D.m. 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli. Chiarimenti ai fini della rivendicazione delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/08.
Si fa seguito alle note dello scrivente n. 2071 del 27 luglio u.s. e n. 22333 del 26 novembre u.s. con le quali, in vista della denuncia delle uve DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/08 con le modalità di cui al D.m. 28 dicembre 2006 richiamato in oggetto, sono stati forniti a codeste organizzazioni ed a codesti enti gli opportuni chiarimenti.
Inoltre, tenuto conto delle ulteriori richieste pervenute da codeste organizzazioni, in merito a talune problematiche, connesse i11 particolare all’aggiornamento degli elenchi dei vigneti IGT, ed a seguito delle determinazioni emerse nel corso della specifica riunione tenutasi presso questo ministero in data 10 dicembre u.s. con codeste organizzazioni medesime, con le Regioni e Province autonome e con gli altri enti preposti alla gestione degli albi/elenchi dei vigneti ed alla certificazione delle produzioni in questione, si forniscono di seguito gli ulteriori chiarimenti, al fine di consentire ai produttori interessati la corretta rivendicazione delle produzioni medesime.
Al riguardo, si premette che con regolamento adottato dalla Commissione Ue nell’ambito del Comitato di gestione vino del 6 dicembre 2007, in fase di pubblicazione e comunque applicabile dal 10 dicembre 2007, è stato prorogato al 31 gennaio 2008 il termine ultimo per la presentazione generale della dichiarazione vitivinicola. Pertanto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 164/92 e dell’articolo 3, comma l, del D.m. 28 dicembre 2006, anche il termine ultimo per la contestuale presentazione della denuncia delle uve DO e IGT è da intendersi automaticamente prorogato alla citata data del 31 gennaio 2008.
Con detta proroga, non dovrebbero sussistere difficoltà nei confronti degli enti preposti per completare il preliminare aggiornamento degli albi dei vigneti DO e, in particolare degli elenchi dei vigneti IGT, sulla base delle specifiche richieste di iscrizione presentate dai produttori in conformità alla vigente normativa in materia (artt. 14 e 15 della legge n. 164/92, dal D.m. 27 marzo 2001 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002).Tanto evidenziato, sia ai fini delle verifiche dei dati delle superfici vitate da iscrivere nei relativi albi DO/elenchi IGT, sia ai fini della presentazione della denuncia delle uve di cui trattasi, al fine di non penalizzare i produttori interessati, si richiama ancora una volta la particolare attenzione di codesti Enti in indirizzo affinché, nell’ambito delle specifiche competenze, assicurino la massima disponibilità per consentire la tempestiva rivendicazione e certificazione delle produzioni in questione.
In particolare, tenendo conto delle specifiche realtà regionali degli aggiornamenti degli albi DO/elenchi IGT e della citata proroga, le singole Regioni e Province autonome potranno adottare le opportune disposizioni e fornire le relative indicazioni agli operatori in merito ai termini per consentire l’iscrizione ai citati albi/elenchi, eventualmente prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di iscrizione di cui trattasi.
Inoltre, ai fini della verifica, informatica o documentale, della rispondenza tra i dati dichiarati delle uve DO/IGT con i dati delle superfici vitate riportati nelle citate richieste di iscrizione all’albo DO/elenco IGT, si ribadisce che dette superfici devono essere definite così come previsto all’allegato 1 – istruzioni per la predisposizione e la compilazione del Quadro B – del citato Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2002.