Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 22-12-2010
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 16
Data aggiornamento: 01-01-1970

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numero 509/06, 510/06, 1234/07, 607/09 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61

 

Articolo 1

Campo di applicazione

Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell’immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonchè per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;

b) iniziative riguardanti la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonchè da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell’immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

 

Articolo 2

Presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 1 (lettera «a» e «b») devono pervenire al Ministero, pena l’esclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia.

2. Le istanze devono:

a) riferirsi espressamente, pena l’esclusione, ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di cui al precedente art. 1;

b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/07, 607/09 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

c) contenere tutti gli elementi che permettano l’esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;

d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;

e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l’importo di contributo richiesto;

f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione, pena l’esclusione;

h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del consorzio e/o organismo di carattere associativo.

3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l’esclusione, deve essere allegata duplice copia della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere e tabella dettagliata dei costi previsti per lo svolgimento delle attività;

b) dettagliato preventivo di spesa, comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (CD, DVD) in formato Excel; c) atto costitutivo;

d) statuto dal quale si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, pena l’esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d’origine;

e) delibera dell’organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;

f) relazione sulla struttura organizzativa dell’ente (organigramma);

g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;

i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione al fine di poter concedere parte del contributo richiesto;

j) presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all’art.

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza;

k) dichiarazione da parte del legale rappresentante nella quale si evince che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale svolgono le attività per le quali hanno presentato domanda, in collegamento con il relativo consorzio di tutela, ove presente;

l) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti l’assenza di contenziosi in essere con la pubblica amministrazione.

 

Articolo 3

Valutazione delle istanze

1. L’amministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all’art. 1, nonchè la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio d’idoneità non comporterà l’immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice verrà effettuato, a cura dell’amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

3. Per l’effettuazione dell’esame comparativo delle istanze presentate si terrà conto dei criteri di priorità, di cui al successivo art. 4, delle disponibilità finanziarie da parte dell’amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politicoamministrativi, di cui all’art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/01.

 

Articolo 4

Criteri di priorità

1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l’amministrazione effettua, per ciascuna delle due categorie di iniziative, di cui all’art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

2. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine di importanza:

2.1. natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/99 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

2.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

2.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

2.4. collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all’art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

2.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l’Ufficio SAQ VII;

2.6. organismi che valorizzano marchi registrati dal MIPAAF.

3. Per le istanze relative alla categoria della lettera b) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

3.1. natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.2. prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.3. aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

3.4. collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all’art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

3.5. corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l’Ufficio SAQ VII;

3.6. organismi che tutelano marchi registrati dal MIPAAF.

 

Articolo 5

Aggregazioni e collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi

Per quanto concerne la nozione di «aggregazione di consorzi e/o organismi associativi», s’intende un’associazione temporanea di consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e propria ATI (Associazione temporanea di impresa). È comunque necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si aggregano alleghino all’unica istanza un protocollo d’intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es.: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo, ecc.).

L’istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma dovrà essere indicato un capofila che risulterà essere il beneficiario esclusivo cui erogare l’eventuale contributo.

La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all’art. 2 del presente decreto per ogni partecipante all’aggregazione.

È facoltà dell’amministrazione, revocare il contributo, qualora uno o più partecipanti all’aggregazione dovessero ritirarsi dall’accordo sottoscritto fra le parti.

Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di cui al punto c), s’intende il caso in cui ogni consorzio e/o organismo associativo presenta un proprio programma di iniziative organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto è beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.

 

Articolo 6

Ammissione a contributo

1.  Terminato l’esame di comparazione di cui al precedente art. 3, l’amministrazione assume le deliberazioni concernenti l’ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

 

Articolo 7

Percentuali e modalità di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l’importo massimo del 90% l’importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio finanziario, e comunque per un importo massimo di contributo per ogni singola istanza di euro 80.000,00 per quelle concernenti la lettera a) e di euro 270.000,00 per quelle concernenti la lettera b).

2. Nell’erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull’importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

3. Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonchè la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

 

Articolo 8

Abrogazioni

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009 è abrogato.

 

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione: www.politicheagricole.it 

 

 ALLEGATO