Quesito - etichettatura «vino di frutta».
Si fa riferimento alle note in data 10 e 13 aprile 2007 di codesta Società, pervenute a questo Ispettorato tramite l’ufficio periferico di Torino, con le quali è stato chiesto se si possa indicare, nell’elenco degli ingredienti della bevanda alcolica indicata in oggetto, un prodotto denominato «vino di frutta».
AI riguardo, si fa presente l’AlIegato VII, Sezione C, punti 2 e 4, al Regolamento n. 1493/99, ha previsto che gli Stati membri possano ammettere, alle condizioni ivi stabilite, l’utilizzo della parola «vino» accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta, ovvero in altre denominazioni composte.
Tuttavia, l’articolo 13 della legge n. 82/06 ha stabilito che, salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa da quelle ivi elencate, tra le quali non ricade quella indicata nell’oggetto della presente, può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino.
Pertanto, in assenza di altre disposizioni nazionali applicative delle predette norme comunitarie, non è consentito utilizzare la denominazione «vino di frutta» nell’etichettatura dei prodotti indicati in oggetto.
Si precisa che, diversamente da quanto ipotizzato da codesta Società nella nota del 10 aprile 2007, non può invocarsi l’AlIegato XI, parte B, del D.m. n. 209/96, quale disposizione nazionale che prevede la denominazione «vino di frutta», sia per la diversità della materia regolamentata, sia perché tale denominazione è in contrasto con le sopra citate disposizioni del Regolamento n. 1493/99, non potendosi prevedere la generica indicazione «vino di frutta» bensì, se del caso, quelle in cui la parola «vino» sia accompagnata da uno specifico nome di frutta (diversa dall’uva).