Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 29-07-2026
Numero provvedimento: 1890
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 30-07-2026

Regolamento (UE) 2026/1890 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia.

(Regolamento (UE) 29/07/2026, n. 2026/1890, pubblicato in G.U.U.E. 30 luglio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2) Il furano e gli alchil furani, che comprendono metilfurani quali il 2-metilfurano e il 3-metilfurano, sono contaminanti da processo che si formano negli alimenti durante il trattamento termico.

(3) Nel 2017 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («gruppo CONTAM») dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi che la presenza di furano e di metilfurani negli alimenti comporta per la salute pubblica. Nel parere il gruppo CONTAM ha concluso che i livelli attuali di esposizione al furano destano preoccupazione per la salute. Per quanto riguarda i metilfurani, nel parere si concludeva che essi possono aumentare in misura significativa l’esposizione complessiva al furano e agli alchil furani, accrescendo di conseguenza la preoccupazione per la salute. Tuttavia, poiché mancano dati relativi alla presenza di metilfurani negli alimenti, il gruppo CONTAM ha raccomandato di raccogliere dati aggiuntivi in questo ambito.

(4) Nel 2022 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa al monitoraggio da parte degli Stati membri, in collaborazione con gli operatori del settore alimentare, del furano, del 2-metilfurano e del 3-metilfurano negli alimenti, in particolare in caffè, alimenti per bambini in vasetti (compresi gli alimenti per bambini in contenitori, tubetti e sacchetti), zuppe pronte, patatine, succhi di frutta, cereali per la prima colazione, biscotti, cracker e pane croccante.

(5) Nel 2024 mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono state trasmesse diverse notifiche riguardanti la presenza negli alimenti per la prima infanzia di determinati tenori di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano che destano preoccupazione per la salute.

(6) Tenendo conto delle conclusioni del parere scientifico del gruppo CONTAM, della disponibilità dei dati di occorrenza e delle notifiche RASFF, è opportuno stabilire tenori massimi di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

(8) Per consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme relative agli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti per la prima infanzia, è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione di tali norme. È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti contenenti furano, 2-metilfurano o 3-metilfurano legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

1) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a s) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;

b) è aggiunta la lettera s) seguente:

«s) 1° gennaio 2028 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano, di cui all’allegato I, punto 5.6.»;

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato I, sezione 5 denominata «Contaminanti da processo», del regolamento (UE) 2023/915, è aggiunta la voce 5.6 «Somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano»:

«5.6

Somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano

Tenore massimo (μg/kg)

Osservazioni

Per la somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.

Un fattore di 0,83 è applicato al tenore di 2-metilfurano e 3-metilfurano e il tenore massimo si riferisce alla somma di furano + 0,83 × 2-metilfurano + 0,83 × 3-metilfurano.

5.6.1

Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3)

40

5.6.2

Alimenti per la prima infanzia (3)

5.6.2.1

Alimenti per la prima infanzia a base di prodotti lattiero-caseari e a base di frutta

Alimenti per la prima infanzia costituiti da una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta

30

Il tenore massimo si applica agli alimenti per la prima infanzia contenenti almeno l’80 % di prodotti lattiero-caseari, frutta o una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta.»

5.6.2.2

Altri alimenti per la prima infanzia

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