Utilizzo acronimo ICRF. Chiarimenti.
Si fa riferimento alla nota n. 159/CONF/127, datata 26 marzo 2007, di codesta Confederazione con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’utilizzo del «codice ICRF» ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 82/06, a seguito del cambiamento della denominazione dell’«Ispettorato centrale repressione frodi» in «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari».
In via preliminare, si rappresenta che il «codice ICRF» attribuito dell’Ispettorato allo stabilimento di imbottigliamento è costituito da un numero progressivo di riconoscimento e dalla sigla della provincia dello stabilimento medesimo; pertanto, l’opzione prevista dall’articolo 12, comma 4, della citata legge n. 82/06 non implica necessariamente l’utilizzo dell’acronimo di questo Ispettorato.
In relazione alla questione posta, si rappresenta che fino a quando non saranno fornite precise disposizioni in tal senso, gli operatori che avranno optato per l’utilizzo sul dispositivo di chiusura del codice ICRF accompagnato anche dall’acronimo potranno continuare ad utilizzare i dispositivi loro in uso.
Si rassicura codesta Confederazione circa la possibilità di utilizzare le scorte di dispositivi detenute qualora venisse adottato un differente acronimo da parte di questo Ispettorato.