Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-02-2007
Numero provvedimento: 61160
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Richiesta parere su scelta vendemmiale – applicazione resa uve/ha – art. 7, comma 3-4, Legge 164/92.

Si riscontra la nota sopra indicata, pervenuta per competenza alla scrivente dall’Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari, con la quale codesto ufficio ha chiesto dei chiarimenti in merito alla determinazione della resa massima di uva/ha, qualora venga effettuata la scelta vendemmiale di cui all’art. 7, comma 3 – 4, della Legge 164/92, in caso di rivendicazione dallo stesso vigneto di più vini DO e IGT, purché siano compatibili le condizioni tecnico produttive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla base ampelografica.

Al riguardo, si comunica che le indicazioni a suo tempo fornite dalla scrivente Direzione con le note n. 62451 del 30 settembre 1996 e n. 60117 del 21 gennaio 1997 sono state in parte superate a seguito dell’adozione del D.m. 27 marzo 2001 e dell’Accordo Stati Regioni 25 luglio 2002 in materia di gestione degli albi dei vigneti, le quali, pertanto, per la corretta applicazione della scelta vendemmiale in questione, costituiscono le vigenti disposizioni complementari dell’art. 7, comma 3-4, della Legge 164/92.

In tale contesto normativo, appare evidente che, ai fini della corretta determinazione della resa massima uva/ha per la fattispecie considerata, l’elemento basilare cui fare riferimento è il vigneto, così come identificato nell’albo/elenco dei vigneti dell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2002 (vedi allegato 1, istruzioni per la predisposizione e la compilazione del quadro C): «Il vigneto è l’unità di base iscrivibile ad un albo/elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il vigneto può essere costituito da una unità vitata (U.V.) o da un insieme di Unità Vitate».

Pertanto, qualora da uno stesso vigneto, così come sopra identificato, iscritto a più albi/elenchi DO/IGT, il conduttore intenda, al momento della denuncia annuale delle uve, rivendicare più vini DO/IGT, la resa massima delle uve/ha e conseguente dei relativi vini DO/IGT «non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione».

Qualora poi, a livello aziendale, un conduttore ravvisi l’esigenza di effettuare diversificate produzioni di vini DO/IGT, senza incorrere nell’abbattimento delle rese di cui alla predetta normativa, al momento dell’iscrizione all’albo/elenco (o in sede di variazione di iscrizione) può suddividere l’intera vitata aziendale, ovvero può ricollocare tutte le Unità Vitate, in più «vigneti», che a loro volta possono essere iscritti in più albi/elenchi DO/IGT, sempre più «vigneti», che a loro volta possono essere iscritti in più albi/elenchi DO/IGT, sempre compatibilmente con le condizioni tecnico produttive stabilite dai relativi disciplinari di produzione.

Ciò può essere effettuato utilizzando la  modulistica messa a disposizione dagli Uffici indicati dalla competente Regione, che deve essere conforme all’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2002, in particolare mediante la corretta compilazione del quadro C.