Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 13-08-1997
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni concernenti l’utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a Igt prodotti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento.

Articolo 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto Orientale», «Veneto» prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dal citato articolo.

 

Articolo 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del relativo disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del relativo disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Articolo 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.