Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 03-11-2009
Numero provvedimento: 16697
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Nuova OCM vino – Quesiti in merito disposizioni dei disciplinari di produzione vini DOP: 1) Costituzione della partita con prodotti destinati a diventare vino DOP, derivanti da vigneti aventi base ampelografica costituita da due o più vitigni. 2) Resa vino spumante DOP/ettaro e resa vino frizzante DOP o IGP/ettaro.

In riscontro ai quesiti formulati da codeste Organizzazioni in merito agli argomenti indicati in oggetto e tenendo altresì conto delle esigenze della filiera vitivinicola legata alle produzioni DOC e DOCG emerse nel corso degli appositi tavoli di lavoro, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti ed indicazioni, da ritenere validi sul piano della generalità.

1. Costituzione della partita con prodotti a monte del vino DOP derivanti da vigneti costituiti da due o più vitigni.

Molti disciplinari di produzione DOC e DOCG contemplano tipologie di vino derivanti da vigneti aventi una base ampelografica composta da due o più vitigni, con determinato rapporto percentuale.

In tal caso si può verificare che, in relazione alle caratteristiche tecnico-produttive dei vari vitigni ed alle condizioni climatiche, l’epoca di maturazione ottimale sia differenziata per ogni singola varietà, o per gruppo di varietà.

Conseguentemente si rende necessario procedere a vendemmie e vinificazioni differenziate delle uve delle relative varietà, provvedendo in una fase successiva dell’elaborazione all’assemblaggio delle varie frazioni di partita in un’unica partita da qualificare e certificare con una determinata tipologia della DO, sempre nel rispetto delle proporzioni percentuali previste dal disciplinare per la base ampelografica dei relativi vigneti.

Al riguardo, fatte salve le eventuali misure più restrittive previste in specifici disciplinari di produzione, lo scrivente comunica che l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento della partita DO deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della partita stessa.

A tal fine, i produttori interessati, ivi comprese le Cantine cooperative, sono autorizzati a annotare sui registri ufficiali e sui documenti di accompagnamento previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale le frazioni di partita di cui trattasi, con il riferimento al vitigno o ai vitigni e le relative percentuali, nonché con la relativa destinazione produttiva (determinata tipologia DO), fatto salvo che, a seguito dell’assemblaggio, dagli stessi documenti deve risultare che la partita coacervata corrisponda, dal punto di vista quantitativo, alla sommatoria delle singole frazioni di partita riferite al vitigno, ovvero a gruppi di vitigni.

2. Resa vino spumante DOP/ettaro e resa vino frizzante DOP o IGP/ettaro.

Codeste Organizzazioni hanno evidenziato che i disciplinari di produzione dei vini spumanti DOCG o DOC prevedono, in modo indifferenziato rispetto alle altre tipologie di vini (tranquilli, frizzanti, liquorosi, ecc.), l’indicazione della resa uva/ ettaro e la resa vino/uva, senza fare alcun riferimento alla resa del vino spumante finito, ottenuto, ai sensi della vigente normativa comunitaria (Reg. n. 1234/07, Reg. n. 606/09 e Reg. n. 607/09) attraverso alcuni metodi di elaborazione che, sul piano della generalità, comportano l’aggiunta dello «sciroppo zuccherino» alla partita base (cuvée) per provocare la presa di spuma.

Inoltre, sulla base di tale impostazione normativa nazionale e comunitaria, codeste Organizzazioni medesime hanno chiesto se l’aggiunta dello «sciroppo zuccherino» debba considerarsi sostitutiva o meno di un corrispondente quantitativo della partita base.

Al riguardo, tenuto conto che:

– i disciplinari di produzione dei vini spumanti DOP, come sopra evidenziato, non prevedono la resa/ettaro del prodotto finito;

– la sostituzione, a seguito dell’aggiunta dello sciroppo zuccherino, di un corrispondente volume della partita base e, dunque, del declassamento di tale porzione di prodotto, che peraltro presenta le medesime caratteristiche qualitative dell’intera partita, che è comunque ottenuta nel rispetto del limite di resa uva/ha e vino/uva prescritti dal relativo disciplinare, costituisce una operazione che non può essere giustificata dal punto di vista tecnico-qualitativo e che non trova riscontro nella specifica vigente normativa comunitaria (in particolare reg. n. 606/09, All. II), né nella normativa nazionale (L. n. 164/92), né in analoga disciplina di prestigiose denominazioni di origine di altri Paesi comunitari;

– l’aggiunta dello sciroppo zuccherino, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie, non può comportare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita base superiore all’1,5%, con un ulterione aumento massimo dello 0,5%, dovuto all’eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio per talune tipologie;

– ai fini dei controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni dei relativi disciplinari, l’incremento di volume in questione e la conseguente resa massima del vino spumante finito/ha è comunque identificabile attraverso le annotazioni sul registro di lavorazione di cui al reg. n. 436/09, dal quale devono risultare, in particolare, i volumi dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio utilizzati, nel rispetto del predetti limiti di aumento del titolo alcolometrico volumico totale;

– le considerazioni sopra elencate sono analogamente valide anche per l’elaborazione dei vini frizzanti DOP e IGP, fatto salvo che per tali prodotti l’eventuale aumento di volume della partita base è dovuto all’aggiunta dei prodotti consentiri per la dolcificazione dal citato reg. n. 606/09, questo Ministero ravvisa la necessità di evitare, nei riguardi dei produttori interessati:

– ingiustificate limitazioni tecnico-operative nell’elaborazione dei prodotti in questione, nonché i conseguenti adempimenti burocratici;

– discriminatorie condizioni tecnico-produttive ed economiche, nei confronti di produttori di altri Paesi dell’unico mercato comunitario.

Pertanto, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di modifica della L. n. 164/92, con il quale saranno precisate le operazioni e le rese in questione, ed a superamento delle preesistenti disposizioni ministeriali, fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite da specifici disciplinari di produzione, conformemente al citato quadro normativo comunitario, lo scrivente comunica che, per i vini spumanti DOP, nonché per i vini frizzanti DOP e IGP, la resa uva/ha e la conseguente resa vino/uva, stabilita sul piano della generalità dai relativi disciplinari di produzione, è da intendersi riferita alla partita base (cuvée). Pertanto tale resa è da intendersi al netto delle aggiunte, nella successiva fase dell’elaborazione, consentite dalla citata vigente normativa comunitaria («sciroppo zuccherino», «sciroppo di dosaggio» e prodotti consentiti per la dolcificazione). Le medesime aggiunte non comportano dunque la sostituzione di un corrispondente volume della partita base.