Organo: Parlamento
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 01-03-1975
Numero provvedimento: 46
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 14-03-1975
Numero gazzetta: 72
Data aggiornamento: 01-01-1970

Tutela della denominazione dei vini «Recioto» e «Amarone».

Articolo unico

La specificazione «Recioto» e la qualifica «Amarone» sono riservate esclusivamente ai vini veronesi regolamentati dai Dpr 21 agosto 1968 relativi al riconoscimento a Doc dei vini Valpolicella e Soave.

Pertanto, l’uso della specificazione «Recioto» e della qualifica «Amarone», da sole o accompagnate da qualsiasi altra espressione, è vietato per designare qualsiasi altro vino diverso da quelli di cui sopra.

È fatta eccezione per il Recioto di Gambellara riconosciuto a Doc con Dpr 26 marzo 1970. I contravventori sono puniti a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.