Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 13-11-2009
Numero provvedimento: 17444
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 17 luglio 2009 – Disciplinare «Prosecco» DOC - art. 5, comma 3 – Deroghe per l’elaborazione al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione. Quesito in merito alla certificazione di idoneità analitico-organolettica.

Si riscontra la nota sopraindicata con la quale, con riferimento alle deroghe di cui al disciplinare in oggetto, codesta Associazione ha chiesto se le partite di vino base destinate alla successiva «spumantizzazione» o «frizzantura» al di fuori della zona di produzione delimitata, possano uscire dalla medesima zona di produzione delimitata senza aver conseguito la certificazione di idoneità analitico organolettica prevista dalla vigente normativa. Al riguardo, si comunica che, anche sul piano della generalità, una tale possibilità è pienamente legittima, in particolare per le denominazioni i cui disciplinari di produzione prevedono le deroghe per vinificare fuori zona a partire da prodotti a monte del vino quali uve e mosti, posto che la certificazione in questione deve essere effettuata nel momento in cui le partite abbiano acquisito le caratteristiche per l’immissione al consumo previste dai relativi disciplinari (ai sensi della vigente normativa - L. n. 164/92 e D.m. 25 luglio 2003).

La predetta destinazione produttiva fuori zona deve comunque avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di compilazione e tenuta dei registri e documenti di trasporto, al fine di assicurare la tracciabilità delle relative partite.