__________________________________________
 

__________________________________________
 

__________________________________________
 

Ricerca Tag

2° Aspetto/particolare dell’etichetta retro oggetto di valutazione

Indicazione “..... Selected .....”

CONSIDERAZIONI

In relazione a questo aspetto, si evidenzia come marchi e diciture “laudative” o attestanti generiche/ipotetiche o non documentate selezioni, sono presenti e apparentemente tollerate nel commercio di altri prodotti alimentari. La normativa comunitaria del vino, però, limita questa facoltà, disponendo con l’art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 che le indicazioni facoltative aggiuntive devono rispondere all’art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011; in pratica, tali indicazioni (anche ricomprese in marchi, illustrazioni, informazioni, ecc.) non devono, tra l’altro, indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, ... sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto. Non devono essere il mezzo per far figurare indicazioni altrimenti non consentite. Inoltre, in proposito, è noto che i disciplinari di produzione vietano specificamente l’aggiunta nell’etichettatura dei vini a DOP/IGP di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste ivi compresi gli aggettivi “extra”, “selezionato”, “scelto”, ecc..

Si è dell’avviso che l’utilizzo di tali termini potrebbe essere oggetto di osservazione o contestazione in caso di controllo, qualora non sia giustificato da particolari modalità di ottenimento del vino, quali il processo di elaborazione, utilizzando vino di uve di particolare pregio in relazione alla varietà, alla raccolta, alla provenienza geografica o alla giacitura dei terreni coltivati a vite.

Sull’utilizzo di tali diciture il MiPAAF – ICQRF di Roma, si è espresso per una mitigazione del divieto (circolare n. 6910 del 24 maggio 2011 del MiPAAF – ICQRF). Dopo aver affermato che l’uso di frasi quali selezione delle migliori uve...”, “uve selezionate...” ecc., non è tale da porsi in contrasto con le prescrizioni relative al divieto dell’uso delle qualificazioni laudative, come espressamente previsto in molti disciplinari, il superiore Ministero ha precisato che detto uso “è legittimato ai sensi dell’articolo 14 del DM 13 agosto 2012, soltanto a condizione che le stesse indicazioni vengano riportate in etichetta nel rispetto di detta norma, con particolare riguardo alla prescrizione per la quale le indicazioni in questione (relative alla selezione delle uve, alla raccolta a mano, altro ) devono essere veritiere e documentabili (ad esempio con annotazioni sui registri e l’esibizione del protocollo adottato).” In proposito, è stabilito che l’uso di indicazioni veritiere che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone cui sono destinate, segnatamente per quanto riguarda le DOP, le IGP e le menzioni tradizionali, deve ritenersi consentito alla condizione che le stesse siano riportate:

- nel contesto della descrizione degli elementi storico

-tradizionale e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

- in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle altre informazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori, altresì, a 3 millimetri di altezza e 2 di larghezza e in ogni caso non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o la IGP.

Nel caso specifico le dicitura “....selected ....” appare minimizzata e in parte separata, ma si ricorda che il suo uso è consentito solo nel rispetto di una traccaibilità della selezione effettuata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013; art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011; art. 14, commi 1 e 2 del DM 13 agosto 2012; circolare n. 6910 del 24 maggio 2011