Regolamento (UE) 2026/1825 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti.
(Regolamento (UE) 29/07/2026, n. 2026/1825, pubblicato in G.U.U.E. 30 luglio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2) Il 3 marzo 2016 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («gruppo di esperti CONTAM») dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3- e 2-monocloropropandiolo (MCPD) e dei relativi esteri degli acidi grassi, come anche dei glicidil esteri degli acidi grassi, negli alimenti. Il 21 novembre 2017 il gruppo di esperti CONTAM ha adottato un parere scientifico su un aggiornamento della sua valutazione dei rischi per la salute umana connessi alla presenza di 3-monocloropropandiolo («3-MCPD») e dei relativi esteri degli acidi grassi negli alimenti. Il gruppo di esperti CONTAM ha concluso che la presenza di glicidil esteri negli alimenti desta preoccupazione per la salute e che la presenza di 3-MCPD e dei relativi esteri degli acidi grassi desta preoccupazione per la salute in determinati scenari di esposizione e gruppi di popolazione.
(3) I tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, e della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, sono stati stabiliti per gli oli e i grassi vegetali, gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini nel regolamento (UE) 2023/915. Tenuto conto delle preoccupazioni per la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, in tale regolamento sono stati stabiliti anche tenori massimi specifici per le formule per lattanti, le formule di proseguimento, gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e le formule per bambini nella prima infanzia.
(4) È stato stabilito un tenore inferiore specifico per gli oli e i grassi vegetali, gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2023/915 non erano stati stabiliti tenori massimi per i glicidil esteri degli acidi grassi e per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia a causa della mancanza di dati di occorrenza.
(5) Nel frattempo i dati di occorrenza sui glicidil esteri degli acidi grassi, sui 3-MCPD e sui 3-MCPD esteri degli acidi grassi sono divenuti disponibili per gli alimenti per la prima infanzia e per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. È pertanto opportuno stabilire tenori massimi in detti alimenti sulla base di tali dati. È inoltre opportuno ridurre i tenori massimi di oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e di alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, al fine di garantire la coerenza con i tenori massimi per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, tenendo conto del loro tipico tenore di olio vegetale.
(6) Sono stati riscontrati tenori elevati di glicidil esteri degli acidi grassi e della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi negli alimenti composti contenenti oli vegetali e sono sorte difficoltà nel valutare la conformità all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/915. Per garantire un’applicazione efficace è necessario stabilire disposizioni supplementari per quanto riguarda l’applicazione dei tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi e della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi negli alimenti composti contenenti oli vegetali. Vi sono prove del fatto che il pesce e la carne impanati subiscono un’ulteriore contaminazione con 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi a seguito della frittura, ma i fattori di tale formazione non sono per il momento determinati. Poiché la determinazione di tali fattori è necessaria per applicare le buone pratiche volte ad attenuare detta contaminazione e stabilire tenori massimi adeguati di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi in tali alimenti al livello più basso ragionevolmente ottenibile, non è opportuno fissare tenori massimi per detti alimenti in attesa di tale determinazione, che non è prevista prima del 2027.
(7) Vi è stata una certa confusione in merito al tenore massimo di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi applicabile all’olio di oliva raffinato. È pertanto opportuno chiarire nelle osservazioni relative al tenore massimo per altri oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini che il tenore massimo è applicabile anche all’olio di oliva raffinato.
(8) Per il controllo della presenza di glicidil esteri degli acidi grassi i laboratori ufficiali di controllo utilizzano abitualmente metodi di analisi indiretti. Recenti ricerche hanno rilevato che, con l’uso di questi metodi indiretti, gli esteri degli acidi grassi di 3-monobromopropandiolo (3-MBPD) e di 3-monoiodopropandiolo (3-MIPD) sono determinati insieme ai glicidil esteri a causa di conversioni analitiche, in particolare nel caso degli oli marini. È pertanto opportuno prevedere esplicitamente che i tenori massimi di glicidil esteri comprendano anche i composti 3-MBPD e 3-MIPD.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
(10) Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi ai nuovi tenori massimi per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e al tenore massimo ridotto per gli oli e i grassi vegetali, gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e di alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi tenori massimi.
(11) Tenendo conto del fatto che gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia hanno una lunga durata di conservazione, è opportuno che tali alimenti legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del relativo tenore massimo siano autorizzati a rimanere sul mercato.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a r) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b) è aggiunta la seguente lettera r):
"r) 1° gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, di cui all’allegato I, punti 5.3.2 e 5.3.4, e i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi di cui all’allegato I, punti 5.4.2 e 5.4.4.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato I, sezione 5 del regolamento (UE) 2023/915, le sottosezioni 5.3 «Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD» e 5.4 «Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo» sono sostituite dalle seguenti:
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«5.3 |
Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD |
Tenore massimo (μg/kg) |
Osservazioni |
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Per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero. |
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5.3.1 |
Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.3.2, immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’impiego come ingredienti di alimenti, che rientrano nelle categorie seguenti: |
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Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7). |
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5.3.1.1 |
oli e grassi di cocco, granturco, colza, girasole, soia, palmisti e oli di oliva (composti da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini) (7) e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria |
1 250 |
Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7). |
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5.3.1.2 |
altri oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini e miscele di oli e grassi con oli e grassi appartenenti solo a tale categoria |
2 500 |
Compresi l’olio di oliva raffinato (7) e gli oli di sansa di oliva (7). |
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5.3.1.3 |
miscele di oli e grassi appartenenti ai prodotti di cui ai punti 5.3.1.1 e 5.3.1.2 |
- |
Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per l’olio e il grasso. Pertanto il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve superare il tenore calcolato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all’autorità competente e all’operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve in alcun caso superare i 2 500 μg/kg. |
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5.3.2 |
Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
750 500 a decorrere dal 1° gennaio 2027 |
Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per gli oli e i grassi al punto 5.3.1. |
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5.3.3 |
Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4) |
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Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. |
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5.3.3.1 |
immessi sul mercato in polvere |
80 |
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5.3.3.2 |
immessi sul mercato allo stato liquido |
12 |
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5.3.4 |
Alimenti per la prima infanzia (3) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
50 a decorrere dal 1° gennaio 2027 |
Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. |
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5.3.5 |
Alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi e con aggiunta di oli e grassi vegetali e/o oli di pesce e/o oli di altri organismi marini, eccetto
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I tenori massimi si riferiscono al tenore di grassi. Il tenore di grassi è quello dichiarato sull’etichetta o, qualora il tenore di grassi indicato sull’etichetta non sia disponibile, quello estratto per l’analisi. |
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5.3.5.1 |
Contenenti unicamente gli oli e i grassi di cui al punto 5.3.1.1 |
1 250 μg/kg di grasso |
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5.3.5.2 |
Contenenti unicamente gli oli e i grassi di cui al punto 5.3.1.2 |
2 500 μg/kg di grasso |
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5.3.5.3 |
Contenenti le miscele di oli e grassi di cui al punto 5.3.1.3 |
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Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per gli oli e i grassi. Pertanto il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve superare il tenore calcolato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Nel caso in cui la composizione quantitativa non sia nota all’autorità competente e all’operatore del settore alimentare, che non produce la miscela, il tenore della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD nella miscela, non deve in alcun caso superare i 2 500 μg/kg. |
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5.4 |
Glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo |
Tenore massimo (μg/kg) |
Osservazioni |
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Il tenore massimo si riferisce alla somma di glicidil esteri, 3-MBPD esteri degli acidi grassi e 3-MIPD esteri degli acidi grassi. |
In caso di uso di un metodo diretto per determinare i glicidil esteri, per la somma di glicidil esteri, 3-MBPD esteri degli acidi grassi e 3-MIPD esteri degli acidi grassi i tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, che sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero. |
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5.4.1. |
Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini immessi sul mercato per il consumatore finale o per l’impiego come ingredienti di alimenti, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 5.4.2 |
1 000 |
Ad eccezione degli oli di oliva vergini (7). |
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5.4.2 |
Oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
500 250 a decorrere dal 1° gennaio 2027 |
Se il prodotto è una miscela di diversi oli o grassi di origine botanica identica o diversa, il tenore massimo si applica alla miscela. Gli oli e i grassi impiegati come ingredienti per la miscela devono rispettare il tenore massimo stabilito per gli oli e i grassi al punto 5.4.1. |
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5.4.3 |
Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4) |
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Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. |
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5.4.3.1 |
immessi sul mercato in polvere |
50 |
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5.4.3.2 |
immessi sul mercato allo stato liquido |
6,0 |
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5.4.4 |
Alimenti per la prima infanzia (3) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
25 A decorrere dal 1° gennaio 2027 |
Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. |
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5.4.5 |
Alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi e con aggiunta di oli e grassi vegetali e/o oli di pesce e/o oli di altri organismi marini, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 5.4.3 e 5.4.4 |
1 000 μg/kg di grasso |
Il tenore massimo si riferisce al tenore di grassi. Il tenore di grassi è quello dichiarato sull’etichetta o, qualora il tenore di grassi indicato sull’etichetta non sia disponibile, quello estratto per l’analisi.». |