PROCEDURE PER L'ESPORTAZIONE
DOCUMENTI GENERICI:
- Manifiesto de Carga de Importación (Manifesto di carico)
- Declaración Única de Aduanas (Dichiarazione doganale di importazione)
- Declaración del Valor en Aduana (Dichiarazione del valore in dogana)
- Factura Comercial (Fattura commerciale)
- Factura Proforma (Fattura proforma)
- Lista de Empaque (Lista di imballaggio)
- Proof of Preferential Origin
- Guía Aérea (Lettera di trasporto aereo)
- Conocimiento de Embarque (Polizza di carico)
DOCUMENTI SPECIALI:
- Registration of Importers of Wine and Other Grape Products (Registrazione degli importatori di vino e di altri prodotti vitivinicoli)
DOCUMENTI GENERICI:
Manifiesto de Carga de Importación (Manifesto di carico)
Documento obbligatorio che notifica alle autorità l’arrivo di una nave o di un aeromobile, fornendo un riepilogo dettagliato delle merci trasportate. La sua presentazione non dipende dallo scopo del viaggio, ma costituisce un requisito essenziale sia per le operazioni di sorveglianza portuale e aeroportuale, sia per le procedure di sdoganamento. Inoltre, rappresenta un presupposto indispensabile per la successiva Dichiarazione di Importazione.
In Argentina, l’autorità competente è l’Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), attraverso la Dirección General de Aduanas (DGA), con sede a Buenos Aires (Hipólito Yrigoyen 370, AR-C1086).
Il documento deve essere trasmesso dal Agente de Transporte Aduanero (ATA), ossia il rappresentante doganale del vettore o dello spedizioniere, per via elettronica attraverso il modulo di informazioni anticipate del Sistema Informático Malvina (SIM).
Le modalità di trasmissione variano a seconda del tipo di trasporto:
- Trasporto marittimo: le informazioni anticipate sulle merci e sui relativi destinatari devono essere inviate dopo il caricamento a bordo e immediatamente alla partenza da ogni porto estero in cui siano stati caricati beni. Inoltre, all’uscita dall’ultimo porto estero e almeno 48 ore prima dell’arrivo in Argentina, è obbligatorio inviare i dati relativi alle merci imbarcate. Qualora la durata del viaggio sia inferiore a tale intervallo, le informazioni devono essere trasmesse prima della partenza della nave dal porto estero.
- Trasporto aereo: le informazioni devono essere comunicate almeno quattro ore prima dell’arrivo. Se il volo ha una durata inferiore alle quattro ore, la trasmissione deve avvenire al momento della partenza dell’aeromobile.
Dopo l’invio delle informazioni preliminari e prima dell’arrivo del mezzo di trasporto, il Cargo Manifest viene generato nel sistema (stato “in corso”) e successivamente registrato (stato “registrato”). L’ATA ha poi il compito di ratificare i dati forniti. Una volta confermato l’arrivo all’interno del SIM, nel caso del trasporto marittimo il Cargo Manifest passa automaticamente allo stato di “presentato”. Inoltre, per i viaggi via mare, l’ATA deve registrare anche la conclusione del viaggio (“fin del viaje”) mediante la transazione di conferma di arrivo, una volta raggiunto l’ultimo porto argentino.
Infine, per ciascun documento di trasporto incluso nel Cargo Manifest viene applicata una tariffa, in particolare nel caso del trasporto aereo.
Declaración Única de Aduanas (Dichiarazione doganale di importazione)
Documento ufficiale necessario per lo sdoganamento delle merci. Si tratta di un requisito obbligatorio per l’introduzione in Argentina di qualunque tipologia di prodotto, indipendentemente dalla sua natura o dal suo valore.
L’autorità responsabile è l’Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), attraverso la Dirección General de Aduanas (DGA), con sede a Buenos Aires (Hipólito Yrigoyen 370, AR-C1086).
La dichiarazione deve essere compilata e presentata in lingua spagnola dall’importatore, o da un soggetto autorizzato, per via elettronica attraverso il Sistema Informático Malvina (SIM). Oltre all’invio telematico, è richiesto anche il deposito di una copia cartacea presso l’autorità doganale.
Per ogni procedura o operazione elaborata tramite il SIM è prevista una tariffa di 10 dollari statunitensi, a copertura delle spese di gestione.
Declaración del Valor en Aduana (Dichiarazione del valore in dogana)
Documento che raccoglie tutte le informazioni necessarie per determinare il valore imponibile di una spedizione, ossia la base su cui vengono calcolati i dazi doganali. La sua presentazione è un requisito indispensabile per lo sdoganamento delle merci.
In Argentina, l’autorità competente è l’Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), attraverso la Dirección General de Aduanas (DGA), con sede a Buenos Aires (Hipólito Yrigoyen 370, AR-C1086).
La dichiarazione deve essere compilata in lingua spagnola dall’importatore o da un soggetto autorizzato, e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema Informático Malvina (SIM). In alcuni casi, quando richiesto dal sistema, la trasmissione deve avvenire anche attraverso il portale web dell’ARCA. Oltre alla versione digitale, è obbligatorio consegnare una copia cartacea del documento all’autorità doganale.
Factura Comercial (Fattura commerciale)
Documento che riporta in dettaglio le informazioni relative a una transazione commerciale ed è indispensabile per le procedure di sdoganamento delle merci.
Non esiste un modello standard obbligatorio per la sua redazione. Tuttavia, la fattura deve essere redatta in spagnolo, portoghese o inglese; qualora fosse presentata in un’altra lingua, le autorità doganali possono richiedere una traduzione ufficiale legalizzata.
La fattura commerciale deve essere presentata in originale oppure in formato elettronico (anche via fax). In caso di invio elettronico, il documento deve essere firmato come dichiarazione giurata dall’importatore e dal soggetto autorizzato, ad esempio l’agente doganale. Possono inoltre essere richieste copie aggiuntive sia dalle autorità competenti sia dall’importatore stesso, a seconda delle esigenze specifiche.
Factura Proforma (Fattura proforma)
Documento che anticipa i contenuti della fattura commerciale definitiva e viene emesso prima della redazione della vera e propria fattura commerciale.
Si tratta di un documento che può essere richiesto sia dall’importatore, sia dalle autorità competenti del Paese di destinazione. Non esiste un formato obbligatorio da rispettare.
La fattura proforma contiene generalmente le stesse informazioni della fattura commerciale finale, ma in forma più sintetica. Alcuni dettagli che diventeranno disponibili solo nel corso della spedizione, o a seguito del completamento di specifiche procedure amministrative, verranno infatti riportati esclusivamente nella fattura commerciale definitiva.
Lista de Empaque (Lista di imballaggio)
Documento che accompagna la spedizione e riporta in dettaglio il contenuto dei colli. La sua funzione principale è quella di fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per il trattamento delle merci, motivo per cui può essere richiesta come parte integrante delle procedure di sdoganamento.
Non esiste un modello standard obbligatorio: il documento deve essere redatto dall’esportatore secondo le prassi commerciali abituali. Può essere compilato in spagnolo, inglese, francese, tedesco o italiano, includendo dati quali la descrizione delle merci, la quantità, i contrassegni identificativi e i numeri dei colli. Se il documento non è predisposto in spagnolo, le autorità doganali possono richiedere una traduzione ufficiale in tale lingua.
Il documento deve essere presentato in originale.
Guía Aérea (Lettera di trasporto aereo)
Documento che accompagna il trasporto internazionale di merci per via aerea e costituisce la prova del contratto stipulato tra il mittente e la compagnia aerea incaricata. La sua presentazione è obbligatoria per le procedure di sdoganamento.
Il documento viene emesso dal vettore o dal suo agente. Non esiste un modello unico vincolante, ma la forma e il contenuto devono rispettare le convenzioni internazionali applicabili, il che ha portato, nella pratica, a una notevole standardizzazione dei moduli utilizzati. Generalmente l’Air Waybill è redatta in inglese, ma è raccomandata una traduzione in spagnolo.
Si tratta di un set composto da più formulari: i tre originali hanno ciascuno una destinazione precisa — il primo (verde) rimane al vettore, il secondo (rosso) è consegnato al destinatario e il terzo (blu) al mittente. A questi si aggiungono copie supplementari: la più comune è quella gialla, che funge da ricevuta di consegna, mentre altre copie, solitamente bianche, possono essere richieste negli aeroporti di partenza e di arrivo, oppure da eventuali ulteriori vettori o agenti di trasporto coinvolti.
Un’unica Air Waybill può essere utilizzata anche per spedizioni che prevedono più trasbordi successivi.
Conocimiento de Embarque (Polizza di carico)
Documento che accompagna il trasporto internazionale di merci via mare. Oltre a costituire la prova dell’avvenuta presa in consegna della merce da parte del vettore, ha valore di contratto di trasporto che obbliga quest’ultimo a consegnare le merci al destinatario indicato. Si tratta inoltre di un titolo rappresentativo di merce: chi lo detiene è considerato il legittimo proprietario del carico. Qualora il trasporto marittimo avvenga senza l’emissione di un titolo di proprietà, viene utilizzata una Sea Waybill.
Il Bill of Lading è un documento indispensabile per le procedure di sdoganamento. Viene redatto dal vettore o da un suo agente e può essere emesso in due forme: clean o unclean. Nel primo caso certifica che le merci sono state ricevute in buono stato e senza anomalie apparenti; nel secondo segnala invece che il carico presenta danni o difetti (goods in bad order). Un Bill of Lading non pulito può avere conseguenze significative, ad esempio il rifiuto, da parte della banca finanziatrice, di accettare la documentazione presentata dallo spedizioniere.
Non esiste un modello obbligatorio, ma il documento deve rispettare le convenzioni internazionali sul trasporto marittimo. In pratica, ciò ha portato a una diffusa standardizzazione dei formulari utilizzati. Di norma il Bill of Lading è redatto in inglese, anche se è raccomandata la traduzione in spagnolo.
Generalmente vengono emessi tre set completi, ciascuno composto da un originale e da diverse copie. Il possesso di un originale è condizione necessaria per poter ritirare le merci al porto di arrivo.
DOCUMENTI SPECIALI:
Registration of Importers of Wine and Other Grape Products (Registrazione degli importatori di vino e di altri prodotti vitivinicoli)
Documento che attesta l’iscrizione degli importatori di vini e altri prodotti a base d’uva presso l’Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). È richiesto esclusivamente per l’importazione di vini genuini ottenuti da uve fresche o mature, mosto fresco, vini liquorosi o fortificati, spumanti, vini gasificati o chicha d’uva. La registrazione è necessaria sia per lo sdoganamento delle merci sia per l’accesso al mercato nazionale.
La richiesta deve essere presentata dall’importatore presso l’ufficio locale dell’INV, con sede a Mendoza (Avenida San Martín 430, AR-Mendoza, telefono +54 261 5216600) e compilata in spagnolo. La procedura avviene in forma elettronica tramite la piattaforma Trámites a Distancia (TAD). Per accedere al TAD è necessario creare un account utente sul sito tramitesadistancia.gob.ar, previa disponibilità di un Codice di Registrazione del Contribuente (CUIT) e di un codice fiscale con livello di sicurezza due o tre, ottenibile tramite l’Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Il tempo di elaborazione della richiesta è di 24 ore, non è previsto alcun costo di gestione, e il certificato ha una validità di cinque anni.
