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1° Aspetto dell’etichetta retro oggetto di valutazione. 

La menzione “Millesimato” in etichetta. 

CONSIDERAZIONI 

Sull’aspetto della indicazione del termine millesimato si sono fornite diverse risposte nel passato. 

E’ stato ricordato come tale indicazione deve accompagnarsi anche alla indicazione dell’annata ed entrambi devono figurare principalmente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie. 

Infine, nello specifico si ricorda che secondo l’articolo 7 comma 7 del disciplinare “Nella designazione del vino spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l’anno di produzione delle uve.” 

Si ritiene consentito ripetere il termine, anche senza l’indicazione dell’annata, in etichetta fronte. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e art. 7, comma 7 disciplinare di produzione .