Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-10-1999
Numero provvedimento: 23121
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Taglio dei vini ad indicazione geografica tipica – Quesito.

Da parte di un dipendente ufficio periferico è pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito al contenuto del D.m. 2 agosto 1996 (concernente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini in oggetto), ed in particolare sul rapporto esistente fra il contenuto dell’art. 2, relativo ai limiti di resa uva/vino ed il successivo art. 4 con il quale si ammette e si disciplina il taglio dei medesimi vini.

In sostanza è stato chiesto se il taglio dei vini ad I.G.T., con altri mosti o vini, stabilito dal predetto articolo 4 nel limite percentuale del 15%, debba o meno essere effettuato anche nel rispetto del limite di resa uva/vino dell’80%, di cui al citato articolo 2, oltre la quale tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la relativa indicazione geografica tipica.

Infatti, in alcuni casi il taglio verrebbe ad essere effettuato per quei vini ad I.G.T., ottenuti con una resa uva/vino inferiore a quanto previsto, per riportarne, nella predetta misura massima del 15%, la citata resa ai limiti previsti dal relativo disciplinare di produzione. In altri, invece, le operazioni di taglio verrebbero ad essere condotte senza il rispetto del citato limite dell’80% di resa uva/vino.

In proposito, questa amministrazione centrale ha interpellato la competente Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali la quale, con nota prot. n. 62326 del 29 settembre 1999, ha comunicato di concordare in linea di massima con le motivazioni sostenute dallo scrivente e nel senso di ritenere «che le suddette operazioni di taglio, disciplinate dal l’art. 4 del citato D.m. 2 agosto 1996, non debbano consentire il superamento della resa vino/uva di cui all’art. 2 dello stesso D.m. e, inoltre, le medesime operazioni di taglio non debbano consentire il superamento dei limiti di resa uva-vino potenziale/Ha stabiliti dagli specifici disciplinari di produzione ed incrementati del 20% ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto».