Normativa vini - quesito.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta di pari oggetto, con la quale è stato chiesto se sia consentito l’assemblaggio tra una partita di vino a DO già certificata idonea e una seconda partita di vino atto a diventare la medesima DO, per ottenere una partita di vino atto alla DO in questione da sottoporre all’esame chimico-fisico e organolettico.
Al riguardo, condividendo l’avviso espresso da codesto Ufficio, si fa presente che tale possibilità deve ritenersi esclusa per le seguenti motivazioni:
– non è previsto dalla vigente normativa (articolo 7, comma 5, della legge n. 164/92) che una partita di vino già certificata idonea subisca un passaggio a «vino atto a diventare...»;
– ai sensi dell’articolo 2 del D.m. 25 luglio 2003, la partita di vino che può essere sottoposta all’esame chimico-fisico e organolettico deve consistere in una massa omogenea di prodotto con la stessa denominazione e deve provenire da un unico processo di omogeneizzazione;
– gli assemblaggi consentiti ai sensi delle ripetute note ministeriali già inviate a codesti Uffici nonché dell’articolo 6 del D.m. 28 dicembre 2006 riguardano esclusivamente le partite di vino a DO già certificate idonee.