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Paese: Canada
Elemento scheda: Procedure per esportazione

PROCEDURE PER L'ESPORTAZIONE

DOCUMENTI GENERICI:

  • Advance Commercial Information (Informazioni commerciali anticipate)
  • Manifest (Manifesto)
  • Pre-Arrival Notice for Vessels (Avviso di pre-arrivo per navi)
  • General Declaration for Aircraft (Dichirazione generale per aeromobili)
  • General Declaration for Vessels (Dichiarazione generale per navi)
  • Customs Cargo Control (Controllo doganale delle merci)
  • Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)
  • Canadian Customs Invoice (Fattura doganale canadese)
  • Commercial Invoice (Fattura commerciale)
  • Packing List (Lista di imballaggio)
  • Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)
  • Bill of Lading (Polizza di carico)
  • Proof of preferential origin / origin documentation

DOCUMENTI SPECIFICI:

  • Request for Documentation Review (Richiesta di revisione della documentazione)

DOCUMENTI GENERICI:

Advance Commercial Information (Informazioni commerciali anticipate)

L’Advance Commercial Information (ACI) è un sistema che richiede ai vettori di fornire in anticipo all’Agenzia delle Dogane e della Protezione dei Confini del Canada (CBSA) le informazioni relative ai mezzi di trasporto e al carico, prima dell’arrivo in territorio canadese. Tale procedura, nota anche come eManifest, ha l’obiettivo di consentire un’efficace attività di sorveglianza doganale e di valutazione dei rischi.

La responsabilità del programma è affidata alla CBSA (Canada Border Services Agency), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Non è previsto un modulo cartaceo specifico: i dati devono essere trasmessi elettronicamente dal vettore alla CBSA, presso il punto di ingresso in Canada. Per poter procedere all’invio è necessario registrarsi come cliente EDI. In alternativa, per il trasporto stradale e ferroviario, i vettori possono utilizzare l’eManifest Portal (link diretto), previa creazione di un account.

Le informazioni da trasmettere includono i dati relativi al mezzo di trasporto (conveyance data) e al carico trasportato. Tali dati possono essere inviati fino a 30 giorni prima dell’arrivo, ma devono rispettare specifiche tempistiche in base al tipo di trasporto:

  • Trasporto aereo: almeno 4 ore prima dell’arrivo dell’aeromobile, oppure alla partenza se il volo dura meno di 4 ore.
  • Trasporto marittimo:
    • merci in container: almeno 24 ore prima del caricamento;
    • merci alla rinfusa o break-bulk: almeno 24 ore prima dell’arrivo in Canada;
    • tutte le altre merci (compresi container vuoti non destinati alla vendita, salvo quelli provenienti dagli USA): almeno 96 ore prima dell’arrivo in Canada.
      Se la durata del viaggio è inferiore a tali tempistiche, i dati vanno trasmessi prima della partenza.
  • Trasporto stradale: almeno 1 ora prima dell’arrivo alla frontiera.
  • Trasporto ferroviario: almeno 2 ore prima dell’arrivo alla frontiera.

Infine, all’arrivo del mezzo di trasporto in Canada, deve essere inviato immediatamente alla CBSA anche il messaggio di Conveyance Arrival Certification Message (CACM), che certifica l’effettivo ingresso del convoglio o del carico nel Paese.

Manifest (Manifesto)

Documento con cui si notifica alle autorità l’arrivo di un mezzo di trasporto e si fornisce un riepilogo delle merci in esso caricate. La sua presentazione è obbligatoria, indipendentemente dalla finalità dello spostamento.

Nella prassi, il Manifest è spesso indicato anche come cargo declaration o cargo control document. La sua funzione principale è quella di consentire l’attività di sorveglianza doganale.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere predisposto dal vettore in inglese o francese e presentato in formato elettronico, esclusivamente da soggetti registrati come EDI clients (si veda in proposito la documentazione relativa alla registrazione EDI). Solo nei casi in cui non si applichino gli obblighi previsti dal programma Advance Commercial Information (ACI), il Manifest può essere trasmesso in formato cartaceo.

La presentazione deve avvenire contestualmente alla dichiarazione generale e all’Advance Commercial Information, ove richiesto. Le tempistiche e le restrizioni specifiche, in particolare per il trasporto aereo commerciale, sono dettagliate nel documento ufficiale relativo all’ACI.

 

Pre-Arrival Notice for Vessels (Avviso di pre-arrivo per navi)

Documento attraverso il quale i vettori marittimi notificano alle autorità doganali canadesi le merci importate, al fine di consentirne il controllo e la vigilanza preventiva. Tale adempimento rientra nelle procedure di sorveglianza doganale ed è obbligatorio per tutti i trasporti via mare.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA) – National Targeting Centre, con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8). I contatti utili sono i seguenti: telefono +1 613 9410004 (per chiamate internazionali), 855 6821262, fax +1 613 9601556. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere predisposto dal vettore in inglese o francese e trasmesso tramite fax o via e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il Pre-Arrival Notice deve essere presentato unitamente alla dichiarazione generale e all’Advance Commercial Information (ACI), ove previsto. I dati possono essere trasmessi fino a 30 giorni prima dell’arrivo della nave, ma non oltre le 96 ore antecedenti l’ingresso previsto in Canada.

 

 

General Declaration for Aircraft (Dichirazione generale per aeromobili)

Documento con cui il vettore aereo comunica alle autorità doganali canadesi i dati identificativi dell’aeromobile e le informazioni relative al carico trasportato. Tale adempimento è richiesto nell’ambito delle procedure di sorveglianza doganale.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere predisposto dal vettore in lingua inglese o francese. È possibile utilizzare il modulo ufficiale della CBSA oppure un modello equivalente elaborato dal dichiarante, purché contenga tutte le informazioni richieste.

La dichiarazione può essere trasmessa in un’unica copia cartacea o in formato elettronico, quest’ultimo riservato esclusivamente ai soggetti registrati come EDI clients (si veda al riguardo la documentazione sulla Registration as EDI Client).

La General Declaration for Aircraft deve essere presentata contestualmente alla Advance Commercial Information (ACI). Le tempistiche e le eventuali restrizioni, in particolare per il trasporto aereo commerciale, sono specificate nel documento ufficiale relativo all’ACI.

  

 

General Declaration for Vessels (Dichiarazione generale per navi)

La General Declaration for Vessels è il documento attraverso il quale il vettore marittimo comunica alle autorità doganali canadesi i dati identificativi della nave e le informazioni relative al carico trasportato. Tale adempimento è richiesto nell’ambito delle procedure di sorveglianza doganale.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere predisposto dal vettore in lingua inglese o francese. Esso può essere trasmesso in tre copie cartacee oppure in formato elettronico, quest’ultima modalità riservata esclusivamente ai soggetti registrati come EDI clients (si veda al riguardo la documentazione relativa alla Registration as EDI Client).

La General Declaration for Vessels deve essere presentata unitamente alla Advance Commercial Information (ACI). Le tempistiche e le prescrizioni applicabili sono dettagliate nella documentazione ufficiale relativa al programma ACI.

  

Customs Cargo Control (Controllo doganale delle merci)

Il Customs Cargo Control è il documento con cui si fornisce alle autorità doganali canadesi un riepilogo di tutte le merci presentate in dogana. Esso serve a registrare formalmente l’arrivo della spedizione e viene inoltre utilizzato per tutte le merci movimentate in-bond verso un ufficio doganale interno, un sufferance warehouse o un bonded warehouse.

La presentazione del documento è obbligatoria ai fini delle procedure di sdoganamento.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Informazioni aggiuntive sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere compilato dal vettore, in lingua inglese o francese, e trasmesso dall’importatore o dal proprietario delle merci. La presentazione può avvenire in cinque copie cartacee – rispettivamente destinate a: ufficio postale, stazione, long room, gestore del magazzino e CBSA – oppure in formato elettronico, modalità riservata ai soggetti registrati come EDI clients (si veda in proposito la documentazione sulla Registration as EDI Client).

 

Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)

La Customs Import Declaration è il modulo ufficiale richiesto per lo sdoganamento delle merci destinate all’importazione in Canada.

L’autorità competente è la Canada Border Services Agency (CBSA), con sede a Ottawa (Ontario, K1A 0L8), contattabile ai numeri +1 204 9833500 e +1 506 6365064. Informazioni ulteriori sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Il documento deve essere redatto in inglese o francese e presentato dall’importatore o dal proprietario delle merci. La trasmissione può avvenire in duplice copia cartacea oppure in formato elettronico, quest’ultima modalità riservata ai soggetti registrati come EDI clients (si veda la documentazione relativa alla Registration as EDI Client).

 

Canadian Customs Invoice (Fattura doganale canadese)

Documento che riporta i dettagli della transazione commerciale relativa alle merci importate in Canada.

La presentazione del documento è obbligatoria ai fini dello sdoganamento quando il valore FOB delle merci supera 2.500 CAD, oppure quando le merci beneficiano di un ingresso esente da dazio senza condizioni indipendentemente dal prezzo di vendita, e la Commercial Invoice non contiene tutte le informazioni richieste.

È possibile utilizzare il modulo ufficiale della Canada Border Services Agency (CBSA) oppure un modello equivalente predisposto dal dichiarante, purché contenga tutte le informazioni pertinenti.

Il documento deve essere compilato o redatto dall’importatore o dal fornitore, su carta intestata aziendale, in lingua inglese o francese. La presentazione può avvenire in duplice copia cartacea oppure in formato elettronico, modalità riservata ai soggetti registrati come EDI clients (si veda al riguardo la documentazione sulla Registration as EDI Client).

 

Commercial Invoice (Fattura commerciale)Documento che riporta i dettagli della transazione commerciale relativa alle merci destinate all’importazione in Canada.

La sua presentazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento quando il valore FOB delle merci è inferiore a 2.500 CAD. Per spedizioni superiori a tale soglia, è invece richiesta la Canadian Customs Invoice (si veda la relativa documentazione). Tuttavia, la Commercial Invoice può sostituire la Canadian Customs Invoice se contiene tutte le informazioni richieste.

Non è previsto un modulo ufficiale specifico. Il documento deve essere redatto in inglese o francese e presentato in duplice copia cartacea oppure in formato elettronico, quest’ultimo riservato ai soggetti registrati come EDI clients (si veda la documentazione sulla Registration as EDI Client).

Packing List (Lista di imballaggio)

Documento che fornisce i dettagli relativi alla spedizione e serve come base per le procedure doganali applicabili alle merci importate.

La sua presentazione può essere richiesta ai fini dello sdoganamento. Tuttavia, se la Commercial Invoice contiene tutte le informazioni normalmente riportate in una Packing List, la presentazione di un documento separato non è necessaria.

Non è previsto un modulo ufficiale specifico. La Packing List deve essere predisposta dall’esportatore, in lingua inglese o francese, secondo le consuete prassi commerciali, includendo informazioni sul contenuto dei colli, descrizione delle merci, marchi e numeri identificativi.

Il documento deve essere presentato in unica copia.

Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)

Documento che riporta i dettagli del trasporto internazionale di merci via aerea e costituisce prova del contratto di trasporto tra il mittente e la compagnia aerea.

La sua presentazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. Il documento deve essere predisposto dal vettore aereo o dal suo agente.

Non è previsto un modulo ufficiale specifico, purché il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in termini di forma e contenuto, circostanza che nella pratica conduce a un’ampia standardizzazione dei moduli utilizzati. Generalmente, l’Air Waybill viene redatto in inglese.

Il documento si compone di più moduli: tre sono originali e le restanti copie.

  • Il primo originale (di solito verde) è conservato dal vettore;
  • Il secondo (rosso) è destinato al destinatario (consignee);
  • Il terzo (blu) è per il mittente (shipper).
    Il quarto modulo (copia, di solito gialla) funge da ricevuta di consegna, mentre eventuali copie aggiuntive (di solito bianche) possono essere richieste presso gli aeroporti di partenza e destinazione e, in alcuni casi, da ulteriori vettori o agenti intermedi.

Nell’ambito del programma Advance Commercial Information (ACI), i dati relativi all’Air Waybill devono essere trasmessi elettronicamente, previa registrazione come EDI Client. Per ulteriori dettagli, in particolare riguardo alle tempistiche obbligatorie, si rinvia alla documentazione ufficiale.

Un singolo Air Waybill può essere utilizzato anche per spedizioni di merci soggette a trasbordo multiplo.

Bill of Lading (Polizza di carico)

Il Bill of Lading è il documento che riporta i dettagli del trasporto internazionale di merci via mare. Esso costituisce prova di ricezione delle merci da parte del vettore e funge da contratto di trasporto, vincolando il vettore alla consegna delle merci al destinatario (consignee). Il Bill of Lading è inoltre un documento rappresentativo della proprietà delle merci, il cui possessore è considerato il legittimo proprietario. Qualora le merci vengano spedite senza un documento rappresentativo della proprietà, viene utilizzato un Sea Waybill.

La presentazione del Bill of Lading è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. Il documento deve essere predisposto dal vettore marittimo o dal suo agente, e può essere emesso come clean o unclean Bill of Lading.

Non è previsto un modulo ufficiale specifico, purché il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in termini di forma e contenuto, circostanza che nella pratica conduce a un’ampia standardizzazione dei moduli utilizzati. Generalmente, il documento viene redatto in inglese.

Di norma vengono emessi tre set completi del Bill of Lading, ciascuno contenente un originale e diverse copie.

Nell’ambito del programma Advance Commercial Information (ACI), i dati relativi al Bill of Lading devono essere trasmessi elettronicamente, previa registrazione come EDI Client. Per ulteriori dettagli, in particolare riguardo alle tempistiche obbligatorie, si rinvia alla documentazione ufficiale.

Il clean Bill of Lading attesta che le merci sono state ricevute in buono stato apparente, mentre l’unclean Bill of Lading indica che le merci presentano danni o difetti (goods bad order, g.b.o.). L’emissione di un unclean Bill of Lading può comportare il rifiuto da parte della banca finanziaria di accettare i documenti presentati dal mittente.

DOCUMENTI SPECIFICI:

Request for Documentation Review (Richiesta di revisione della documentazione)

Documento mediante il quale l’importatore richiede l’approvazione della Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per il rilascio delle merci in dogana.

La sua presentazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. La richiesta deve essere inviata dall’importatore al CFIA National Import Service Centre (NISC), con sede a 1050 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario, L5T 2R4, telefono +1 905 7957834, fax +1 613 7739999.

Il modulo deve essere compilato in inglese o francese. A seconda della tipologia di merce, alcuni campi possono rimanere vuoti (ad esempio, i dettagli relativi a spedizioni di carne, se la richiesta riguarda merci diverse dai prodotti carnei).

La richiesta deve essere trasmessa via fax, in unica copia. Può essere presentata anticipatamente, ma deve comunque essere consegnata al momento dell’arrivo al primo punto di ingresso nel territorio canadese, come termine ultimo.

La procedura prevede il pagamento di un diritto di trattamento, determinato dal NISC. L’autorità invia la fattura contestualmente al rilascio del provvedimento di approvazione.

Il Request for Documentation Review approvato ha validità per una singola importazione.