Modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario.
Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 15, recante attuazione della direttiva 93/99/Cee concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari individua all’art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell’allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 128. L’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 156/97 prevede che le amministrazioni dello Stato, nell’ambito della rispettiva competenza, designano gli organismi responsabili della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale: gli organismi predetti e le procedure di valutazione devono essere conformi ai criteri generali stabiliti rispettivamente dalle norme europee EN 45003 e EN 45002.
Conseguentemente, nelle more della designazione dell’organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, di spettanza dei ministero delle Politiche agricole e forestali, e al fine di dare corretta applicazione al dettato dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 123/93, secondo il quale “il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti alle disposizioni dirette a preservare i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori,tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali” e ai sensi della disciplina fissata dal decreto legislativo n. 156/97 sopra richiamata, si ricodificano le disposizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’effettuazione delle analisi chimico-fisiche al cui esito positivo è condizionata la rivendicazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario:
a) i laboratori che intendano effettuare analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari per i quali è possibile rivendicare una denominazione di origine o una indicazione geografica, registrata in ambito comunitario, devono presentare, a cura dei rispettivi responsabili, apposita domanda corredata da un certificato di accreditamento, per le singole prove analitiche o per gruppo di prove oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo riconosciuto per la valutazione dei laboratori (norma europea EN 45003).
I laboratori privati dovranno altresì documentare la loro struttura societaria e indicarne il responsabile legale;
b) il ministero delle Politiche agricole e forestali, acquisita la documentazione di cui al punto a), provvede all’emanazione del decreto di autorizzazione;
c) i laboratori già riconosciuti con provvedimento amministrativo del ministero delle Politiche agricole e forestali devono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, dimostrare, ai fini del mantenimento del riconoscimento, di avere ottenuto l’accreditamento per l’effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismi conformi alla norma europea EN 45003 o di averlo richiesto nei trenta giorni successivi alla predetta data di pubblicazione.
In assenza, si provvederà alla revoca delle autorizzazioni già rilasciate;
d) il ministero delle Politiche agricole e forestali può procedere a verifiche dei laboratori già autorizzati e di quelli richiedenti l’autorizzazione;
e) la domanda di nuovo riconoscimento ministeriale o di mantenimento di quello già ottenuto, con la relativa documentazione probatoria, va presentata, a cura del responsabile del laboratorio, al ministero delle Politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Div. ex IV, ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica della qualità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. La domanda deve essere presentata nel rispetto della disciplina fissata dal decreto deI presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) e successive modifiche.