3° Aspetto/particolare dell’etichettatura oggetto di valutazione.
Il marchio/dicitura “OLD VINES”.
CONSIDERAZIONI
Si ricorda come l’attuale normativa in materia di etichettatura dei vini, consente di far figurare oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate, altre indicazioni o informazioni facoltative cosiddette “libere”, purché conformi all’art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e ss.mm. e all’art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011;
L'articolo 7 del regolamento UE n. 1169/2011, in linea con la precedente normativa, in buona sostanza, stabilisce che le indicazioni in etichetta (ma anche nella presentazione) di un prodotto alimentare, devono essere veritiere, e non devono indurre in errore il consumatore, fra l’altro, al riguardo della natura, composizione, provenienza, qualità, metodo di fabbricazione o produzione, ecc.; non devono suggerire qualità o caratteristiche particolari quando in realtà possedute da prodotti analoghi.
Marchi, raffigurazioni, segni, diciture contenute o sostituenti marchi, non devono rappresentare un modo per riportare indicazioni vietate o non consentite. La dicitura/marchio “OLD VINES”, vuole far intendere che il vino è stato ottenuto da uve di viti che hanno questa età, tali da farle ritenere “vecchie”. Non esiste un tempo stabilito che possa definire quando una vite si può considerare vecchia, ma sicuramente può essere considerata vecchia con almeno 25 -30 anni di coltivazione.
Solo se vi è tracciabilità che il vino è stato ottenuto dalle uve di tali viti la dicitura si ritiene possa essere consentita.
Qualora non si tratti di vecchie viti o qualora non esista la tracciabilità del vino da detta provenienza la fattispecie ricadrebbe fra le possibili violazioni previste dal predetto art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 , art. 7 del Reg.UCE n. 1169/2001, disciplinare di produzione