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1° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione

Il marchio/dicitura “GRANDI VIGNE”.

CONSIDERAZIONI

Si rappresenta come l’attuale normativa in materia di etichettatura dei vini, consente di far figurare oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate, altre indicazioni o informazioni facoltative cosi dette “libere”, purché conformi all’art. 118 del Reg. CE n. 1308/2013 e ss.mm. e l'art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011.

Marchi, raffigurazioni, segni, diciture contenute o sostituenti marchi, non devono rappresentare un modo per riportare indicazioni vietate o non consentite.

In proposito, si ritiene che in sede di controllo, possa essere oggetto di osservazioni e/o contestazione il marchio che contiene il termine “vigne”.

Si ricorda, infatti, che la menzione “vigna” genericamente prevista nella Legge n. 164/92 è stata specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 61/2010 art. 6 comma 8 ed è attualmente prevista dall’art. 31 comma 10 della legge n. 238/2016 che così recita: “La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.”

Trattandosi di un marchio, che sembrerebbe non registrato, si ritiene non consentito il termine vigna, rappresentando altresì che in via generale la registrazione di un marchio, non ne legittima l’uso o taluni usi, che resta non consentito se non ricorrono determinate situazioni.

E’ stato in proposito posto a suo tempo, sulla questione, apposito mirato quesito al MiPAFF- Dipartimento delle Politiche competitive della Qualità agroalimentare e della pesca- Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare PQA IV che in data 5 aprile 2013 con nota prot. n. 5852 ha fornito un parere ufficiale.

Il predetto organo ufficiale, visto il D.Lgs n. 61 dell’8 aprile 2010, art. 6, paragrafo 8 (aggiornamento delle preesistenti disposizioni di cui alla L. n. 164/1992)-abrogato dalla Legge n. 238/2016 che tuttavia riporta all’art. 31 comma 10 una disposizione di analogo contenuto e considerato che lo stesso decreto non contempla disposizioni in merito alla relazione del termine “vigna” e similari con marchi commerciali, nè disposizioni per l’uso di marchi preesistenti contenenti il termine in questione, disposizioni presenti invece nella normativa comunitaria sulla tutela delle DOP e IGP (art. 103 del Reg. UE n. 1308/2013) e delle menzioni tradizionali (art. 32, p. 3 del Reg. UE n. 33/2019) che tutelano i marchi per i quali

non sussistano motivi di nullità e decadenza ai sensi della normativa vigente e per i quali il diritto all’uso sia stato acquisito nelle forme di legge, anteriormente alla protezione assicurata alle citate denominazioni o menzioni, ha ritenuto, anche in analogia a quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del DM 13 agosto 2012 che ha fatto salvo l’uso dei marchi contenenti alcuni termini (Abbazia, Castello, Villa, ecc.) riservati a vini DOP e IGP associati a menzioni storico-tradizionali riferite all’azienda viticola- che “nelle more della definizione sul piano della generalità delle condizioni relative alla effettiva riserva della menzione “Vigna” e similari per i vini DOP italiani, comunica che è da ritenere legittimo l’uso dei marchi …omissis …, registrati in conformità alle norme generali sui marchi commerciali, antecedentemente all’entrata in vigore del D. L.vo n. 61/2010, con il quale, come sopra richiamato, è stato previsto, quale condizione limitativa intesa ad identificare le “Vigne”, il termine per l’attivazione dell’elenco positivo dei toponimi o nomi tradizionali associabili alla menzione “Vigna” e similari.”

Alla luce del parere ufficiale espresso dal MiPAFF-Roma deve ritenersi che possa, se del caso, continuarsi a utilizzare nelle etichette dei vini prodotti e/o e commercializzati dalla ditta il predetto marchio registrato (ad esempio: Grandi vigne) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 61/2010 (11 maggio 2010).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 32, p. 3 del Reg. UE n. 33/2019, art. 31, comma 10 della Legge n. 238/2016; circ. Mipaaf n. 5852 del 5 aprile 2013.