Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-07-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-07-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Metliška črnina].

(Comunicazione 13/07/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 luglio 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Metliška črnina»

Numero di riferimento UE: PDO-SI-A1579-AM01 — 17.4.2026

1.   Nome del prodotto

«Metliška črnina»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Slovenia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Titolo

Ministero dell’Agricoltura, delle foreste e dell’alimentazione

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le modifiche proposte i) non riguardano il nome, il suo uso o la categoria del prodotto a denominazione di origine protetta, ii) preservano il legame con la zona geografica nel documento unico e iii) non includono ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto, motivo per cui sono considerate modifiche ordinarie conformi al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024. Poiché il disciplinare pubblicato su eAmbrosia è stato redatto sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, abrogato da 11 anni, e di numerosi altri atti legislativi dell’UE e nazionali non più in vigore, il formato e il contenuto del disciplinare sono stati adattati al regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabile e sono stati aggiornati per tenere conto degli altri regolamenti applicabili. Anche la grammatica e lo stile del testo sono stati rivisti.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Modifica ordinaria per allineare la voce in eAmbrosia alle norme nazionali e apportare correzioni tecniche minori.

Descrizione

Il richiedente presenta una domanda di modifica ordinaria poiché il disciplinare pubblicato nel registro online della Commissione europea, eAmbrosia, non è lo stesso previsto dalle norme nazionali applicabili al vino con il nome tradizionale riconosciuto Metliška črnina e al vino con il nome tradizionale riconosciuto Belokranjec (Uradni list RS (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 112/22, in appresso «le norme»).

Il richiedente non ha modificato il testo di base del disciplinare, se non per correggere errori stilistici e grammaticali. Il richiedente ha modificato il testo solo nella misura necessaria per introdurre le modifiche richieste dalle norme nazionali applicabili. Oltre alle suddette modifiche basate sulle norme (produzione media massima consentita di uve di ciascuna varietà per ettaro, percentuale richiesta e consentita di ciascuna varietà, valori ammissibili dei parametri chimici per l’alcole effettivo e l’acidità totale), il richiedente ha apportato le modifiche tecniche seguenti al disciplinare:

per quanto riguarda le altre varietà che possono essere aggiunte al vino Metliška črnina sulla base di un’eccezione, il richiedente ha esplicitamente specificato che possono essere utilizzate solo le varietà ROSSE autorizzate dalla legislazione nazionale per la zona viticola della Bela Krajina, in quanto la disposizione precedente era troppo generica («altre varietà»);

il richiedente ha ripreso [...] dalla legislazione nazionale applicabile;

il richiedente ha rimosso dall’elenco delle pratiche enologiche non autorizzate la pratica di stabilizzazione tartarica mediante elettrodialisi e trattamento con scambiatori di cationi;

il richiedente ha aggiunto «bag in box» con una capacità massima di 5 l come imballaggio autorizzato per il condizionamento;

il richiedente ha soppresso il divieto di immissione in commercio prima del 30 novembre dell’anno di produzione.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Metliška črnina»

Numero di riferimento UE: PDO-SI-A1579-AM01 — 17.4.2026

1.   Nome

«Metliška črnina»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Slovenia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino (dei vini)

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Vino rosso fermo, di colore che va dal rosso intenso al rubino.

Odore

Aroma primario di varietà rosse nel primo anno successivo alla vendemmia, completato successivamente da aromi maturi tipici della composizione varietale.

Sapore

Aroma primario di varietà rosse nel primo anno successivo alla vendemmia, completato successivamente da aromi maturi tipici della composizione varietale. Media resistenza tannica, che conferisce al vino una piacevole astringenza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Il vino Metliška črnina presenta la composizione varietale seguente sulla base delle dichiarazioni delle singole varietà a norma del regolamento che disciplina le dichiarazioni di raccolta di uva:

fino al 60 % di Modra Frankinja N;

dal 20 % al 40 % di Žametovka N;

tra il 5 % e il 20 % di tutte le altre varietà insieme (Portugalka N, Šentlovrenka N, Gamay N, Modri Pinot N, Zweigelt N).

Fatto salvo il paragrafo precedente, il vino Metliška črnina può essere prodotto anche con uve di altre varietà rosse che, nella gamma di varietà della Repubblica di Slovenia che si applica in un determinato momento, sono designate come varietà autorizzate e raccomandate per la regione viticola della Bela Krajina. Le uve di queste varietà possono essere utilizzate nella proporzione indicata per tutte le altre varietà al terzo trattino del paragrafo precedente.

Fatta salva la disposizione di cui al secondo paragrafo del presente punto, la proporzione delle varietà di cui al punto precedente, comprese le uve non dichiarate separatamente per varietà individuale, nel vino Metliška črnina non può superare il 10 %.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4,5

Acidità totale minima

in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

L’analisi chimica, utilizzata per misurare le proprietà caratteristiche del vino Metliška črnina, e i tenori previsti dei componenti si presentano come segue:

alcole effettivo: tra il 10,5 e il 12,5 in % vol

zuccheri totali (espressi in fruttosio e glucosio): inferiori o uguale a 3,0 g per l:

estratto non riduttore: non inferiore a 20 g/l;

ceneri: non inferiore a 1,6 g/l;

acidità totale (espressa in acido tartarico): tra 4.5 g/l e 7.0 g/l;

acidità volatile (espressa in acido acetico): inferiori o uguale a 0,8 g per l: nonché

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tenore minimo di zucchero delle uve

Tipo di pratica enologica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione

Il contenuto minimo di zucchero, calcolato come media del contenuto di zucchero delle uve da cui è ottenuto il vino Metliška črnina, è il seguente per le varietà di uve interessate:

Modra Frankinja N e Zweigelt N: 169,3 g/l;

Modri Pinot N e Šentlovrenka N: 163,7 g/l;

Portugalka N e Gamay N: 158,1 g/l; nonché

Zametovka N: 142,6 g/l;

alcole naturale medio di tutte le varietà: non superiore a 9,0 % vol.

Pratica di vinificazione

Macerazione

Tipo di pratica enologica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione

per la produzione del vino Metliška črnina, le uve sono dapprima diraspate e poi macerate.

Durante la macerazione sulle bucce la parte solida deve rimanere sempre a contatto con il mosto.

Pratica di vinificazione

Divieti in materia di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione

Nella produzione del vino Metliška črnina non sono consentiti:

l’interruzione della fermentazione alcolica;

l’edulcorazione dei vini; nonché

l’aggiunta di sorbato di potassio.

Pratica di vinificazione

Arricchimento

Tipo di pratica enologica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Descrizione

Negli anni in cui le condizioni climatiche per la maturazione delle uve sono sfavorevoli e le uve non maturano, il mosto per la produzione del vino Metliška črnina può essere arricchito con un massimo di 2 % vol di alcole.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Zametovka N, Portugalka N, Gamay N, varietà miste

Resa massima

Resa massima

11 000

Unità di resa massima

chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Modra Frankinja N, Šentlovrenka N, Modri Pinot N, Zweigelt N


Resa massima

Resa massima

10 000

Unità di resa massima

chilogrammi di uve per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Gamay N

Merlot

Modra Frankinja N - Frankinja

Modri Pinot N

Portugalka N

Rdeca Zlahtnina Rs

Scheurebe

Zweigelt N

Šentlovrenka N

Zametovka N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Sia il vino Metliška črnina che le uve da cui è ottenuto sono prodotti esclusivamente nel territorio della regione viticola della Bela Krajina.

Il confine della regione viticola della Bela Krajina si estende dal confine nazionale con la Croazia nelle colline di Gorjanci lungo la curva di livello a 500 m al di sopra delle località di Ravnace, Drage e Dole, prima di attraversare la strada Novo Mesto-Metlika al di sotto della località di Mačkovec pri Suhorju e di percorrere la curva di livello a 500 m oltre le località di Maline pri Štrekljevcu, Osojnik e Sv. Lovrenc pri Semiču fino alla collina di Semenič. Dopodiché scende fino alla strada che conduce alla località di Gaber pri Semiču, prima di passare lungo le pendici di Kočke Rebri al di sopra della località di Kot pri Semiču, attraversando la curva di livello a 400 m e proseguendo lungo tale curva fino al confine settentrionale del comune catastale di Talčji Vrh. Passa poi lungo tale confine intorno alla montagna di Vinska, attraversando la curva di livello a 400 m e percorrendola al di sopra delle località di Rožič Vrh, Stražnji Vrh e Mavrlen fino alla strada Bistrica-Dobliče, proseguendo poi lungo tale strada fino alla località di Grič pri Dobličah, quindi lungo la curva di livello a 350 m fino alla chiesa Sv. Ana, infine lungo la strada Sv. Ana - Tanča Gora - Kvasica - Dragovanja Vas - Anjeli - Dobliče - Jelševnik - Tušev Dol - Talčji Vrh - Otovec, lungo la linea ferroviaria Črnomelj-Semič fino alla strada Rožanec-Mihelja Vas. Quindi corre lungo tale strada fino alla strada Črnomelj-Semič che percorre fino al confine meridionale del comune catastale di Kot, lungo il confine orientale del comune catastale di Kot fino al confine meridionale del comune catastale di Semič, poi attorno alla località di Vavpča Vas. Prosegue prima lungo la strada verso la località Semič, poi lungo la strada Semič-Vrtača pri Semiču e continua lungo il sentiero al di sotto del paese di Oskoršnica, lungo la strada per Črešnjevec pri Semiču e lungo la strada Črešnjevec pri Semiču-Krvavčji Vrh-Metlika, che comprende Krvavčji Vrh e la cantina KZ Metlika. Segue infine la strada verso la località di Drašiči, deviando prima della località lungo la curva di livello a 220 m in direzione sud-est, che comprende la località di Drašiči e corre lungo la strada verso la località di Krmačina, toccando tale località, e prosegue fino al confine nazionale con la Croazia e continua lungo lo stesso.

La regione viticola della Bela Krajina comprende anche le seguenti zone:

Vinji Vrh pri Semiču, che comprende la zona intorno alla chiesa di Sv. Trojica situata sopra la strada;

Velika Plešivica, il cui confine segue la curva di livello a 240 m a nord del sentiero che corre sotto la collina di Velika Plešivica, dalla località di Dolenjci alla località di Pribinci, lungo la curva di livello a 240 m verso nord, prima di girare verso sud-est, passando sotto la cappella al margine del bosco e tornando al sentiero di Dolenjci-Pribinci;

Preložnik, il cui confine passa intorno alla collina di Preložnik lungo la curva di livello a 260 m e, a sud, lungo il sentiero di Purga-Velika Sela;

Mala Plešivica, il cui confine va dal ramo del sentiero – che parte dalla località di Gorenjci pri Adlešičih e arriva fino alla località di Mala Sela – a ovest e a nord lungo la curva di livello a 250 m prima di curvare a sud-est e toccare i pendii meridionali della collina di Mala Plešivica;

Preloka, il cui confine parte dalla strada Vinica-Adlešiči sotto il picco di Krtinjek lungo la curva di livello a 230 m verso est e nord, passando per la località di Preloka e curvando verso ovest attraverso il picco di Krtinjek fino alla strada Vinica-Adlešiči;

Perudina-Žeželj, il cui confine parte dal paese di Golek lungo la curva di livello a 230 m e procede verso nord-ovest lungo la strada Vinica-Perudina fino alla località di Perudina, per poi curvare a nord fino al bosco prima di continuare in direzione sud-est sotto la cima di Žeželj fino al paese di Podklanec, per poi girare in direzione sud e seguire la curva di livello a 230 m fino al paese di Golek;

Radenci, il cui confine parte dalla strada Stari Trg-Vinica, costeggiando la strada fino alla località di Gornji Radenci, in direzione ovest, e proseguendo lungo il sentiero sopra le località in direzione nord ed est fino alla strada Stari Trg-Vinica;

Stari Trg, il cui confine parte dalla località di Sodevci in direzione est e nord, toccando la località e dirigendosi verso nord-est sotto la località di Stari Trg, passando per la località di Kot, correndo lungo la strada Stari Trg-Kot e percorrendo quest’ultima fino alla località di Kot, per poi proseguire in direzione sud-est fino alla località di Sodevci.

La regione viticola della Bela Krajina è suddivisa nelle tre sottozone viticole seguenti:

la sottozona viticola di Metlika,

la sottozona viticola di Črnomelj,

la sottozona viticola di Semič.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

Dal punto di vista geologico, il territorio della Bela Krajina è un territorio carsico di bassa altitudine, delimitato a est dal fiume Kolpa, a nord dalle colline di Gorjanci e a ovest e a sud dall’altopiano di Roška. I vigneti si trovano principalmente ai margini meridionali delle colline di Gorjanci, proseguendo in semicerchio verso Semič e poi lungo i margini orientali dell’altopiano di Roška verso Maverlen e Dobliče. Vi sono inoltre alcune aree viticole relativamente piccole sui margini soleggiati di Velika e Mala Plešivica, vicino ad Adlešiči e a Perudina (Žeželj), Preloka e Vinji Vrh pri Semiču.

La geologia e la morfologia dei margini del bacino di Bela Krajina, dove si trovano i vigneti, sono alquanto peculiari. L’ampia varietà di pendii ed esposizioni si riflette nella grande diversità delle condizioni microclimatiche. I vigneti raggiungono il punto più basso vicino al fondo del bacino della Bela Krajina a circa 210 m sul livello del mare e il punto più alto a circa 390 m sul livello del mare. Trattandosi di un territorio carsico, non è raro che al centro dei vigneti siano presenti affioramenti isolati di calcare.

Il carso di bassa altitudine della Bela Krajina è costituito da calcari cretacei, ricoperti in alcuni punti da uno spesso strato di limo pleistocenico, mentre i margini del bacino della Bela Krajina, dove si trova la maggior parte dei vigneti, sono costituiti da calcare e dolomiti giurassici. Solo in alcuni punti sul margine più orientale, ai piedi delle colline di Gorjanci al confine tra Slovenia e Croazia, sono presenti marne terziarie. Le precipitazioni, le condizioni di temperatura, il soleggiamento e altri fattori climatici hanno un impatto notevole sulla crescita e la fertilità delle viti. I vigneti presentano spesso caratteristiche mesoclimatiche molto diverse a causa della natura molto varia del rilievo (dominato soprattutto dalla dorsale di Gorjanci), dell’esposizione, dell’altitudine e della pendenza del terreno, delle foreste, ecc. La sommatoria termica durante il periodo vegetativo nella regione viticola della Bela Krajina varia da 1 245,7 oC (Dobliče) a 1 329,0 oC (Metlika), con una media di 1 287,4 oC. Si ritiene che il totale delle temperature effettive nei luoghi di produzione viticola esposti sia superiore del 15-20 % (tra 1 480 oC e 1 545 oC), con una media di circa 750 mm di pioggia, pari al 64 % delle precipitazioni totali annue, durante il periodo vegetativo.

Tutta questa diversità geologica e climatica della zona viticola della Bela Krajina si riflette nella grande varietà di vitigni coltivati, tutti caratterizzati da freschezza e bevibilità. La giusta combinazione tra varietà e le loro caratteristiche produce un tipico vino Metliška črnina.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Forma di allevamento

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Descrizione della condizione/della deroga

Solo il metodo di coltivazione a Guyot (e le sue varianti) può essere utilizzato per coltivare le varietà di uve da cui si ottiene il Metliška črnina.

Titolo del requisito / della deroga

Numero di ceppi per ettaro:

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Descrizione della condizione/della deroga

Per la produzione del vino Metliška črnina il numero di ceppi per unità di superficie viticola netta deve essere superiore a 4 000 per ettaro, calcolato sulla base dei sesti di impianto determinati conformemente alle norme che disciplinano il registro delle aziende agricole.

In deroga al paragrafo precedente, nelle aree terrazzate in cui la pendenza è superiore al 20 %, il numero di ceppi deve essere superiore a 3 100 per ettaro.

Titolo del requisito / della deroga

Valutazione organolettica

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione/della deroga

Il vino Metliška črnina deve ottenere almeno 16,5 punti nella valutazione organolettica. Prima di effettuare una valutazione organolettica, gli assaggiatori di vini devono essere informati del fatto che stanno valutando un vino che, sulla base dei dati contenuti nel registro dei produttori di uve e di vino e dei risultati dell’analisi chimica, soddisfa le condizioni per essere denominato Metliška črnina se supera la valutazione organolettica.

Titolo del requisito / della deroga

Condizionamento e immissione sul mercato del vino

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione/della deroga

Solo il vino Metliška črnina nella sua confezione originale può essere immesso sul mercato.

Il vino Metliška črnina è condizionato in bottiglie con una capacità massima di 1,5 l, in imballaggi di tipo «bag-in-box» con una capacità massima di 5 l o in contenitori più grandi. I contenitori più grandi (fusti di acciaio inox) utilizzati per il condizionamento possono avere una capacità massima di 50 litri e devono consentire l’estrazione del vino mediante un dispositivo a pressione o una pompa adeguata, in modo da evitare l’ossidazione del vino.

Titolo del requisito / della deroga

Designazione della sottozona viticola e del vigneto

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione/della deroga

Al vino Metliška črnina che ha ottenuto almeno 17,5 punti nella valutazione organolettica, conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (GU L 269 del 23.10.2019, pag. 13, e successive modifiche) e alle norme che disciplinano l’elenco delle indicazioni geografiche dei vini, è possibile aggiungere una delle indicazioni seguenti o entrambe:

l’indicazione geografica della sottozona viticola in cui sono state coltivate le uve;

l’indicazione geografica del vigneto in cui sono state coltivate le uve.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.gov.si/novice/2026-03-31-ministrstvo-je-potrdilo-spremembo-specifikacije-za-vino-metliska-crnina-in-belokranjec/