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Quanto alla richiesta telefonica sulla possibilità di indicare “ottenuto al 100 % da uve “Glera”,
tale dicitura può figurare alle condizioni fissate dall’art. 14 comma 2 del DM 13/08/2012
riportate anche nella circolare n. 19461 del 07.12.2010 (in parte separata e minimizzata a ¼
di Prosecco e comunque in caratteri non superiori a 3x2 mm) e a condizione che sia
documentata la provenienza delle stesse uve da vigneti costituiti solo dal vitigno “Glera” ,
come tale rivendicate e documentate su documenti e registri di cantina.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 118 e 120 del reg. UE n. 1308/2013, art. 50 del Reg. UE n. 33/2019 (ex art. 62, p.1
lettera c) ii del reg. CE n. 607/2009); disciplinare di produzione, art. 14 del DM
13/08/2012; nota prot. MiPAAF n. 19461 del 7/12/2010 e DM 7 maggio 2004 e ss.mm.
(Registro Nazionale delle varietà di vite).