D.m. 17 luglio 2009. DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” – Destinazione dell’eventuale supero di resa uva/ettaro del 20% di cui all’articolo 4 del disciplinare.
Si riscontra la nota sopra indicate con la quale codesto Consorzio, con riferimento all’articolo 4 del disciplinare di produzione della DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, ha chiesto se l’eventuale supero di resa uva/ettaro del 20%, proveniente dalla corrente campagna vendemmiale 2009/2010, può essere destinato alla produzione della DOC di ricaduta “Prosecco” e le relative condizioni.
Al riguardo, tenuto conto che:
- il disciplinare di produzione in questione, approvato a seguito di conforme parere del Comitato nazionale vini DO e IGT, non si pronuncia in merito alla destinazione del supero di cui trattasi, rimandando alla normativa generale di riferimento (L. n. 164/1992), che peraltro non risulta sufficientemente chiara per tale aspetto;
- con la proposta di decreto legislativo di modifica della L. n. 164/1992, in avanzata fase di adozione, è stato chiarito il predetto aspetto, consentendo che il supero di resa della DOCG possa essere destinato alla DOC di ricaduta e che lo stesso decreto legislativo, che sarà adottato entro il 29 gennaio p.v., prevede, tra disposizioni transitorie, che la misura in questione sarà applicabile a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale,
lo scrivente comunica che quanto richiesto da codesto Consorzio potrà essere attuato allorché entrerà in vigore il richiamato decreto legislativo.
A tal fine, nelle more dell’entrata in vigore del citato decreto, i produttori interessati dovranno attenersi ai seguenti adempimenti concernenti la rivendicazione, la conservazione delle partite derivate dal supero di cui trattasi e la relativa annotazione sui registri ufficiali:
- in sede di denuncia delle uve DO/IGT alla competente Camera di Commercio e della dichiarazione di produzione vitivinicola generale (entro il 15 gennaio p.v.) il supero dovrà essere destinato alla IGT di ricaduta per il relativo territorio; - le partite in questione dovranno essere conservate in recipienti separati e prese in carico sui registri ufficiali di cantina, prescritti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, in maniera distinta, con l’annotazione “supero di campagna della DOCG “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” (di cui all’articolo 4, comma 7, del relativo disciplinare). In tal modo, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo le stesse partite potranno essere utilmente prese in carico con la classificazione “Prosecco” DOC, qualora ne abbiano le caratteristiche.