Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 14-02-2000
Numero provvedimento: 20152
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino a Doc Colli Bolognesi.

Si fa riferimento alla nota 262 con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimentI in merito a una problematica sorta in relazione al vino in oggetto e prospettata dal Consorzio di tutela incaricato del controllo. In particolare è stata evidenziata la situazione di una partita del medesimo vino che è risultato avere una gradazione alcolometrica sia effettiva che totale superiore al 15%, comportando, di conseguenza, difficoltà circa l’esatta individuazione della categoria di appartenenza fra quelle elencate nell’allegato I del regolamento Cee 822/87 (ora reg. 1493/99).

Esaminando la questione da un punto di vista più generale - essendo il quesito così come formulato dal Consorzio interessato alquanto sommario - si può rilevare che i vini a denominazione di origine sono soggetti a una disciplina a sé che per molti aspetti li rende esclusi dalla normativa dettata dal regolamento Cee 822/87 sopracitato.

Infatti il regolamento Cee 823/87, specifico proprio per i vini a denominazione di origine, all’articolo 1, paragrafo 2 dà l’esatta definizione di vino di qualità p.r.d. indicando, nel contempo, anche le categorie di vini comprese nella stessa e fra le quali possiamo individuare nella categoria di cui al secondo comma, quarto trattino del medesimo paragrafo, quella nella quale poter includere il vino in esame. Quest’ultimo, infatti, non essendo stato oggetto delle pratiche ammesse nella preparazione dei vini liquorosi e non essendo compreso nell’elenco dei vini liquorosi di qualità p.r.d., di cui al regolamento Cee 3111/93, si ritiene debba essere escluso dalla stessa categoria a cui, invece, sembrerebbe appartenere per il suo grado alcolometrico conforme a quanto previsto dal punto 14 del l’allegato I del citato regolamento Cee 822/87. D’altronde, il disciplinare di produzione della Doc «Colli Bolognesi», approvato con D.m. 12.08.95, non prevede la tipologia «liquoroso» ma il «passito», avente diversa modalità di elaborazione. Infine, proprio per le considerazioni precedentemente espresse, il vino in oggetto non può essere nemmeno assimilato alla categoria dei vini da tavola, in linea con quanto sostenuto dal produttore.

Soluzione alla questione prospettata si ritiene possa essere trovata unicamente nel contenuto del regolamento Cee 823/87, precedentemente citato e in particolare nella lettura congiunta dell’articolo 7 che prevede solamente la fissazione, da parte dello Stato membro, di un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e dell’articolo 18 che dà facoltà, sempre allo stesso Stato membro, di definire caratteristiche complementari e più rigorose.

Pertanto, in tale situazione, il disposto a cui far da ultimo riferimento è proprio il contenuto del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine e nello specifico quello dei «Colli Bolognesi» sopraindicato il cui articolo 6 – relativo alle caratteristiche che i vini a Do in questione devono avere all’atto dell’immissione al consumo – determina solamente un titolo alcolometrico volumico minimo da doversi rispettare senza fornire ulteriori indicazioni circa un suo limite massimo. Questa Amministrazione centrale, pertanto, ritiene che il vino segnalato dal Consorzio interessato possa essere ammesso agli esami chimico-fisici ed organolettici, ovviamente se in regola con tutte le altre condizioni riferite anche alle modalità di elaborazione indicate nel medesimo disciplinare.