D.m. 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli. Chiarimenti ai fini della rivendicazione delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codeste organizzazioni, in vista della denuncia delle uve DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/08, con le modalità di cui al D.m. 28 dicembre 2006 richiamato in oggetto, hanno manifestato talune preoccupazioni, dovute in particolare alla circostanza che in alcune regioni si verificherebbero dei ritardi per le iscrizioni agli elenchi delle vigne IGT.
Al riguardo, lo scrivente comunica che, anche al fine di risolvere le problematiche in questione, dopo ampia consultazione con codeste organizzazioni e con le regioni e le province autonome, ha tempestivamente fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 12071 del 27 luglio 2007.
Con detta circolare, della quale si ribadisce il contenuto, è stato in particolare chiarito che anche ai fini della rivendicazione delle produzioni IGT, la preliminare iscrizione delle superfici vitate ai corrispondenti elenchi, non costituisce una innovazione introdotta con il D.m. 28 dicembre 2006, rispetto a quanto già previsto dalle preesistenti disposizioni transitorie sulla rivendicazione in questione, ma trattasi di un presupposto tecnico-giuridico indispensabile, previsto dagli artt. 14 e 15 della legge n. 164/92, dal D.m. 27 marzo 2001 e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
Inoltre, è stato chiarito che, «... per quanto concerne i termini e le modalità per la presentazione delle nuove richieste di iscrizione, per la variazione delle preesistenti iscrizioni, nonché per i conseguenti aggiornamenti agli albi/elenchi, al fine di consentire ai produttori interessati la rivendicazione delle produzioni DO e IGT provenienti dalla prossima vendemmia, sarà cura delle competenti Regioni e Province autonome adottare le opportune disposizioni e fornire le relative indicazioni agli operatori, conformemente a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002».
In tale contesto e considerato altresì che per la compilazione della modulistica della denuncia in questione, di cui all’allegato 1 del D.m. 28 dicembre 2006, relativamente all’indicazione del codice dei vigneti DO o IGT, è stato espressamente indicato, alla nota (1) del quadro della denuncia, che «... nel caso in cui i codici dei vigneti non fossero attribuiti dal competente ente, riportare il codice albo/elenco così come indicato dal conduttore nella relativa richiesta di iscrizione.», non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà a carico dei produttori per la presentazione, entro i termini prescritti, della denuncia delle uve DO e IGT provenienti dalla vendemmia in corso.
In ogni caso, sia per il predetto adempimento dichiarativo che ai successivi fini certificativi delle produzioni in questione, al fine di non penalizzare i produttori interessati, si richiama la particolare attenzione di codesti enti in indirizzo affinché, nell’ambito delle specifiche competenze, assicurino la massima disponibilità per consentire la tempestiva rivendicazione e certificazione delle produzioni in questione.
In particolare, sarà cura delle competenti Camere di commercio assicurare il rilascio della predetta certificazione ai produttori che abbiano presentato la richiesta di iscrizione all’albo DO/elenco IGT per le relative superfici vitate, entro i termini indicati dalle competenti Regioni o Province autonome, così come indicato nella richiamata circolare n. 12071 del 27 luglio 2007, a seguito della verifica, informatica o documentale, della rispondenza tra i dati dichiarati nella denuncia delle uve con quelli riportati nella citata richiesta di iscrizione all’albo DO/elenco IGT.