Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 20-09-2006
Numero provvedimento: 22691
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vino DOC «Piemonte - Moscato» - Quesito.

Si fa riferimento alla nota dell’Ufficio Antisofisticazioni Vinicole delle Provincia di Torino prot. n. 21/20620 del 20 gennaio 2006 e alla nota dell’Ufficio periferico di Torino di questo ispettorato prot n. 7883/AT del 20 aprile 2006.

Entrambe le suddette comunicazioni recavano quesiti in merito alla conformità di taluni vini designati in etichetta come «Piemonte DOC - Moscato», caratterizzati da una sovrappressione dovuta ad anidride carbonica endogena in soluzione superiore a 1 bar e titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7%, alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di definizione merceologica dei vini e, in particolare, allo specifico disciplinare di produzione di tali prodotti. Al riguardo, la Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo di questo Ministero, con nota n. 65139 del 30 agosto 2006, ha comunicato il proprio competente parere sulla materia, come di seguito esposto.

Sebbene il disciplinare di produzione della DOC «Piemonte» per la tipologia «Moscato» preveda all’articolo 6, tra le caratteristiche organolettiche del vino al consumo, un «sapore: dall’aroma caratteristico, talvolta frizzante», la stessa tipologia di prodotto non può essere compresa tra i v.f.q.p.r.d., in quanto non soddifa taluni requisiti previsti dalla normativa comunitaria sui vini frizzanti; in particolare, mentre per i v.f.q.p.r.d. il titolo alcolometrico effettivo non deve essere inferiore al 7% vol, il disciplinare di produzione prevede, per il «Piemonte Moscato», un massimo del 7% vol.

Pertanto, un vino che presenti una sovrappressione superiore ad 1 bar, propria del vino frizzante così come definito dall’allegato 1 del regolamento n. 1493/99, non può essere designato e presentato con la DOC «Piemonte - Moscato» che, per i motivi sopra evidenziati, non può appartenere alla categoria dei v.f.q.p.r.d..

La stessa Direzione Generale ha precisato, inoltre, che una tale designazione sarebbe tale da ingenerare confusione nel consumatore circa la categoria di appartenenza del prodotto.