Scelta vendemmiale fra denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche provenienti dalla stessa area di produzione (L. n. 164/92, articolo 7, comma 3 e 4).
Da parte di alcune organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo di qualità, nonché da talune Camere di commercio, sono pervenuti alla scrivente dei quesiti circa l’interpretazione da dare all’articolo 7, comma 3 e 4 della legge n. 164/92, relativamente alle scelte vendemmiali di cui all’oggetto, in particolare per quanto concerne i limiti di resa. Onde corrispondere alle esigenze degli operatori del settore e agli enti e organismi preposti all’attuazione della disciplina, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire per la campagna vendemmiale in corso le più appropriate scelte vendemmiali, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Come è noto la citata disposizione di legge prevede «la coesistenza sulla stessa area di produzione di più vini a Do e a Igt, anche derivanti dagli stessi vigneti» e, conseguentemente, consente, a determinate condizioni, la rivendicazione delle relative produzioni mediante la scelta vendemmiale.
Lo stesso disposto di legge prevede altresì che la «scelta vendemmiale» è possibile in osservanza delle prescrizioni dei relativi disciplinari e qualora ciascuna superficie vitata (vigneto) sia iscritta separatamente a ogni albo dei vigneti o elenco delle vigne.
A tale finalità per «vigneto» deve intendersi una superficie vitata continua e omogenea dal punto di vista varietale. Ne consegue che ciascun conduttore, in ambito aziendale, può disporre di uno o più vigneti iscritti separatamente ad albi Do o a elenchi Igt e che, sempre in ambito aziendale, per ciascuna Do o Igt possono essere iscritti al relativo albo o elenco uno o più vigneti, purché sia compatibile la base ampelografica prevista dal disciplinare di produzione. Tutto ciò premesso, questo ministero ritiene che la «scelta vendemmiale» può avvenire nei seguenti termini:
a) qualora da uno o più vigneti si intenda rivendicare una sola categoria di uve (solo una Do o solo una Igt), allora la scelta vendemmiale non comporta il limite restrittivo di resa di cui all’articolo 7, comma 4, della legge n. 164/92; pertanto la resa delle uve e di vino per ettaro è quella stabilita dal disciplinare della Do o Igt che si intende rivendicare;
b) se da uno stesso vigneto si intendono rivendicare due o più Do o Igt, allora vale il disposto di cui al citato comma 4, che comporta l’obbligo di rispettare il limite resa uva-vino per ettaro più restrittivo tra i limiti stabiliti dai disciplinari delle relative Do o Igt.
Si comunica, inoltre, che analogo criterio è da seguirsi anche per la scelta vendemmiale fra più tipologie di vini regolamentate autonomamente nell’ambito di una medesima Do o Igt.
Si specifica infine che la scelta vendemmiale in questione è possibile fra più Do e Igt anche in assenza del regolamento sull’istituzione e la gestione elenco delle vigne di cui all’articolo 15 della legge n. 164/92, in osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n. 5/1996, in quanto gli organismi di controllo potranno verificare dai registri di cantina e dalle denunce di produzione Igt la rispondenza dei dati dichiarati, in particolare delle rese uva/ha.