Norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.
Articolo unico
I vini per i quali si intende utilizzare una denominazione di origine controllata o controllata e garantita all’atto della loro immissione al consumo, devono avere acquisito tutte le caratteristiche previste dai disciplinari di produzione, ivi compreso il periodo minimo di invecchiamento, nell’ambito delle rispettive zone nelle quali è consentita la vinificazione dei vini stessi.