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2° Aspetto dell’etichetta, oggetto di valutazione 

Dicitura “su terreni vulcanici e collinari” 

CONSIDERAZIONI 

Si ricorda come l’attuale normativa, in materia di etichettatura dei vini consente di far figurare oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate, altre indicazioni o informazioni facoltative cosi dette “libere”, purché conformi al Reg. UE n. 1169/2011.  Il corrispondente articolo 7 del citato regolamento UE n. 1169/2011, in linea con la precedente normativa, in buona sostanza, stabilisce che le indicazioni in etichetta (ma anche nella presentazione) di un prodotto alimentare, devono essere veritiere, e non devono indurre in errore il consumatore, fra l’altro, al riguardo della natura, composizione, provenienza, metodo di fabbricazione o produzione, ecc. Le diciture facoltative, anche contenute in marchi, non possono essere il mezzo per riportare informazioni erronee o non consentite.  

In etichetta retro si legge “abbiamo ottenuto questo vino da uve coltivate su terreni vulcanici e collinari”.  

In caso di controllo dovrà essere assicurata la veridicità e la tracciabilità al riguardo della provenienza delle uve che devono essere state raccolte in terreni effettivamente vulcanici e collinari.  

Si invita ad assicurare il rispetto della veridicità e tracciabilità di tale profilo.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 103 del Reg. UE n. 1308/2013; Art 7 del Reg. UE n. 1169/2011.