Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 31-07-2026
Numero provvedimento: 1913
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 03-08-2026

Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026 recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Germania nella campagna di commercializzazione 2026/2027.

(Regolamento (UE) 31/07/2026, n. 2026/1913, pubblicato in G.U.U.E. 3 agosto 2026, n. L)



LA COMMISSIONE EUROPEA,
 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1) Il mercato vitivinicolo dell'Unione ha incontrato difficoltà a causa del rapido calo del consumo nell'Unione e nei mercati dei principali paesi terzi, delle crescenti incertezze causate dalla situazione geopolitica ed economica e dei cambiamenti climatici che incidono sulla produzione. In alcune regioni di produzione i vini rossi e rosati sono i più colpiti.

(2) Nelle zone viticole tedesche del Württemberg e del Rheinhessen, i dati disponibili mostrano un calo accentuato delle vendite e dei prezzi di mercato dei vini di qualità a denominazione di origine protetta, associato a un drastico aumento dei costi di produzione (fattori produttivi, energia, salari minimi), indice di una crisi di mercato che grava sugli operatori.

(3) Il volume dei vini rossi sottoposti alla certificazione dei vini di qualità in queste due zone, che è un indicatore affidabile del volume di vini a denominazione di origine protetta immessi sul mercato, è diminuito di oltre il 25 % nel Württemberg nel 2026 e del 25 % nel Rheinhessen nel 2025 rispetto alla media del quinquennio precedente, seguendo così la tendenza al ribasso dell'anno precedente. Tendenze analoghe si osservano relativamente al vino rosato, per il quale i dati più aggiornati disponibili mostrano che le vendite cumulate sul mercato di vini a denominazione di origine protetta sono diminuite del 19 % nel 2026 nel Württemberg e del 25 % nel 2025 nel Rheinhessen rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Nel complesso, la diminuzione delle certificazioni è stata molto superiore alla diminuzione della produzione vinicola rispetto all'anno precedente, fatto che si può ritenere abbia ulteriormente aumentato le scorte.

(4) La conseguenza di questa situazione è stata una riduzione dei prezzi di mercato nelle due regioni. Nel Rheinhessen i prezzi dei vini rossi e rosati nel 2026 erano rispettivamente inferiori del 27 % e del 29 % alla media dei cinque anni precedenti (2021-2025). È stato colpito in particolare il vino rosso della varietà di uve Dornfelder,, presente principalmente nella regione viticola del Rheinhessen, con un calo del 37,5 %. Nel Württemberg, i prezzi medi dei vini rossi e rosati seguono le stesse tendenze osservate nel Rheinhessen. Nel 2026 (da gennaio a maggio) i prezzi medi per botte registrati per i vini rossi e rosati DOP sono stati rispettivamente di 70 centesimi/l e di 60 centesimi/l.

(5) Tenuto conto della situazione del mercato attuale, si stima che le scorte di vini rossi e rosati in eccesso da eliminare dal mercato da tali regioni applicando la misura in questione ammontino a circa 0,24 milioni di ettolitri. L'esclusione di questo volume di vino nel Württemberg e nel Rheinhessen consentirà alla Germania di affrontare lo squilibrio del mercato nei segmenti più colpiti, quelli dei vini rossi e rosati, per la campagna di commercializzazione 2026/2027 e di impedire che le perturbazioni attuali si trasformino in una crisi più grave o prolungata e si estendano ai mercati vitivinicoli di altri Stati membri.

(6) Per evitare qualsiasi abuso o sovracompensazione a seguito dell'attuazione di questa misura eccezionale, la distillazione sarà destinata esclusivamente ai vini rossi e rosati a denominazione di origine protetta, trattandosi dei principali vini alla base degli squilibri di mercato nelle due regioni viticole, e l'importo della compensazione per il vino escluso dal mercato sarà fissato ben al di sotto dei prezzi di mercato recenti. La Germania ritiene che un livello di compensazione di 59 EUR per ettolitro per tutti i vini distillati (rossi e rosati) consentirebbe di escludere 0,24 milioni di ettolitri di tali vini. Tenuto conto che i costi stimati per le operazioni di trasporto e distillazione ammontano a 16 EUR per ettolitro e che rientrano nei 59 EUR per ettolitro, il pagamento per l'esclusione del vino sarebbe pari circa al 65 % del prezzo medio di mercato del totale dei vini rossi e rosati DOP registrato nelle due regioni nel 2026.

(7) La Germania ha dichiarato di non essere in grado di escludere dal mercato il volume di vini rossi e rosati in eccesso avvalendosi dei pagamenti nazionali di cui all'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualsiasi altra misura prevista da tale regolamento appare insufficiente o non idonea a rispondere all'attuale squilibrio del mercato tedesco. È pertanto opportuno utilizzare la riserva agricola per attuare una distillazione di crisi mirata in Germania, limitata alle regioni viticole del Württemberg e del Rheinhessen. La Germania intende inoltre prevedere un intervento di estirpazione nell'ambito del suo piano strategico della PAC, di cui si è tenuto conto nel valutare la necessità e la proporzionalità della distillazione mirata in caso di crisi prevista dal presente regolamento.

(8) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, l'uso dell'alcole così ottenuto non dovrebbe essere consentito nell'industria alimentare e delle bevande e dovrebbe essere limitato a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti, farmaci e a fini energetici.

(9) La Germania dovrebbe comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta.

(10) L'attuale situazione del mercato tedesco richiede un intervento rapido con effetto immediato sul mercato per evitare che la perturbazione si estenda alla prossima campagna di commercializzazione. Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. L'Unione dovrebbe pertanto finanziare le spese sostenute dalla Germania per l'attuazione della misura prevista dal presente regolamento solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 maggio 2027. I pagamenti effettuati dopo la data di ammissibilità dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell'Unione.

(11) Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti effettuati dopo il 31 maggio 2027, non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

(12) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità nazionali competenti dello Stato membro che applica la misura eccezionale relativa alla distillazione in caso di crisi devono effettuare controlli atti a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al presente regolamento.

(13) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto dell'attuale turbativa del mercato e del breve tempo a disposizione della Germania per iniziare ad attuare la misura prevista dal presente regolamento prima della prossima vendemmia nel 2026, è necessario intervenire immediatamente ed eliminare quanto prima l'eccesso di offerta dal mercato per impedire un ulteriore deterioramento degli squilibri di mercato. Il ritardo dell'azione rischierebbe di ridurne l'efficacia ai fini della stabilizzazione del mercato vitivinicolo tedesco.

(14) Per questi motivi imperativi di urgenza, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(15) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,




HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Finanziamenti dell'Unione e pagamenti nazionali

1. Un sostegno finanziario dell'Unione per un importo complessivo di 14 160 000 EUR è messo a disposizione della Germania per sostenere la misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi di cui all'articolo 2, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è stanziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e garantisce che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

3. Le spese sostenute dalla Germania di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per la misura di cui all'articolo 2 sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 maggio 2027.



Articolo 2

Distillazione temporanea di vino in caso di crisi

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vini rossi e rosati protetti da una denominazione di origine e prodotti nelle regioni viticole del Württemberg e del Rheinhessen nel territorio della Germania.

2. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno. Il vino da distillare nell'ambito della presente misura soddisfa i requisiti di commercializzazione all'interno dell'Unione.

5. La Germania può stabilire criteri di priorità per i beneficiari della presente misura. Tali criteri di priorità sono oggettivi e non discriminatori.

6. La Germania può versare fino all'80 % del sostegno per una determinata operazione di distillazione in caso di crisi che sia oggetto di una domanda di sostegno accettata a norma del presente articolo, tramite il pagamento ai beneficiari di un anticipo subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore della Germania di importo almeno pari all'anticipo. Affinché tale intervento sia ammissibile, il versamento finale del sostegno è effettuato entro la data di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

7. La Germania adotta le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1 e di controllo della misura, che prevedano:

a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;

b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna operazione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;

c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative ai prodotti ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;

d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;

e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;

f) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di distillazione, l'ammissibilità dei vini distillati e l'uso dell'alcole prodotto.

8. La Germania fissa l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. L'importo del sostegno non supera 59 EUR per ettolitro.



Articolo 3

Notifiche e controlli

1. Entro il 31 luglio 2027 la Germania notifica alla Commissione quanto segue:

a) i quantitativi di vino esclusi dal mercato per ciascuna regione e il tipo di vini ammissibili, suddivisi per colore;

b) i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento;

c) il sostegno finanziario dell'Unione concesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1.

2. La notifica alla Commissione di cui al presente articolo è effettuata in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione.

3. In relazione alla distillazione eccezionale in caso di crisi di cui al presente regolamento, le autorità competenti tedesche effettuano controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per verificare l'ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili per l'attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi.



Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN