Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 23-09-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 23-09-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Tierra del Vino de Zamora].

(Comunicazione 23/09/2026, pubblicata in G.U.U.E. 23 settembre 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Tierra del Vino de Zamora»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0634-AM02 — 3.7.2026

1.   Nome del prodotto

«Tierra del Vino de Zamora»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Settore

☐

Prodotti agricoli

☑

Vini

☐

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L’autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Tierra del Vino de Zamora» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell’Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

ADATTAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione

La presente modifica adegua la formulazione per eliminare i riferimenti a regolamenti che sono stati modificati o abrogati, sostituendoli con termini più generici, che non richiedono modifiche successive al momento dell’aggiornamento delle norme applicabili. Mira inoltre ad aggiornare i riferimenti necessari.

La presente modifica interessa le sezioni 1.2 e 2, la sezione 8, lettera a), e la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICA DELL’ACIDITÀ VOLATILE DEI VINI ED ESTENSIONE DELL’INVECCHIAMENTO A TUTTI I TIPI DI VINI

Descrizione

Il limite massimo di acidità volatile in grammi per litro di acido acetico è innalzato da 0,60 a 0,80 per i vini bianchi e da 0,70 a 0,80 per i vini chiaretti, rosati e rossi, al fine di rispondere a talune tendenze del mercato a favore di una produzione per la quale i limiti precedentemente fissati sono troppo restrittivi.

Per i vini bianchi, chiaretti e rosati il limite massimo di acidità volatile in grammi per litro di acido acetico è fissato per i vini sottoposti a fermentazione in botti e/o a invecchiamento. Tale limite è fissato a 0,80 g/l fino a un titolo alcolometrico di 10 % vol ed è aumentato di 0,06 g/l per ogni grado superiore a 10 % vol.

Il disciplinare non fissava finora tale limite, in quanto non prevedeva che i vini bianchi, chiaretti e rosati potessero essere sottoposti a fermentazione in botti e/o invecchiamento. Tale limite era già previsto per i vini rossi invecchiati, ma era fissato a 0,7 g/l fino a 10 % vol, soglia innalzata a 0,8 con la presente modifica. Ora si applica anche ai vini rossi fermentati in botti (che in precedenza non erano contemplati).

La modifica interessa la sezione 2, lettera a), del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Descrizione

È opportuno aggiornare le caratteristiche organolettiche dei vini tutelati affinché le loro caratteristiche possano essere vincolate a descrittori oggettivi valutabili mediante un panel sensoriale che soddisfi i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.

Inoltre, vista la possibilità ora prevista di sottoporre i vini bianchi, rosati e chiaretti a processi di fermentazione in botti e/o invecchiamento, è essenziale stabilire i descrittori corrispondenti per la valutazione organolettica di questi nuovi tipi di vino.

La modifica interessa la sezione 2, lettera b), del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

ELIMINAZIONE DELLA LIMITAZIONE DELLA DENSITÀ DI IMPIANTO

Descrizione

La densità di impianto stabilita è stata eliminata.

La modifica interessa la sezione 3, lettera a), del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICA DELLE PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE

Descrizione

È stata chiarita la formulazione relativa alla separazione dei vitigni durante la vendemmia, stabilendo che quest’ultima deve essere effettuata separatamente per ciascun vitigno qualora ciò sia necessario per controllare le rese massime ammissibili per ettaro o per garantire la corretta identificazione varietale del vino ottenuto. Il disciplinare prevedeva finora la necessità di svolgere la vendemmia sempre separatamente a seconda del vitigno. Tale limitazione non sembra tuttavia necessaria a meno che non sia impossibile controllare correttamente le rese autorizzate per ettaro (ad esempio, in caso di miscelazione di vitigni rossi e bianchi provenienti dalla stessa parcella, tenuto conto delle loro varie rese massime autorizzate per ettaro) o qualora il vino finale prodotto richieda un’identificazione varietale a cui non è possibile risalire sulla base dei dati della vendemmia.

Il termine «resa» è stato integrato con l’espressione «di estrazione» al fine di comprendere meglio il termine e garantire la coerenza con il resto del disciplinare. È stata inoltre eliminata la restrizione relativa ai tini di vinificazione, in quanto le attuali tecniche di produzione hanno dimostrato che la vinificazione in tali tini, o in tini simili, presenta vantaggi tecnici e conferisce ai vini sfumature organolettiche caratteristiche, percepite dai consumatori come naturali e rispettose della tradizione. Analogamente, il rivestimento dei tini di vinificazione con resine epossidiche per uso alimentare o materiali simili impedisce la micro-ossigenazione naturale consentita dalla porosità di tali tini, facendo perdere così i vantaggi associati al loro utilizzo per la produzione.

In ogni caso è mantenuto l’obbligo di produrre il vino in tini o recipienti che impediscano qualsiasi contaminazione del vino.

La modifica interessa la sezione 3, lettera b), del disciplinare di produzione. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICA DELLE RESTRIZIONI RIGUARDANTI LA VINIFICAZIONE

Descrizione

Le restrizioni alla produzione basate sulla classificazione dei vitigni come «principali» o «autorizzati» sono eliminate per tutti i tipi di vini tutelati (bianchi, chiaretti, rosati e rossi), conformemente alla modifica seguente che abolisce tale classificazione. Di conseguenza, i vini bianchi possono ora essere ottenuti da un qualsiasi vitigno bianco menzionato nel disciplinare (senza richiedere più una percentuale minima del 60 % di vitigni bianchi «principali»), mentre i chiaretti, i rosati e i rossi devono contenere rispettivamente almeno il 30 %, 60 % e 75 % di vitigni rossi (anziché una percentuale specifica di Tempranillo).

È inoltre previsto che i vini bianchi, chiaretti e rosati, come i vini rossi, possano essere sottoposti a invecchiamento.

La modifica interessa la sezione 3, lettera c), del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

ELIMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI VITIGNI E CORREZIONE DI UN ERRORE NELLA DENOMINAZIONE DI UN VITIGNO

Descrizione

La classificazione dei vitigni «principali» e «autorizzati» è eliminata e il riferimento a «Albillo Mayor» è stato corretto in «Albillo Real».

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

ADEGUAMENTO DELLA FORMULAZIONE DEL LEGAME

Descrizione

Aggiornamento della formulazione della sezione «Fattori umani» relativa al legame, per quanto riguarda la classificazione dei vitigni, e correzione dei dati relativi alla zona vitivinicola esistente e della terminologia utilizzata nella descrizione sensoriale dei vini.

È una modifica ordinaria in quanto, pur incidendo su una sottosezione del legame, quest’ultimo rimane invariato per quanto riguarda l’interazione dei fattori con le caratteristiche del prodotto. Il legame causale non cambia.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

INCLUSIONE DI ECCEZIONI ALL’APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DELLE RESE DI ESTRAZIONE E DI PRODUZIONE

Descrizione

È stata rivista la disposizione relativa alla modifica della resa di estrazione massima, che in precedenza consentiva un adeguamento senza tuttavia superare i 74 litri per 100 kg di uve raccolte. Ora l’eventuale variazione di tale resa non può superare i 2 punti percentuali, per cui la resa risultante è compresa tra 70 e 74 litri di vino per 100 kg di uve.

È stata aggiunta una disposizione che consente una riduzione massima del 15 % dei limiti di produzione massimi (in chilogrammi per ettaro). Il disciplinare prevedeva finora solo la possibilità di aumentare tale limite fino al 15 %.

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.1), del disciplinare. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MIGLIORAMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFEZIONAMENTO

Descrizione

È stata migliorata la formulazione relativa all’imbottigliamento o, se del caso, al confezionamento dei vini nella zona geografica delimitata. Il significato rimane invariato sotto tutti gli aspetti. È stata migliorata solo la formulazione.

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.2), del disciplinare e il punto 11 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICHE DELLE NORME DI ETICHETTATURA

Descrizione

Sono specificate le informazioni obbligatorie che devono figurare sulle etichette dei vini al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

È stabilito che, ai fini del calcolo del periodo totale di invecchiamento dei vini «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», la data di inizio è il 1o novembre dell’anno di vendemmia corrispondente.

I comuni situati nella zona delimitata e alcune località al suo interno sono riconosciuti come unità geografiche più piccole. Il loro nome deve figurare sull’etichetta insieme alla dicitura «Vino de Pueblo» (vino di paese), il che indica che almeno l’85 % delle uve utilizzate per produrre il vino proviene da tale comune o località.

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare e il punto 11 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

ELIMINAZIONE DELLA SEZIONE 9

Descrizione

La sezione relativa all’autorità competente, all’organismo di controllo e al metodo di controllo è eliminata in quanto non più prevista nel disciplinare in virtù della normativa vigente.

La modifica riguarda l’intera sezione 9 e la elimina integralmente. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Tierra del Vino de Zamora»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0634-AM02 — 3.7.2026

1.   Nome

Tierra del Vino de Zamora

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del vino in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

VINO - Vini bianchi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Aspetto limpido e colore giallo, che va dal giallo paglierino all’oro antico, o giallo verdastro, che va dal giallo paglierino verdastro all’oro antico verdastro.

Odore

Aromi franchi, di intensità medio-alta, con note fruttate, floreali e/o vegetali. Nel caso dei vini bianchi sottoposti a processi di fermentazione in botti e/o di invecchiamento, oltre a quelli di cui sopra, possono comparire aromi specifici della fermentazione in botte o dell’invecchiamento, quali aromi balsamici, speziati, tostati e/o di frutta secca. Assenza di odori sgradevoli.

Sapore

Sapore equilibrato, fresco, con una struttura e una persistenza da medie a elevate.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

—

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile massima in grammi per litro di acido acetico per i vini bianchi sottoposti a fermentazione in botti e/o invecchiamento: 0,80 g/l (13,33 mEq/l) fino a un titolo alcolometrico del 10 % vol + 0,06 g/l (1 mEq/l) per ogni grado oltre il 10 % vol.

Tenore massimo totale di anidride solforosa in milligrammi per litro:

se < 5,0 g/l di zuccheri riduttori: 160;

se ≥ 5,0 g/l di zuccheri riduttori: 250.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

VINO — Vini chiaretti e rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Vino chiaretto: aspetto limpido e colore rosa, dal rosa lampone al rosa buccia di cipolla, o rosso, da rosso violaceo a rosso-bruno.

Vino rosato: aspetto limpido e colore rosa, dal rosa lampone al rosa buccia di cipolla.

Odore

Aromi franchi, di intensità medio-alta, con note fruttate, floreali e/o vegetali. Nel caso dei vini rosati sottoposti a fermentazione in botti e/o a invecchiamento, oltre a quelli di cui sopra, possono comparire aromi specifici della fermentazione in botte o dell’invecchiamento, quali aromi balsamici, speziati, tostati e/o di frutta secca. Assenza di odori sgradevoli.

Sapore

Sapore equilibrato, fresco, con una struttura e una persistenza da medie a elevate.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

—

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile massima in grammi per litro di acido acetico per i vini chiaretti o rosati sottoposti a fermentazione in botti e/o invecchiamento: 0,80 g/l (13,33 mEq/l) fino a un titolo alcolometrico del 10 % vol + 0,06 g/l (1 mEq/l) per ogni grado oltre il 10 % vol.

Tenore massimo totale di anidride solforosa in milligrammi per litro:

se < 5,0 g/l di zuccheri riduttori: 160;

se ≥ 5,0 g/l di zuccheri riduttori: 250.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

VINO — Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Aspetto limpido e colore rosso, da rosso violaceo a rosso-bruno. Intensità da media a elevata.

Odore

Aromi franchi, di intensità medio-alta, con note fruttate e/o floreali. Nel caso dei vini rossi sottoposti a fermentazione in botti e/o a invecchiamento, oltre a quelli di cui sopra, possono comparire aromi specifici della fermentazione in botte o dell’invecchiamento, quali aromi balsamici, speziati, tostati e/o di frutta secca. Assenza di odori sgradevoli.

Sapore

Sapore equilibrato, fresco, con una struttura e una persistenza da medie a elevate.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile massima in grammi per litro di acido acetico per i vini rossi sottoposti a fermentazione in botti e/o invecchiamento: 0,80 g/l (13,33 mEq/l) fino a un titolo alcolometrico del 10 % vol + 0,06 g/l (1 mEq/l) per ogni grado oltre il 10 % vol.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

—

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

—

Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 11,5 % vol per i vitigni rossi e 10,5 % vol per quelli bianchi.

—

Resa massima di estrazione: 72 litri per 100 chilogrammi di uva.

Pratica di vinificazione

—

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

—

Il vino bianco è ottenuto dai vitigni bianchi autorizzati dal disciplinare. Può essere sottoposto a invecchiamento.

—

Il vino chiaretto è ottenuto dai vitigni autorizzati dal disciplinare, con almeno il 30 % di vitigni rossi. Può essere sottoposto a invecchiamento.

—

Il vino rosato è ottenuto dai vitigni autorizzati dal disciplinare, con almeno il 60 % di vitigni rossi. Può essere sottoposto a invecchiamento.

—

Il vino rosso è ottenuto dai vitigni autorizzati dal disciplinare, con almeno il 75 % di vitigni rossi. Può essere sottoposto a invecchiamento.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Vitigni bianchi

Resa massima

Resa massima

10 000

Unità di resa massima

chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Vitigni bianchi

Resa massima

Resa massima

72

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Vitigni rossi

Resa massima

Resa massima

7 000

Unità di resa massima

chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Vitigni rossi

Resa massima

Resa massima

50,40

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

—

ALBILLO REAL

—

CABERNET SAUVIGNON

—

DOÑA BLANCA — MALVASÍA CASTELLANA

—

GARNACHA TINTA

—

GODELLO

—

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

—

PALOMINO

—

TEMPRANILLO — TINTA DEL PAIS

—

VERDEJO

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica è situata nell’area sud-orientale della provincia di Zamora e nell’area nord-orientale della provincia di Salamanca. Comprende i comuni seguenti appartenenti a tali due province:

—

provincia di Zamora:

—

Algodre, Arcenillas, Benegiles, Cabañas de Sayago, Cañizal, Casaseca de Campeán, Casaseca de las Chanas, Castrillo de la Guareña, Cazurra, Coreses, Corrales del Vino, Cubillos, El Cubo de Tierra del Vino, Cuelgamures, Entrala, Fresno de la Ribera, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Fuentespreadas, Gema, Guarrate, La Hiniesta, Jambrina, El Maderal, Madridanos, Mayalde, Molacillos, Monfarracinos, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Moreruela de los Infanzones, Peleas de Abajo, Peñausende, El Perdigón, Roales, Santa Clara de Avedillo, Torres del Carrizal, Vadillo de la Guareña, Valcabado, Vallesa de la Guareña, Villaescusa, Villalazán, Villamor de los Escuderos, Villanueva de Campeán, Villaralbo, Zamora;

—

provincia di Salamanca:

—

Aldeanueva de Figueroa, Aldearrodrigo, Forfoleda, Palacios del Arzobispo, Parada de Rubiales, Santiz, Topas, Torresmenudas, Valdelosa, Zamayón.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

La zona beneficia di un clima mediterraneo con una forte componente continentale (precipitazioni da 350 a 400 mm, estati secche, inverni rigidi, escursioni termiche elevate, gelate primaverili e soleggiamento elevato). I suoli sono alluvionali, profondi e con un basso tenore di materia organica. Sono particolarmente adatti alla produzione di uve di qualità a bassa resa. La gamma varietale è ben adattata al territorio e i vigneti hanno un’età media elevata. Tutti questi fattori consentono di ottenere una materia prima di alta qualità: le uve molto mature presentano un elevato potenziale di sviluppo degli aromi primari e tenori elevati di antociani e tannini. I vini che ne derivano sono aromatici e strutturati. I vini rossi presentano un colore intenso.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Descrizione del requisito o della deroga

CONFEZIONAMENTO NELLA ZONA DI ORIGINE

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito o della deroga

Il processo di vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini. Le caratteristiche organolettiche e analitiche descritte nel disciplinare possono pertanto essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità dei vini, garantirne l’origine e assicurare i controlli, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini, o il confezionamento, se del caso, è uno dei punti critici affinché acquisiscano le caratteristiche definite nel disciplinare di produzione, tale operazione deve essere effettuata negli impianti di imbottigliamento ubicati in cantine situate all’interno della zona di produzione delimitata.

Descrizione del requisito o della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

Nell’etichetta può essere utilizzata la menzione tradizionale «DENOMINACIÓN DE ORIGEN» anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA».

L’indicazione dell’annata in etichetta è obbligatoria anche per i vini non sottoposti a invecchiamento.

Le menzioni «ROBLE» e «FERMENTADO EN BARRICA» possono essere riportate in etichetta nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

I nomi geografici dei comuni ubicati nella zona geografica di produzione possono essere utilizzati con la menzione «VINO DE PUEBLO», a condizione che il vino tutelato sia ottenuto con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nel comune corrispondente. Possono essere utilizzati alle stesse condizioni i nomi geografici delle località situate in tali comuni, qualora il nome della località sia diverso da quello del comune, a condizione che il vino tutelato sia ottenuto con almeno l’85 % di uve provenienti da parcelle situate nella località corrispondente.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PLIEGO+DE+CONDICIONES+DO+TVZ+ITACYL+rev.1.pdf/06a5ca1a-2cfe-1043-6cc1-d9d472a770ed?t=1781766995058