Disposizioni concernenti l’utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a Igt prodotti nel territorio della regione Umbria.
Articolo 1.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica «Allerona», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello», «Umbria» prodotti nel territorio della regione Umbria è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al comma precedente devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.
Articolo 2.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Articolo 3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.