Modificazioni da apportare ai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata.
Articolo 1.
I riferimenti ai limiti massimi relativi all’acidità totale e all’estratto secco netto, qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata, devono intendersi omessi.
Articolo 2.
I riferimenti ai limiti delle ceneri qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono intendersi omessi.
I limiti minimi non potranno comunque risultare inferiori a quelli minimi stabiliti con il D.m. previsto dall’articolo 23 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162.
Articolo 3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche alle giacenze dei vini a denominazione di origine controllata di cui sopra.