Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 31-07-2026
Numero provvedimento: 1905
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 03-08-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1905 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto.

(Regolamento (UE) 31/07/2026, n. 2026/1905, pubblicato in G.U.U.E. 3 agosto 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 75, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri impongano che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento e attuati nell’ambito dei loro piani strategici della PAC.

(2) L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione stabilisce le norme relative alla modifica o al ritiro delle domande di aiuto. Conformemente a tali norme, i beneficiari possono modificare o ritirare la domanda di aiuto in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi.

(3) Il piano d’azione per i concimi, presentato dalla Commissione nel maggio 2026, comprende norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. In tale contesto il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2116 ha consentito agli Stati membri, in relazione all’anno di domanda 2026, di aumentare fino al 75 % il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) Il regolamento (UE) 2026/1768 prevede inoltre la possibilità di versare anticipi prima del 16 ottobre 2026. Grazie a tale possibilità, il periodo entro il quale i beneficiari sono autorizzati a modificare le domande di aiuto a norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 può essere notevolmente ridotto. Pertanto, al fine di concedere ai beneficiari tempo sufficiente per modificare le rispettive domande di aiuto, è opportuno modificare le norme che disciplinano il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 in modo che non siano collegate al pagamento di anticipi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di aiuto possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario alle condizioni seguenti:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere controlli in loco;

b) per gli interventi basati sugli animali di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, in relazione alla condizione di ammissibilità per l’identificazione e la registrazione degli animali, le modifiche o i ritiri sono consentiti soltanto entro la data stabilita dallo Stato membro in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e se non è trascorsa la scadenza di cui alla prima frase della presente lettera. Non sono inoltre consentiti modifiche o ritiri una volta che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere un controllo in loco o che il beneficiario venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata dal controllo in loco;

c) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, non sono consentiti modifiche o ritiri una volta che lo Stato membro abbia informato il beneficiario della sua intenzione di svolgere un controllo in loco o che il beneficiario venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall’inosservanza rilevata dal controllo in loco.».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN