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Paese: Argentina
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

 Si rende noto che il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Resolution 37/2025.

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

Preliminarmente si specifica che, le etichette dei prodotti importati devono rispettare i medesimi requisiti previsti per i prodotti argentini. Tuttavia, a tali indicazioni si aggiunge l’obbligo di riportare la ragione sociale dell’importatore, il relativo numero identificativo e il numero di lotto.
Non è richiesta l’indicazione del numero di analisi di libera circolazione né del numero di analisi rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o da un organismo ufficialmente riconosciuto.

Riferimento

Elementi obbligatori

Altezza

Posizione

1

Denominazione del prodotto

≥ 1,5 mm

Medesimo campo visivo

2

Paese di Origine

≥ 3 mm

Medesimo campo visivo

3

Titolo alcolometrico

≥ 3 mm

Medesimo campo visivo

4

Contenuto netto

 3 mm

Medesimo campo visivo

5

Health warnings

Vedasi specifiche

Non definita

6

Nome e indirizzo

Non definita

Non definita

7

Dichiarazione degli allergeni

≥ 2 mm

Non definita

8

Lotto

Non definita

Non definita

9

Tenore zuccherino

>1,5 mm

Non definita

 

 


Lingua

Le etichette dei prodotti importati, anche se redatte in lingua straniera, devono essere integrate con le diciture obbligatorie riportate in lingua spagnola.

Posizionamento e modalità di indicazione

Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in caratteri chiaramente leggibili e in colori indelebili, tali da garantire un adeguato contrasto e da risultare facilmente percepibili dal consumatore.

La denominazione legale del prodotto, il grado alcolico, il contenuto netto e il nome del paese possono essere stampati su uno o più elementi dell'etichetta, a condizione che siano collocati nello stesso campo visivo, ovvero che possano essere letti senza dover ruotare la confezione.

Riferimenti

1 Nome del Prodotto

In etichetta deve essere riportato la denominazione legale del prodotto. In  deve essere indicato anche il colore in base all'Analisi di libera circolazione e/o Idoneità all'esportazione.

Sono esclusi da questo requisito i seguenti prodotti: Vino Espumoso o Espumante, Vino Espumante Dulce Natural.

Le tipologie di prodotto sono le seguenti:

Vino Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica completa o parziale dell'uva fresca, pigiata o meno, o del mosto, con un contenuto alcolico minimo del 7% (v/v a 20 °C).
Vino genérico Vini prodotti senza una specifica indicazione geografica di provenienza, elaborati secondo pratiche tradizionali e norme tecniche stabilite, senza particolarità che li identifichino con un terroir o una varietà esclusiva.
Vino dulce Natural

Prodotto ottenuto dalla fermentazione parziale di uve fresche e mature o di mosto di uve fresche provenienti dalla Vitis vinifera L., la cui incompleta fermentazione è determinata dall’impiego di processi fisici durante la fase di elaborazione.
Il prodotto deve presentare un contenuto alcolico non inferiore al 5 % vol., nonché un contenuto zuccherino, costituito esclusivamente da zuccheri residui della fermentazione, non inferiore a 20 g/L di zuccheri riduttori; deve inoltre rispettare un rapporto P/ALFA compreso tra –1,00 e –4,00, inclusi in tali limiti gli errori di metodo.

Il vino dolce naturale può essere generico o varietale; entrambe le tipologie devono essere ottenute con un rapporto uva/vino non inferiore a 130 kg di uva per 100 litri di vino.

Vino ligermente espumoso/Espumante  o Pet Nat o Petnat Prodotto venduto in bottiglie con una pressione non inferiore a 1 atmosfera e non superiore a 3 atmosfere, misurate a 20 °C, nel quale l’anidride carbonica deriva esclusivamente dalla fermentazione alcolica continua degli zuccheri residui dell’uva e il cui aspetto torbido è imputabile alla presenza di fecce.
Vino espumoso/Espumante dulce natural Prodotto nel quale l’anidride carbonica deriva dalla fermentazione in recipiente chiuso di mosto d’uva, mosto d’uva parzialmente fermentato o vino dolce naturale, con una pressione finale non inferiore a 4 atmosfere, misurata a 20 °C, un contenuto alcolico non inferiore al 5 % vol. e un residuo minimo di zuccheri naturali pari a 20 g/L.
Vino espumoso/Espumante Prodotto venduto in bottiglie con una pressione non inferiore a 4 atm a una temperatura di 20 °C, il cui anidride carbonica proviene esclusivamente da una seconda fermentazione alcolica in contenitori chiusi, che può essere ottenuta mediante zucchero naturale dell'uva, residuo o mediante l'aggiunta di prodotti derivati dall'uva, o l'aggiunta di saccarosio
Vino frisante natural Prodotto venduto in bottiglie con una pressione non inferiore a 1 atmosfera e non superiore a 3 atmosfere, entrambe misurate a 20 °C, nel quale l’anidride carbonica deriva esclusivamente da una seconda fermentazione alcolica in contenitori chiusi.
Tale fermentazione può essere ottenuta mediante l’impiego di zuccheri naturali dell’uva, l’aggiunta di mosto concentrato rettificato o di saccarosio, ovvero attraverso l’uso combinato di tali prodotti.
Vino gasificado Prodotto al quale è stata aggiunta anidride carbonica successivamente alla fase di elaborazione definitiva.
Il vino di base utilizzato può essere vino da tavola o vino pregiato, secco, abboccato o dolce, con zucchero residuo ovvero dolcificato mediante l’impiego di prodotti autorizzati.
Il prodotto è commercializzato in bottiglie con una pressione compresa tra 0,5 atmosfere e 3 atmosfere, misurata a 20 °C.

COLORE

Rosso - Tinto

Bianco - Blanco

Rosè/rosato - rosado/rosè

2 Paese di origine

In etichetta è obbligatoria l’indicazione del luogo di provenienza del prodotto in modo evidente, in posizione orizzontale, parallelamente alla base della confezione e chiaramente separata dalle altre diciture presenti in etichetta.
Ai fini dell’identificazione dell’origine, devono essere utilizzate espressioni quali: Fabricado en …, Producto de …, Elaborado en …, Vino de …, Producido en …” ecc.

3 Titolo alcolometrico

In etichetta deve essere obbligatoriamente indicata la gradazione alcolica, espressa come percentuale di alcol in volume (% vol.).
Tale indicazione deve essere preceduta dall’espressione Grado alcohólico, che può essere alternativamente sostituita dal termine Alcohol o dalla relativa abbreviazione Alc..

A titolo esemplificativo, sono ammesse le seguenti formulazioni:
Alcohol … % vol. oppure Alc. … % vol..

Con specifico riferimento al vino, il titolo alcolometrico dichiarato in etichetta può discostarsi di mezzo grado in più o in meno rispetto al valore risultante dall’analisi.

4 Contenuto netto

Il contenuto netto deve essere espresso in millilitri (ml), centilitri (cl) o litri (l).

5 Health warnings

In etichetta devono essere riportate le seguenti avvrtenza in maniera ben visibile:

- Beber con moderación (Bere con moderazione); e

- Prohibida su venta a menores de 18 años (Vendita vietata ai minori di 18 anni).

E' inoltre obbligatorio dal 2024 il logo della donna incinta per i vini commercializzati nel territorio argentino: 

  • Le etichette devono includere un pittogramma, (come da schema sotto riportato), costituito da un cerchio con una barra trasversale sopra la sagoma di una donna incinta, per indicare che il prodotto non è adatto al consumo durante la gravidanza.
  • Il logo deve essere stampato in un luogo visibile e in colori contrastanti per garantire la sua corretta visibilità.
  • Il pittogramma deve avere una altezza minima di 6 mm.

6 Nome e indirizzo

Trattandosi di prodotti importati in etichetta, in aggiunta al partecipante al circuito commerciale con sede in UE, deve essere riportato obbligatoriamente il nome e indirizzo dell'importatore

In aggiunta deve essere riportato il numero di registrazione dell'importatore.

7 Dichiarazione degli allergeni

La presenza di solfiti deve essere dichiarata nel caso in cui il prodotto vitivinicolo sia caratterizzato da un contenuto di solfiti pari o superiori a dieci parti per milione (10 ppm), utilizzando una delle seguenti dichiarazioni o espressioni equivalenti:

 "CONTIENE SULFITOS" (Contiene solfiti)

• "CONTIENE DIÓXIDO DE AZUFRE" (Contiene anidride solforosa)

Inoltre, la presenza di uova e latte e dei loro derivati deve essere dichiarata sull'etichetta in una delle seguenti modalità:

"CONTIENE LECHE O SUS DERIVADOS"

"PUEDE CONTENER LECHE O SUS DERIVADOS"

"CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE"

"PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LA LECHE"

"CONTIENE HUEVO O SUS DERIVADOS"

"PUEDE CONTENER HUEVO O SUS DERIVADOS"

"CONTIENE DERIVADOS DEL HUEVO"

"PUEDE CONTENER DERIVADOS DEL HUEVO"

Le dichiarazioni sopra indicate devono essere collocate in posizioni visibili e riportate con caratteri chiaramente leggibili, che rispettino i seguenti requisiti: uso di lettere maiuscole in grassetto, colore in contrasto con lo sfondo dell’etichetta e altezza minima dei caratteri pari a 2 millimetri.

Per i contenitori con una superficie visibile destinata all’etichettatura pari o inferiore a 100 cm², l’altezza minima dei caratteri è ridotta a 1 millimetro.

8 Numero di Lotto

In etichetta deve essere riportata un’indicazione univoca idonea a identificare il lotto di appartenenza, da apporre in modo chiaramente visibile; tale indicazione è determinata dal produttore e/o dall'imbottigliatore.
Il codice identificativo del lotto deve essere preceduto dalla lettera L e non deve poter generare ambiguità rispetto ad altre partite.
Il medesimo codice deve figurare nella documentazione di accompagnamento del prodotto ed essere reso disponibile all’autorità competente.

9 Contenuto zuccherino

CONTENUTO DI ZUCCHERO

TIPOLOGIA

Vino espumoso/Espumante

  • meno di 3 g/L

 

Nature

  • meno di 7 g/L

Brut nature

  • meno di 11 g/L

Extra brut

  • meno di 15 g/L

Brut

  • da 15 g/L a 40 g/L

Demi sec

  • più di 40 g/L

Dulce

  • più di 60 g/L

Extra Dulce