendersi quale termine che designa l’omonimo Comune sito in provincia dell’ Aquila.
In tal senso, si esprime l’avviso che tale indicazione debba ritenersi ingannevole in quanto all’origine o alla provenienza del prodotto.